Pochi giorni per la comunicazione giacenze vino e mosto
di Luigi ScappiniL’agricoltura da sempre viene considerata un settore agevolato in quanto viene subito in mente il sistema di tassazione che prevede, in ragione dell’ordinaria contrapposizione costi-ricavi, la dichiarazione di un reddito forfettario determinato su base catastale, la recente sostanziale abrogazione Irap nonché la tanto discussa Imu.
Tralasciando volutamente considerazioni in ordine ai reali ed eventualmente giusti vantaggi, in questa sede si intende porre l’attenzione su di un aspetto, quello relativo agli adempimenti burocratici sconosciuto ai più.
Tale tematica, che rappresenta, nonostante gli innumerevoli spot elettorali, un vero e proprio tallone d’Achille per il sistema Italia, produce un effetto modello cassa di risonanza quando si applica all’agricoltura.
Tuttavia, volendo spezzare una lancia a favore del nostro Legislatore, non tutti gli adempimenti nascono all’interno in quanto spesso consistono in semplici recepimenti di Direttive e Regolamenti comunitari.
Tale è, ad esempio, la prossima scadenza, consistente nella dichiarazione di giacenza dei vini e dei mosti, adempimento da eseguire, relativamente alla campagna 2015-2016, nel termine ultimo del 12 settembre 2016 (il 10 settembre cade di sabato).
Infatti, ai sensi dell’articolo 11, Regolamento CE 436/2009 “Le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone, che non siano consumatori privati e rivenditori al minuto, presentano ogni anno alle autorità competenti degli Stati membri una dichiarazione delle giacenze di mosto di uve, di mosto di uve concentrato, di mosto di uve concentrato rettificato e di vino da essi detenute al 31 luglio”.
A tal fine Agea, in data 29 luglio ha emanato una circolare chiarificatrice in vista della prossima scadenza.
Le dichiarazioni devono essere presentate obbligatoriamente in caso di detenzione di mosti e uve alle ore 24.00 del 31 luglio. In tutti gli altri casi, tale adempimento non è dovuto ma è pur sempre facoltativo.
Soggetti tenuti all’adempimento sono i produttori, intesi come coloro che, in qualità di persona fisica o giuridica, abbiano prodotto uve o vino da uve fresche, da mosto di uve, da mosto di uve parzialmente fermentato o da vino nuovo ancora in fermentazione e i commercianti che professionalmente acquistano e vendono prodotti imbottigliati e/o sfusi.
Al contrario, sono esclusi dall’adempimento:
- i consumatori privati;
- i rivenditori al minuto che alternativamente esercitano professionalmente un’attività commerciale ove sia ricompresa la cessione diretta al consumatore finale di quantitativi di vino che non eccedono, in ragione della singola vendita, 60 litri o utilizzano cantine attrezzate per il magazzinaggio e il condizionamento di quantitativi di vino non superiori a 10 ettolitri.
Deve essere presentata una dichiarazione distinta per ogni Comune presso cui sono situati gli stabilimenti e/o i depositi in cui risulta giacente il vino e/o il mosto alle ore 24.00 del 31 luglio.
Le dichiarazioni di giacenza devono essere presentate ad Agea, salvo quelle dei soggetti con residenza, se persone fisiche, o sede legale, se persone giuridiche, nelle Regioni Piemonte o Regione Toscana, nel qual caso soggetti destinatari sono rispettivamente la stessa Regione Piemonte e ARTEA, Organismo pagatore della Regione Toscana.
In ogni singola dichiarazione devono essere distintamente indicati i quantitativi differenziando in ragione della qualità, con la precisazione che da un lato, nel quantitativo dei vini DOP vanno inclusi anche quelli presi in carico come vini atti a diventare DOP anche se alle ore 24.00 del 31 luglio non siano stati ancora certificati dall’Organismo di controllo competente, e dall’altro, nei quantitativi dei vini, con o senza IGP, devono essere inclusi quelli DOP che hanno subito un declassamento prima del 1° agosto.
Particolare attenzione deve essere prestata nell’ipotesi di vini detenuti da terzi al 31 luglio in “conto imbottigliamento” o altro “conto lavorazione”. In tal caso, se tali quantitativi risultano nei registri di carico del terzista, quest’ultimo deve dichiararli nella propria comunicazione. A tal fine, le quantità in carico a terzi dovranno essere annotate nell’apposita sezione inerente il commercio senza la necessità di distinzione rispetto a quelle eventuali dell’impresa che effettua l’operazione.
Se il soggetto tenuto alla presentazione della dichiarazione ha dei depositi all’ingrosso di propri vini istituiti al di fuori della sede principale dell’impresa, la dichiarazione di giacenza deve essere presentata a cura dello stesso depositante proprietario del vino e titolare del registro di carico e scarico come previsto dall’articolo 11 Regolamento CE n. 884/2001. Tuttavia, nei casi consentiti in cui i predetti vini siano iscritti in registri intestati a trasportatori o ad altri soggetti, la dichiarazione di giacenza deve essere presentata dal titolare del registro che cura il deposito temporaneo per conto di terzi.
Da ultimo, Agea ricorda come, nel caso di vini detenuti da chi svolge attività di “magazzino all’ingrosso”, i quantitativi devono essere dichiarati nella dichiarazione di giacenza del titolare dell’impresa stessa, anche se esonerato dalla tenuta del registro di carico e scarico, come da articolo 9, lettera b), DM 768/1994, e in relazione all’articolo 12, paragrafo 1, comma 2, lettera a), Regolamento CE n. 884/2001.
Per approfondire le problematiche relative alla gestione di un’azienda vitivinicola vi raccomandiamo il seguente master di specializzazione: