Gestione delle perdite civilistiche
di EVOLUTIONIn presenza di perdite è necessario fare un confronto tra le stesse perdite realizzate e il patrimonio netto. Il raffronto è effettuato con il patrimonio netto proprio perché non solo le riserve devono essere prese in considerazione per abbattere le perdite, ma anche gli utili non accantonati a riserva come:
- gli utili riportati a nuovo da precedenti esercizi → risultano da un precedente bilancio, ma l’assemblea non li ha accantonati a riserva;
- gli utili in corso di formazione nell’esercizio → non risultano da un bilancio approvato, ma devono emergere da un bilancio di verifica predisposto ad hoc.
Per quanto riguarda il capitale, nel confronto, si deve tener conto di quello sottoscritto e non di quello versato, anche perché è quello che concorre a formare il patrimonio netto della società.
I versamenti ancora dovuti rappresentano crediti verso soci da iscrivere all’attivo dello stato patrimoniale (voce A), che gli amministratori hanno il diritto-dovere di richiamare se le necessità sociali lo rendono opportuno.
Nel caso in cui le perdite, una volta nettizzate, siano inferiori ad un terzo del capitale sociale, la legge non prevede alcun adempimento in capo agli amministratori. Sarà necessario soltanto disporre in merito alla perdita d’esercizio in sede di approvazione del relativo bilancio.
L’unica conseguenza della perdita inferiore ad un terzo del capitale è il “blocco” alla libera ripartizione degli utili, a norma del comma 3, articolo 2433 (per le Spa) e del comma 5, articolo 2478-bis cod. civ. (per le Srl), i quali richiedono, per consentire la distribuzione, che il capitale sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.
Se le perdite superano il terzo del capitale sociale, la situazione si deve considerare maggiormente “critica” ed è necessario verificare se la perdita determina o meno la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale.
La prima situazione che si può verificare (ed evidentemente meno problematica) è che le perdite (nettizzate) superino il terzo del capitale sociale, ma non lo portino al di sotto del limite legale.
Si tratta della fattispecie disciplinata dall’articolo 2482-bis, cod. civ. per le Srl e dall’articolo 2446 per le Spa.
Le disposizioni in questione impongono un’immediata attivazione da parte degli amministratori, che devono convocare i soci in assemblea per valutare gli “opportuni provvedimenti” da prendere.
Quando gli amministratori, tenuti al monitoraggio continuo della situazione patrimoniale, riscontrano in corso d’anno la riduzione del capitale di oltre un terzo in conseguenza di perdite, sono obbligati a convocare “senza indugio” l’assemblea dei soci per l’adozione degli opportuni provvedimenti.
La legge non prevede con quale periodicità gli amministratori devono monitorare dal punto di vista quantitativo un’eventuale perdita: il compito discende dai generali doveri di diligenza e corretta amministrazione dell’organo amministrativo e dipende da diversi fattori, quali, in primis, le dimensioni dell’impresa, il sistema di controllo interno e la complessità dell’assetto organizzativo.
Il termine di convocazione non è stabilito in maniera puntuale, ma la locuzione “senza indugio”, pur non indicando un termine fisso, comporta che la stessa debba avvenire in modo rapido.
Le scelte dell’assemblea dei soci in merito ai possibili provvedimenti dipenderanno dalle informazioni desumibili dai tre documenti che dovranno essere sottoposti al loro esame:
- la situazione patrimoniale, rappresentata da un vero e proprio bilancio infrannuale e come tale predisposto da parte degli amministratori;
- la relazione dell’organo amministrativo;
- le osservazioni del collegio sindacale.
Tutta la documentazione, come si evince dall’ultima parte dell’articolo 2482-bis, comma 2, cod. civ., deve essere depositata nella sede della società almeno otto giorni prima dell’assemblea, affinché i soci possano prenderne visione, a meno che l’atto costitutivo non disponga diversamente.
I soci, esaminata la documentazione prodotta dagli amministratori, devono adottare in assemblea la decisione che ritengono maggiormente opportuna, scegliendo fra una serie di possibili alternative:
- non prendere alcun provvedimento riportando la perdita “a nuovo”, qualora si ritenga che la stessa derivi da una momentanea situazione di crisi e ne sia previsto il riassorbimento;
- procedere con la copertura della perdita, con apporti dei soci o rinuncia dei loro crediti vantati nei confronti della società;
- deliberare la riduzione del capitale sociale, che in tal caso è comunque facoltativa.
Se per effetto di una perdita di oltre un terzo del capitale questo si riduce al di sotto del limite legale, la situazione è più critica e richiede un immediato intervento da parte dei soci: in tal senso dispone la disciplina contenuta nell’articolo 2482-ter, cod. civ. per le Srl e nell’articolo 2447 per le Spa.
Vi potrebbero essere, tuttavia, situazioni nelle quali per effetto della perdita il capitale si riduce al di sotto del limite legale, ma non vi è obbligo di ripianamento immediato.
Qualora, invece, si verifichino entrambi i presupposti previsti dall’articolo 2482-ter, si prospettano una serie di passaggi “obbligati” che porteranno all’ improcrastinabile decisione da parte dei soci.
In merito alle Srl semplificate la prassi notarile ritiene pienamente applicabili le disposizioni di cui agli articoli 2482-bis e 2482-ter cod. civ. nonostante l’ammontare minimo del capitale sociale previsto.
Sempre in tema di gestione delle perdite civilistiche, l’articolo 26, D.L. 179/2012 ha previsto deroghe rispetto alla disciplina civilistica in favore delle c.d. start-up innovative.
In tema di disciplina della riduzione del capitale per perdite, il legislatore ha previsto le seguenti “agevolazioni”:
- è ammessa la possibilità di posticipare al secondo esercizio successivo il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo;
- nel caso di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, è consentito all’assemblea dei soci di rinviare la deliberazione di riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento dello stesso ad una cifra non inferiore al minimo legale alla chiusura dell’esercizio successivo.
Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti: |