4 Gennaio 2014

Frontalieri in Svizzera: esenzione o franchigia

di Nicola Fasano
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In un precedente intervento (Franchigia per i frontalieri a regime) si è evidenziato che la Legge di stabilità per il 2014 (L. 147/2013) ha previsto che la franchigia per i frontalieri, pari a 6.700 euro, spetti a regime a partire dal periodo di imposta 2014. Dopo esserci soffermati sulle disposizioni delle varie Convenzione internazionali in materia, e l’interpretazione della nozione di “frontaliere” da parte dell’Amministrazione finanziaria, analizziamo ora la particolare situazione dei frontalieri italiani che lavorano in Svizzera. Con tale Stato vige un apposito Accordo stipulato il 3 ottobre 1974 che disciplina la situazione dei frontalieri e rappresenta una appendice della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata fra Italia e Svizzera. In particolare, l’Accordo prevede la tassazione esclusiva nello Stato ove è svolta l’attività da lavoro dipendente, con esclusione da imposizione nello Stato di residenza. Anche in questo caso, peraltro la normativa convenzionale non detta una definizione precisa di “frontaliere”, ma la stessa è ricavabile indirettamente. Con la Svizzera, infatti, si deve distinguere, fra i frontalieri in senso stretto (oggetto del suddetto Accordo), che abitano e lavorano nelle rispettive fasce di confine dei due Paesi e gli altri frontalieri, quelli c.d. “fuori zona”, che abitano al di fuori della fascia di confine.

Considerando il caso più frequente e dunque il versante italiano, rientrano nella prima categoria, e sono tassati solo in Svizzera, i dipendenti che risiedono nei Comuni compresi nella fascia di confine, nel raggio di 20 km, e lavorano nei limitrofi Cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese. A tali Comuni la Confederazione Svizzera provvede poi a ristornare parte del gettito conseguente alle tasse pagate solo in Svizzera, in virtù del suddetto accordo, dai frontalieri italiani. L’elenco di tali Comuni, che individua quindi quelli rientranti nella fascia di confine, è stabilito con apposito Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Ciò detto, resta inteso che, secondo l’Amministrazione finanziaria italiana, il frontaliere che può godere dell’esenzione in esame è solo colui il quale si reca quotidianamente oltreconfine, non assumendo dunque alcun rilievo il possesso da parte del lavoratore del c.d. “permesso G” che gli consente il pernottamento in Svizzera durante la settimana e comporta l’obbligo di rientrare nel Paese di origine almeno una volta alla settimana.

D’altro canto, considerato che questa categoria di frontalieri non deve dichiarare i redditi di lavoro dipendente di fonte svizzera in Italia, particolare attenzione va riservata alla verifica circa la effettiva sussistenza delle condizioni che legittimano il regime di vantaggio.

Ciò in quanto questi lavoratori potrebbero, quasi fisiologicamente, essere “intercettati” dal Fisco italiano a seguito del confronto fra i dati risultanti in Anagrafe tributaria (tramite le comunicazioni da “spesometro”, quelle degli intermediari sui dati e movimentazioni finanziarie, sulla base degli atti registrati ecc.) e il reddito (non) dichiarato. Lo scostamento potrebbe rappresentare il preludio a un vero e proprio accertamento (in particolare quello basato sul redditometro), se non opportunamente giustificato.

Ricadono nella categoria residuale di frontalieri, invece, gli altri soggetti che abitano fuori dalla fascia di confine (per esempio a Milano) e che quotidianamente oltrepassano la frontiera per lavorare in zone di confine svizzere. Questi lavoratori (a cui non si applica il suddetto Accordo) sono assoggettati a tassazione sia in Svizzera che in Italia, dove hanno diritto a fruire della franchigia di 6.700 euro e scomputare il relativo credito di imposta, al fine di evitare una doppia tassazione e sempre che le imposte pagate in Svizzera siano divenute “definitive”, in proporzione al reddito oggetto di doppia imposizione sia in Svizzera che in Italia, secondo le regole previste dall’articolo 165 Tuir.

E’ appena il caso di osservare, infine, che a tutti i frontalieri (indipendentemente dal Paese in cui lavorano) non è applicabile la tassazione sulla base delle c.d. “retribuzioni convenzionali” di cui all’articolo 51, comma 8-bis, Tuir. In base a tale norma i dipendenti che lavorano all’estero continuativamente e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro per un periodo maggiore di 183 giorni nell’arco di dodici mesi, sono assoggettati a tassazione non sulla base della retribuzione effettiva, ma su una retribuzione “convenzionale” (nella maggior parte dei casi più bassa di quella effettiva). Si tratta cioè di importi fissati annualmente con decreto ministeriale, sulla base delle retribuzioni previste dai contratti collettivi nazionali per i vari settori e in relazione alle diverse qualifiche.

In definitiva, lo spartiacque fra il regime dei frontalieri e quello basato sulle retribuzioni convenzionali è rappresentato dal rientro quotidiano in Italia da parte del lavoratore: se ricorre tale requisito si applicherà il regime fiscale dei frontalieri, qualora invece il dipendente svolga l’attività nel corso della settimana lavorativa all’estero, nel Paese limitrofo all’Italia, ivi pernottando dovrebbe ritenersi applicabile la disciplina ex articolo 51, comma 8-bis, Tuir.