Fruizione del credito d’imposta super-Ace: pubblicato il provvedimento delle Entrate
di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365Con il provvedimento prot. n. 238235/2021, pubblicato venerdì 17 settembre, sono state le definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta “super-Ace”.
Si ricorda che la c.d. “super-Ace” è stata introdotta dall’articolo 19 D.L. 73/2021 (c.d. “Decreto Sostegni bis”) per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020 (quindi, per i soggetti con esercizio coincidente con anno solare, il 2021).
Pur essendo la disciplina in larga parte mutuata dalle previsioni in materia di Ace, meritano di essere evidenziante alcune peculiarità:
- innanzitutto, la super-Ace è calcolata sulla base di un maggior coefficiente di remunerazione, pari al 15%;
- assumono rilievo esclusivamente le variazioni in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente, nel limite di 5 milioni di euro;
- i conferimenti in denaro dei soci e le rinunce ai crediti confluiscono nella base di calcolo dell’agevolazione per il loro intero importo, indipendentemente dal periodo in cui si verificano (non è quindi richiesto il ragguaglio ad anno);
- l’agevolazione può essere fruita non solo come deduzione dalla base imponibile (secondo l’ordinario meccanismo previsto per l’Ace) ma anche sottoforma di credito d’imposta.
La norma prevede che il credito d’imposta possa essere utilizzato dal giorno successivo a quello di avvenuto versamento del conferimento in denaro o dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti ovvero dal giorno successivo alla delibera dell’assemblea di destinare, in tutto o in parte, a riserva l’utile di esercizio. La stessa previsione, tuttavia, indica anche un’ulteriore condizione, che rende sicuramente meno immediata la fruizione del beneficio: sono infatti richiesti la preventiva comunicazione all’Agenzia delle entrate e il conseguente riconoscimento del credito da parte della stessa.
La comunicazione all’Agenzia delle entrate può essere inviata dal 20 novembre 2021 fino alla scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020.
Entro 5 giorni dall’invio della comunicazione (che può riguardare uno o più incrementi di capitale proprio) l’Agenzia delle entrate rilascia una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, oppure lo scarto; per poter utilizzare il credito d’imposta è però necessario attendere il riconoscimento da parte dell’Agenzia delle entrate, che può avvenire entro trenta giorni dalla data di presentazione della Comunicazione.
Solo da questo momento, quindi, il credito d’imposta può essere compensato in F24, può essere richiesto a rimborso nella dichiarazione dei redditi nella quale va indicato, oppure, in alternativa, può essere ceduto (con possibilità, per il cessionario, di procedere ad ulteriori cessioni).