Gestione incrociata tra credito IVA annuale e trimestrale
di Fabio Garrini
Continuando l’analisi proposta in un precedente contributo (Finanziarsi con l’IVA con il rimborso trimestrale), pare interessante mettere a confronto le differenze e le correlazioni tra l’utilizzo del credito trimestrale con quello scaturente dalla dichiarazione annuale. Le due soluzioni non sono infatti perfettamente sostituibili e una oculata gestione permette, oltre che di evitare errori, anche di ottenere interessanti vantaggi nella riduzione di adempimenti e responsabilità per il professionista.
Premesso che i crediti trimestrali sono interessati dal vincolo di utilizzo legato al momento di compensazione (oltre € 5.000 occorre attendere il giorno 16 del mese successivo quello di presentazione dell’istanza) e al canale di compensazione (oltre € 5.000 occorre utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate), ma non richiedono l’apposizione del visto di conformità, vediamo ora quali sono le interazioni tra le due tipologie di credito.
Il confronto
Nell’esame dei vincoli alla compensazione occorre poi prestare attenzione ai rapporti che eventualmente possono esistere tra il credito annuale e quello trimestrale.
Le due tipologie di credito, seppur di regola utilizzate in compensazione nel corso del medesimo periodo d’imposta, corrispondono a differenti periodi di formazione del credito. Il credito IVA risultante dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA2014, utilizzabile sin dallo scorso 1.1.2014, è quello relativo all’anno 2013; diversamente, i crediti risultanti dai modelli TR presentati nel corso del 2014 sono relativi ad operazioni sorte nel 2014.
Sul punto la CM 1/E/10 è intervenuta su questo aspetto precisando che il “tetto” € 5.000 previsto per la compensazione “libera” dei crediti:
- è riferito all’anno di maturazione del credito e non all’anno solare di utilizzo in compensazione;
- viene calcolato distintamente per ciascuna tipologia di credito IVA (annuale o infrannuale).
Questo, in definitiva, significa che il credito annuale presenta un tetto pari ad € 5.000, da spendere liberamente anche prima delle presentazione della dichiarazione; allo stesso modo, per i crediti trimestrali evidenziati nei modelli da presentare nel corso del 2014, è a disposizione un ulteriore tetto di € 5.000 (come noto, l’ulteriore plafond di € 5.000 per i crediti trimestrali è unico per tutti i trimestri) da utilizzare a partire dal momento di presentazione del modello TR.
Vi è poi un’altra questione che è stata definitivamente risolta dalla CM 16/E del 19 aprile 2011, riguardante i crediti annuale e trimestrale relativi allo stesso anno: al raggiungimento del limite di € 5.000 riferito al credito annuale non concorrono le eventuali compensazioni di crediti Iva relativi ai primi tre trimestri dello stesso anno.
In altre parole i crediti annuale e trimestrale non interferiscono tra di loro neppure per anno di competenza: posso quindi aver compensato anche € 200.000 (cifra del tutto casuale ed esemplificativa) nel corso del 2013 a seguito di presentazione di istanza TR, comunque il credito annuale che scaturirà dalla dichiarazione IVA 2014 sarà liberamente compensabile sino ad € 5.000.
Precisazione non da poco visto che con i modelli TR posso, oltre che anticipare il momento di compensazione, anche ridurre le limitazioni sul credito annuale: al verificarsi di determinate fattispecie è possibile quindi azionare il rimborso / compensazione trimestrale per il credito in corso di formazione nel corso del 2014, libero da visto di conformità, in questo modo svuotando il credito annuale, credito annuale che poi, nel prossimo modello IVA2015, avrà ancora un plafond di € 5.000 per la compensazione libera, nonché il limite di € 15.000 per la compensazione senza il visto di conformità.
Una gestione di questo tipo, oltre che sbloccare l’utilizzo del credito IVA (sicuramente l’appeal principale per l’impresa), permette anche di ridurre gli adempimenti (e le responsabilità) relativi alle verifiche sul credito (aspetto spesso graditissimo al professionista che segue quell’impresa).