27 Gennaio 2014

Gestione complessa per interessi e Rol nel consolidato fiscale

di Fabio Landuzzi
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L’articolo 96, comma 7, del Tuir, consente che l’eventuale eccedenza di interessi passivi che si genera in capo ad una società aderente al consolidato fiscale possa essere portata in diminuzione del reddito imponibile complessivo della fiscal unit a condizione che, e nei limiti in cui, altre società aderenti al consolidato fiscale generano per lo stesso periodo d’imposta un’eccedenza di Rol; questa regola di compensazione intersoggettiva vale anche per i riporti in avanti delle eccedenze di interessi, mentre non si applica per quelle eccedenze (di interessi e di Rol) che una società ha maturato prima di accedere al consolidato fiscale.

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