11 Dicembre 2014

Fusione di società interamente possedute: semplificazioni

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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Come è stato ampiamente analizzato anche nel corso del Master Breve, nella gestione di un’operazione di fusione societaria uno degli elementi rilevanti, se non il più importante, è certamente costituito dal rapporto di cambio, che costituisce il valore cui sono concambiate le azioni o quote dei soci della società incorporata, i quali, a seguito della fusione della società, ricevono una partecipazione nella società incorporante, ovvero in quella neo-costituita a seguito della fusione (nell’ipotesi di fusione propria).

Tuttavia, vi possono essere delle fattispecie di fusione in cui tale rapporto di cambio non è determinato, poiché il socio della società incorporata è la stessa società incorporante. Ed a tale proposito, l’art. 2505 Cod. Civ. prevede specifiche semplificazioni per le fusioni in cui la società incorporante possiede il controllo totalitario della società incorporata, con la conseguenza che a seguito della fusione la società incorporante si limita ad annullare la partecipazione iscritta nel proprio bilancio ed assume i valori degli elementi dell’attivo e del passivo della società incorporata. E’ evidente che in tale ipotesi non è possibile individuare un rapporto di cambio, e la fusione può essere eseguita senza quelle garanzie che tipicamente sono previste per una corretta determinazione del rapporto di cambio, e quindi a tutela dei soci della società incorporata, che si vedono “scambiare” le proprie azioni o quote nella società incorporata con una partecipazione nella società incorporante.

In tale ottica, l’art. 2505 Cod. Civ. prevede delle semplificazioni nel contenuto dei documenti che sono predisposti dagli organi amministrativi delle società partecipanti alla fusione ed in particolare si stabilisce che nel progetto di fusione, previsto dall’art. 2501-ter Cod. Civ., non devono risultare le seguenti informazioni: il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l’eventuale conguaglio in denaro, le modalità di assegnazione delle azioni o quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante, nonché la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili. Inoltre, non è necessario redigere né la relazione degli amministratori, di cui all’art. 2501-quinquies Cod. Civ, né quella degli esperti di cui al successivo art. 2501-sexies Cod. Civ., poiché entrambi tali documenti hanno la funzione rispettivamente di descrivere come si è arrivati alla determinazione del rapporto di concambio indicato dagli amministratori nel progetto di fusione e la sua congruità.

In merito ai presupposti per la fusione semplificata, è opportuno ricordare il contenuto della Massima n. 22 del Consiglio Notarile di Milano, che ha chiarito in primo luogo che il requisito del possesso della partecipazione totalitaria nella società incorporata deve sussistere al momento della sottoscrizione dell’atto di fusione, con la conseguenza che è legittima l’assunzione di una delibera di fusione secondo tale procedura anche qualora il presupposto della partecipazione totalitaria non sussista in detto momento, fermo restando che il perfezionamento della fusione è sottoposto al futuro realizzarsi del presupposto partecipativo. In secondo luogo, secondo la Massima in questione, non è necessaria la relazione degli esperti in tutte le ipotesi in cui la fusione, pur potendo dar luogo ad un concambio di azioni o quote, non può in alcun modo comportare alcuna variazione di valore della partecipazione dei soci. Tale condizione si realizza, a titolo esemplificativo, nelle seguenti ipotesi:

  • fusione di due o più società interamente possedute da un’unica società;
  • fusione di due o più società, una delle quali interamente posseduta da una terza, e l’altra posseduta in parte da quest’ultima e per la restante parte dalla prima;
  • fusione di tre o più società interamente possedute a “cascata” dalla medesima società;
  • fusione di due o più società i cui soci siano i medesimi, secondo le stesse percentuali ed i medesimi diritti;
  • fusione per incorporazione (inversa) della società controllante nella controllata interamente posseduta.