13 Aprile 2016

Gerico 2016 al debutto

di Alessandro Bonuzzi
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Disponibile on line sul sito internet dell’Agenzia delle entrate Gerico 2016 nella sua versione definitiva. Contestualmente alla pubblicazione del software per la compilazione degli studi di settore è reso disponibile anche l’applicativo Parametri 2016.

Lo ha annunciato l’Agenzia con un comunicato stampa di ieri.

Per quest’anno, quindi, dovrebbe essere scongiurato il rinvio del termine per il versamento delle imposte legate alle dichiarazioni dei contribuenti titolari di partita Iva.

Infatti, negli ultimi anni, il costante rinvio delle scadenze è stato principalmente imputabile al ritardo con cui è stata diffusa la versione “definitiva” di Gerico, a suo volta ascrivibile al ritardo con cui è stato approvato il provvedimento di “correzione” per recepire i cosiddetti correttivi anticrisi.

La pubblicazione anticipata dei software applicativi consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di verificare, già nei prossimi giorni, la congruità dei loro ricavi/compensi e, eventualmente, di valutare un adeguamento alle relative risultanze.

Si ricorda che, con precedenti provvedimenti, l’Agenzia ha già approvato i modelli per gli studi di settore per il periodo d’imposta 2015, le relative specifiche tecniche nonché alcune successive correzioni dovute essenzialmente all’introduzione del meccanismo del super ammortamento.

Con riguardo a quest’ultimo aspetto, trattasi di rettifiche necessarie ad ottenere la quadratura tra il prospetto dei dati contabili e la grandezza dell’imponibile fiscale.

A tal fine, infatti, sono stati inseriti specifici righi per la corretta gestione del super ammortamento o super canone di leasing deducibile come variazione extracontabile in Unico 2016, sia pure in relazione ai soli beni acquisiti nel periodo dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2015 (e già entrati in funzione).

In particolare, per quanto riguarda i beni acquisiti con contratto di locazione finanziaria, occorre evidenziare che la maggiorazione del 40% deve essere indicata nel quadro F (o G) – elementi contabili – tra i costi per il godimento di beni di terzi ma solo nello specifico rigo dedicato e non invece nel campo 1 ove va dichiarato l’ammontare complessivo.

Sul punto, le istruzioni precisano che “Non deve essere indicato al campo 1 l’importo relativo alla maggiorazione del 40% dei canoni di locazione finanziaria determinata per effetto delle agevolazioni introdotte dai commi 91 e 92 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208”.

Si veda, ad esempio, il rigo 18 del quadro RF qui di seguito riportato.

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Lo stesso vale anche per il super ammortamento fruibile in caso di acquisto dei beni nei modi ordinari. La maggiorazione del 40% deve figurare solo nel rigo contraddistinto dalla corrispondente dicitura.

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