Giardinieri, custodi, addetti alle pulizie ed altri operatori degli enti sportivi: quale inquadramento?
di Alessandra MagliaroSandro CensiL’inquadramento quali lavoratori sportivi o volontari nel mondo dello sport, come definiti dalla riforma, comporta, indubbiamente, notevoli vantaggi a tali soggetti, sia dal punto di vista fiscale che contributivo.
In alcuni articoli precedenti, abbiamo esaminato le categorie dei lavoratori sportivi ed analizzato i contratti che essi possono stipulare; abbiamo altresì approfondito il tema dei rimborsi spese per i volontari e le varie tipologie di contratti di collaborazioni coordinate e continuative.
Si tratta, ora, di indagare se alcune professionalità possano o meno rientrare all’interno delle regole stabilite dalla riforma dello sport.
Nello specifico, l’inquadramento di alcune figure, quali a mero titolo di esempio, quelle dei giardinieri, dei custodi e degli addetti alle pulizie, creano spesso notevoli perplessità negli operatori.
In passato, vigente la lettera m), del comma 1, dell’articolo 67, Tuir, e in presenza di somme a loro erogate da Enti sportivi, tali figure venivano quasi sempre fatte rientrare tra i percettori di redditi diversi. In particolare, i loro corrispettivi venivano assoggettati a tassazione ricomprendendoli tra “le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati … nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto”.
Tale inquadramento non era condiviso dall’Amministrazione finanziaria che lo aveva censurato in due diversi interpelli nell’anno 2022.
In particolare, con la risposta ad interpello n. 189/2022, proprio con riferimento ai compensi erogati da ASD a custodi, addetti al giardino e addetti alle pulizie, l’Agenzia delle entrate aveva stabilito che essi non potessero essere riconducibili alla previsione normativa citata. Nella successiva risposta ad interpello n. 190/2022 l’Agenzia stabiliva, inoltre, che la riconduzione alla categoria dei redditi diversi era consentita alla condizione che “che il soggetto percettore svolga mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti e delle indicazioni fornite dalle singole federazioni, tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche, così come regolamentate dalle singole federazioni“.
Tale riferimento alla predisposizione di un elenco di mansioni necessarie allo svolgimento delle attività sportive ha trovato attuazione normativa nel disposto dell’articolo 25, D.Lgs. 36/2021, il quale specifica che sono lavoratori sportivi, oltre ad una serie di soggetti espressamente individuati nel primo comma dell’articolo, anche “ogni altro tesserato, che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti di cui al primo periodo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva”.
Tale previsione, unita all’abrogazione delle disposizioni precedentemente indicate dell’articolo 67, Tuir, stabilisce, in maniera ineludibile, quali soggetti possano essere inquadrati come lavoratori sportivi.
Discorso analogo può essere effettuato per i rimborsi spese per i volontari sportivi poiché, anche in questo caso, occorre fare riferimento al mansionario previsto per l’attività dei volontari, con l’ulteriore precisazione, che i rimborsi possono essere riconosciuti solo in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a.
Riassumendo, quindi, la previgente inclusione, comunque errata, di attività quali quella del giardiniere, del custode o dell’addetto alle pulizie all’interno dell’articolo 67, comma 1, lettera m), Tuir, a seguito della citata abrogazione di tale disposizione non è, oggi, più attuabile.
Con i soggetti che esercitano tali attività, solo se rientranti tra le figure previste dal mansionario, potranno essere stipulati dei contratti di lavoro sportivo nelle varie forme previste di lavoro dipendente, autonomo, collaborazione coordinata e continuativa o occasionale.
Resta comunque possibile stipulare con essi dei normali contratti di lavoro dipendente, autonomo, co.co.co o occasionale che, però, non usufruiranno del regime previsto per i citati lavoratori sportivi.
D’altro canto, se invece la loro attività è svolta in maniera “volontaria”, senza pertanto che venga erogata alcuna somma come corrispettivo, essi potranno ricevere rimborsi sempreché la loro attività sia ricompresa nel “mansionario dei volontari” e solo per particolari manifestazioni ed eventi sportivi.