Fruibilità del regime forfettario in caso di esercizio di attività agricole
di Luigi ScappiniL’approssimarsi di fine anno rappresenta l’occasione per procedere nella valutazione delle scelte fatte e delle possibili alternative che offre la normativa fiscale.
L’obiettivo di massima è quello di riuscire a individuare la miglior “combinazione” per ridurre il più possibile il carico fiscale andando, ove possibile, ad azionare le norme “agevolative” previste dal Legislatore, tra cui vi è il c.d. regime forfettario di cui alla L. 190/2014.
Come noto, a norma dell’articolo 1, comma 57, lettera a), L. 190/2014, non possono accedere al regime forfetario le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito.
Ne deriva che, come affermato dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 10/E/2016, non possono accedere al regime forfettario le attività agricole che fruiscono dei regimi Iva disciplinati dagli articoli 34 e 34-bis, D.P.R. 633/1972.
Sempre l’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 9/E/2019, ha precisato che l’esercizio di un’attività esclusa dal regime forfetario, in quanto soggetta a un regime speciale Iva (o perché produttiva di un reddito d’impresa o di lavoro autonomo determinato in modo forfetario), comporta l’impossibilità di applicare il regime agevolato per tutte le attività svolte dal contribuente.
Tuttavia, l’Agenzia delle entrate, sempre con la richiamata circolare n. 10/E/2016, ha evidenziato che “i produttori agricoli, che rispettano i limiti previsti all’articolo 32 del TUIR, sono titolari di reddito fondiario e, pertanto, non esercitando l’attività d’impresa, possono applicare il regime forfetario per le altre attività che intendono svolgere (cfr. circolare 7/E del 28 gennaio 2008, paragrafo 2.2.).”.
Ne deriva che l’imprenditore agricolo il quale, a latere dell’attività agricola, svolge un’ulteriore attività, potrà, per quest’ultima, optare, nel rispetto dei requisiti richiesti, per l’applicazione del regime previsto dalla L. 190/2014.
A bene vedere, rientrare in un determinato regime speciale ai fini Iva o in un regime di determinazione del reddito in maniera forfettaria, non preclude a priori la possibilità per detta attività di ipotizzare l’applicazione del regime forfettario.
Il caso più evidente è quello dell’agriturismo, nonché dell’enoturismo e da ultimo dell’oleoturismo, tutte attività connesse a quelle agricole che, tuttavia, sono produttive di redditi di impresa.
Per tutte queste attività, infatti, nel caso di esercizio attraverso una ditta individuale o una società di persone, ai fini fiscali, si applica, per natura, il regime previsto dall’articolo 5, L. 413/1991, ai sensi del quale vige un regime forfettizzato sia per quanto riguarda l’imposizione diretta sia per l’indiretta.
In particolare, ai fini Irpef, è prevista la determinazione dell’imponibile in misura applicando all’ammontare dei ricavi conseguiti con l’esercizio di tale attività, al netto della imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25%.
Parimenti, ai fini Iva, la norma stabilisce che l’imposta si determina riducendo l’imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50% del suo ammontare, a titolo di detrazione forfetaria dell’imposta afferente agli acquisti e alle importazioni.
Ne deriva che, in prima battuta, non sembrerebbe possibile poter azionare per tali attività il regime forfettario previsto dalla L. 190/2014.
Al contrario, la previsione di un regime speciale Iva (o di determinazione forfetaria del reddito) per una determinata attività non preclude l’accesso al regime forfetario se il contribuente sceglie di applicare l’Iva nei modi ordinari, a condizione che la scelta sia stata esercitata nell’anno d’imposta precedente a quello di applicazione del regime forfetario.
In tal senso si è espressa l’Agenzia delle entrate con la richiamata circolare n. 9/E/2019, portando proprio ad esempio l’attività di agriturismo che “può essere attratta al regime forfetario qualora il contribuente opti per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari (cfr. circolare 7/E del 2008, paragrafo 2.2)”.
Sintetizzando, i possibili intrecci che possono emergere tra attività agricole e attività che possono essere attratte nel regime forfetario sono:
- attività agricola svolta nei limiti dell’articolo 32 Tuir, in regime speciale Iva: è possibile avviare ulteriori attività accedendo al regime forfettario;
- attività agricola svolta nei limiti dell’articolo 32 Tuir, in regime ordinario Iva: anche in questo caso è possibile avviare ulteriori attività accedendo al regime forfettario;
- attività agricola svolta oltre i limiti dell’articolo 32 Tuir, in regime speciale Iva: non ritiene possibile accedere al regime forfettario per eventuali ulteriori attività esercitate;
- attività agricola svolta oltre i limiti dell’articolo 32 Tuir, in regime ordinario Iva: sarà possibile, per le ulteriori attività esercitate, applicare il regime forfettario nel rispetto del concetto di “unicità” con le attività extra reddito agrario.