Garanzia per visto conformità: quale massimale e quale copertura?
di Comitato di redazioneQuanti visti di conformità esistono e, soprattutto, “pari sono” ai fini della garanzia assicurativa necessaria?
Questo uno dei dilemmi in cui si dibattono i professionisti in queste settimane, posto che dal 01.02.2015 è possibile trasmettere la dichiarazione annuale Iva ai fini dell’utilizzo in compensazione delle somme a credito e della richiesta dei rimborsi.
Per comprendere i confini della vicenda, appare necessario richiamare alcuni punti fermi. In particolare, il D.M. n. 164/1999 prevede che, in tema di garanzie, i professionisti ed i certificatori stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati e, comunque, non inferiore a tre milioni di euro, al fine di garantire ai propri clienti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata e al bilancio dello Stato o del diverso ente impositore le somme di cui all’articolo 39, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
L’importo della copertura, in precedenza fissato in due miliardi di vecchie lire, è stato elevato al nuovo massimale di tre milioni di euro ad opera del D. Lgs. n. 175/2014; a mente delle indicazioni della C.M. n.31/E/2014 dell’Agenzia delle entrate, la nuova misura diviene rilevante a decorrere dal 13 dicembre scorso.
A prescindere dalla misura del massimale, si comprende che la copertura assicurativa richiesta in capo al soggetto che appone il visto è finalizzata ad assorbire:
- i danni provocati dall’attività prestata;
- le somme (si perdoni l’utilizzo di un termine generico) individuate dall’art. 39 del D. Lgs. n. 241/1997 ed in particolare: le sanzioni amministrative per visto o asseverazione infedele (da 258 € a 2.582 €) e, nel caso della dichiarazione precompilata, una somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente ai sensi dell’articolo 36-ter del D.P.R. n. 600/1973, sempre che il visto non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Nel caso in cui, entro il 10 novembre, sia presentata dichiarazione rettificativa (o comunicazione del professionista riportante i dati corretti) la responsabilità professionale è limitata alla sola sanzione che, ove versata spontaneamente dal professionista entro il medesimo termine, può essere ridotta ad 1/8 mediante l’istituto del ravvedimento operoso.
La relazione illustrativa al citato Decreto Semplificazioni, rammenta che … si prevede, inoltre, l’estensione della garanzia prevista a favore degli utenti al bilancio dello Stato o del diverso ente impositore e l’adeguamento del massimale della garanzia in considerazione del maggiore rischio connesso all’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni precompilate.
Quindi, almeno due cose paiono certe:
- l’incremento dei massimali di polizza è direttamente conseguente all’incremento del rischio derivante dalla possibilità di apporre il visto di conformità sulla dichiarazione precompilata;
- esiste una unica procedura di visto, ed una unica copertura assicurativa, con la conseguenza che chiunque voglia mantenere attiva l’abilitazione presso la competente DRE dovrà sopportare il costo della maggiore polizza, a prescindere dal fatto che intenda, o meno, apporre il visto sulle dichiarazioni precompilate (o, più in generale, presentare dichiarazioni precompilate).
La seconda certezza di cui sopra appare avvalorata dal fatto che si ha notizia di colleghi che, in differenti comparti territoriali, al momento di trasmettere il rinnovo della polizza per l’apposizione del visto, si sono visti censurare i massimali (mantenuti inalterati al precedente parametro), con richiesta di adeguamento; il tutto a prescindere dal fatto che si intendesse apporre, o meno, il visto sulla precompilata.
Anche tutte le polizze in corso, pertanto, dovranno essere adeguate, poiché diversamente operando si rischierebbe di non avere una copertura considerata conforme alle richieste normative e, per conseguenza, rendere non valido il visto di conformità.
Non si intende qui discutere sull’opportunità di una modifica del massimale, questione che esula dal tecnicismo; tuttavia, appare invece attuale una riflessione sui rischi coperti e, ancor più in particolare, sulla effettiva esistenza di copertura proprio in merito alla dichiarazione precompilata (fonte di innesco dell’incremento del massimale).
Che la polizza possa coprire le sanzioni generate a terzi, non vi è dubbio.
Ciò che pare invece dubitabile, per non dire infondato, è che la polizza possa invece rimborsare imposte ed interessi, vale a dire somme che debbono gravare sul soggetto:
- che ha prodotto il maggior reddito accertato;
- che ha conservato la disponibilità delle somme non pagate nel proprio patrimonio.
Se si aggiunge, infine, che tali somme (nella peggiore delle ipotesi) saranno irrogate direttamente al professionista (sia pure se riferite alla posizione del contribuente), soggetto che ha stipulato la polizza, si ha solo modo di incrementare ulteriormente le perplessità (vale a dire: se la contestazione per un errore in una dichiarazione di un cliente viene comminata con un atto intestato al professionista, la polizza interviene? Il fatto che la sanzione giunga direttamente al professionista sembra credibile, posto che si è affermato che con la dichiarazione il contribuente acquisisce certezza in merito al rapporto tributario, barattando questa certezza con la responsabilità di chi appone il visto).
Insomma, il caso controverso contro cui lottiamo è il seguente: ma siamo proprio sicuri che la polizza richiesta possa mantenere indenne il professionista dagli eventuali addebiti?
Se così fosse, si tratterebbe di una sorta di incentivo all’errore, sia pure mitigato dal fatto che, a fronte di reiterate irregolarità si potrebbe perdere l’abilitazione all’apposizione del visto.
Non riusciamo a sciogliere i nostri dubbi e, pertanto, non possiamo che lanciare un appello agli organi competenti: qualcuno è in grado di assicurarci che la polizza che ci viene richiesto di stipulare coprirà gli eventuali addebiti? Se così fosse, metteremmo il cuore in pace; in caso negativo, ci troveremmo dinnanzi ad una sorta di inutile tangente da pagare.
Per tacere del fatto che si dovrebbe prevedere una polizza differenziata in ragione del tipo di visto che si intende apporre; ma questo rischia di divenire un particolare trascurabile.