La gestione dei finanziamenti soci nell’assegnazione
di Leonardo PietrobonTantissime società del panorama economico nazionale presentano nelle proprie situazioni patrimoniali la posta di debito relativa ai finanziamenti soci che, nel corso degli anni, gli stessi hanno eseguito al fine di sviluppare l’attività d’impresa. L’intenzione dei soci al momento dell’esecuzione di tali finanziamenti è sicuramente quella di ottenerne, un giorno, la restituzione, il tutto nel pieno rispetto delle norme civilistiche.
Tralasciando l’onerosità o meno di tali finanziamenti, la procedura di assegnazione agevolata, introdotta dal Legislatore per effetto delle ormai note disposizioni di cui ai commi da 115 a 120 dell’articolo 1 della L. 208/2015, potrebbe essere l’occasione “propizia” per poter sollevare la società assegnataria di tali passività. Tuttavia, questa opportunità deve essere attentamente valutata e verificata, al fine di evitare un’ulteriore imposizione derivante dall’enunciazione dei finanziamenti soci.
In primo luogo si ritiene opportuno precisare che per “enunciazione” si intende il riferimento fatto ad un atto (c.d. atto enunciato) da parte di un altro atto (c.d. atto enunciante).
Da un punto di vista normativo, l’istituto dell’enunciazione è disciplinato dall’articolo 22 del D.P.R. 131/1986, il quale persegue l’obiettivo antielusivo volto ad impedire che sfuggano degli atti soggetti a registrazione. Il citato dettato normativo, infatti, al comma 1 stabilisce che “se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell’atto che contiene l’enunciazione, l’imposta si applica anche alle disposizioni enunciate”.
Nella sostanza, quindi, secondo quanto disposto dall’articolo 22 del D.P.R. 131/1986, la tassazione delle disposizioni enunciate sussiste quando ricorrono le seguenti condizioni:
- nell’atto sottoposto a registrazione devono figurare elementi che consentono la chiara identificazione del contenuto negoziale e delle disposizioni menzionate e non registrate, ossia deve sussistere, nella sostanza, un atto enunciato;
- le disposizioni enunciate devono essere intercorse tra le stesse parti che hanno stipulato l’atto enunciante sottoposto a registrazione. Deve quindi esistere coincidenza soggettiva tra le parti dell’atto enunciato e le parti dell’atto enunciante (sul punto si veda Corte di Cassazione sentenza n. 1125 del 2.2.2000).
Condizioni queste ultime che sembrano perfettamente sussistere nel caso di enunciazione di un finanziamento soci nell’atto di assegnazione agevolata, con la conseguente applicazione dell’imposta di registro nella misura del 3% come stabilito dalla Tariffa del D.P.R. 131/1986.
Si sconsiglia decisamente di effettuare la rinuncia contestualmente all’assegnazione, qualora questa abbia ad oggetto un bene immobile, perché l’enunciazione del finanziamento (cui si rinuncia) nell’atto pubblico di assegnazione comporterebbe l’applicazione dell’imposta di registro, nella misura del 3% sopra indicata, ex articolo 22 del D.P.R. 131/1986.
L’assegnazione potrebbe essere fatta anche senza convertire il finanziamento in un versamento in conto capitale. In questo caso viene subito in mente il disposto dell’articolo 2467 del codice civile, avente ad oggetto la postergazione del rimborso dei finanziamenti dei soci nelle società a responsabilità limitata (applicabile in linea di massima anche alle società per azioni): si tratta di una norma che, in pratica, assimila i finanziamenti dei soci a riserve di capitale, ponendo dei limiti al loro rimborso ai soci in funzione della situazione economica e patrimoniale della società.
La restituzione del finanziamento tramite assegnazione di un bene sociale sarebbe un atto di amministrazione, che tuttavia si consiglia di sottoporre al vaglio dell’assemblea dei soci, vista la particolarità della situazione.
Inoltre, sembrerebbe da qualificare, ai fini della disciplina agevolativa che stiamo esaminando, più come cessione che come assegnazione, non essendo interessata una posta del patrimonio netto; in effetti, l’attribuzione del bene al socio avverrebbe a fronte della riduzione di una passività (il debito per finanziamento).
Sarebbe invece inquadrabile come assegnazione nel caso in cui vi fosse una conversione della posta passiva in posta di patrimonio netto, ad esempio riserva disponibile, in quanto in tale ipotesi vi sarebbe un “transito” tra le poste patrimoniali. In tal caso, il socio può chiedere alla società di convertire il suo finanziamento in conto capitale tramite una lettera raccomandata evitando l’enunciazione del finanziamento nell’atto di assegnazione agevolata.
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