Giovani under 36: spetta il credito d’imposta al figlio che subentra al padre
di Fabio GarriniIl credito d’imposta Iva riguardante l’acquisto di abitazioni da parte dei giovani “under 36” può essere computato anche sulle fatture di acconto emesse nei confronti di un genitore, che poi abbia intestato l’immobile al figlio, in possesso dei requisiti.
Con la risposta ad istanza di interpello n. 261 pubblicata ieri, 11.05.2022, l’Agenzia delle Entrate conferma tale diritto, a patto che il contribuente abbia rispettato quanto previsto dall’articolo 1404 cod. civ. in relazione alla dichiarazione di nomina per il contratto con persona da nominare.
L’agevolazione per l’acquisto della prima casa da parte dei giovani
Per gli atti stipulati entro il 31 dicembre 2022 (originariamente l’agevolazione era limitata al 30 giugno, ma è stata estesa di un ulteriore semestre ad opera dell’articolo 1, comma 151, L. 234/2021, Legge di bilancio per il 2022), l’articolo 64, commi 6-11, D.L. 73/2021 (Decreto Sostegni-bis) ha introdotto un’agevolazione a favore dei giovani con situazione economica limitata per l’acquisto della prima casa, consistente nell’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale, ovvero un credito d’imposta pari all’Iva corrisposta per l’acquisto di tale immobile.
Tali benefici riguardano le prime case diverse da quelle di lusso (categoria catastale A1, A8 e A9), come definite dalla nota II-bis all’articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986 (si tratta infatti di un “di cui” della nota agevolazione prima casa).
I requisiti per fruire dell’agevolazione sono due. I beneficiari, infatti:
- non devono ancora aver compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato (il cosiddetto “requisito anagrafico”) e
- devono avere un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee), non superiore a 40.000 euro annui (il “requisito economico”).
Il credito d’imposta Iva può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi, ovvero ancora può essere utilizzato in compensazione.
Nel caso di utilizzo nella dichiarazione dei redditi occorre compilare il rigo CR13 del modello Redditi 2022 ovvero il rigo G8 del modello 730 2022.
La nomina dell’acquirente
Il caso esaminato riguarda un contribuente, in possesso dei requisiti per fruire delle agevolazioni previste dall’articolo 64 D.L. 73/2021, che intende acquistare un fabbricato, la cui cessione è assoggettata ad Iva (pari al 4% in quanto in possesso dei requisiti “prima casa”).
È stato precedentemente stipulato un contratto preliminare a nome del padre del contribuente, nel quale quest’ultimo si è riservato la possibilità di nominare un diverso soggetto in sede di stipula del rogito di trasferimento dell’immobile. Le fatture relative alla caparra e agli acconti, emesse dall’impresa costruttrice, sono state intestate al padre, firmatario del compromesso.
Il tema sul quale è stata interpellata l’Agenzia riguarda la possibilità che il figlio, al quale è stato intestato l’immobile, possa fruire del credito d’imposta per l’intero ammontare dell’Iva sull’acquisto, indipendentemente dal fatto che le fatture di acconto fossero state intestate al padre.
Per portare la soluzione positiva al quesito ricevuto, l’Agenzia rammenta il contenuto dell’articolo 1404 del cod. civ., riguardante il “Contratto per persona da nominare” evidenziando come sia necessario un primo aspetto formale: affinché l’Istante si sostituisca, quale parte contrattuale del contratto preliminare originariamente stipulato dal padre “per sé o per persona da nominare”, acquisendo i diritti ed assumendo gli obblighi derivanti dal contratto medesimo con effetto dal momento in cui questo fu stipulato (incluso avvalersi dei pagamenti di caparra e acconti già effettuati dal padre), è necessaria una dichiarazione di nomina rispondente alle richieste dell’articolo 1404 cod. civ. richiamato.
L’Agenzia ricorda che il credito d’imposta previsto dall’articolo 64 D.L. 73/2021 risulta “di ammontare pari all’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all’acquisto“; conseguentemente sarà necessario che dall’atto di compravendita dell’immobile, stipulato dall’Istante in seguito alla sua nomina, risulti l’ammontare dell’Iva corrisposta in relazione all’acquisto agevolato (quindi anche l’imposta addebitata nelle fatture di acconto intestate al padre), che andrà a costituire il credito d’imposta riconosciuto a favore dell’acquirente.