Giudizio di ottemperanza
di EVOLUTIONIl giudizio di ottemperanza è lo strumento riservato al contribuente per ottenere il rimborso da parte dell’Amministrazione finanziaria delle somme risultanti dalle sentenze delle Commissioni tributarie. Come definito dalla circolare AdE 38/E/2015, il giudizio di ottemperanza è il rimedio tramite cui il contribuente può richiedere l’esecuzione della sentenza a fronte dell’inerzia degli Uffici dell’amministrazione.
Il procedimento è disciplinato dall’articolo 70 del D.Lgs. 546/1992 ed è applicabile a:
- le sentenze passate in giudicato;
- le sentenze non ancora definitive favorevoli al contribuente (articolo 69, D.Lgs. 546/1992);
- le sentenze non ancora definitive, che prevedono la restituzione delle somme versate in eccedenza dal contribuente rispetto a quanto disposto dal giudice tributario (articolo 68, D.Lgs. 546/1992);
- l’ordinanza con cui sono liquidate le spese di giudizio in caso di rinuncia al ricorso (articolo 44, D.Lgs. 546/1992).
Oltre alle sentenze non ancora passate in giudicato, ma suscettibili di passarvi, dovrebbero essere oggetto di ottemperanza anche i vari provvedimenti di chiusura del giudizio (ad esempio, le ordinanze di estinzione e i decreti presidenziali di estinzione non reclamati per quanto concerne il pagamento delle spese), in quanto idonei, in caso di definitività, ad acquisire i medesimi effetti del giudicato sostanziale.
Per lo stesso motivo, viene esclusa, invece, l’ammissibilità dell’ottemperanza per le ordinanze cautelari.
In merito alle sentenze non definitive, la Corte di Cassazione (sentenza 13.1.2017, n. 758) ha ribadito che le stesse sono immediatamente esecutive, cosicché è possibile per il contribuente ricorrere al giudizio di ottemperanza anche quando gli importi sono stati iscritti a ruolo ex articolo 15-bis del Dpr 602/1972, per fondato pericolo per la riscossione.
In caso di mancata esecuzione delle sentenze depositate dal 1° giugno 2016, il contribuente può proporre il giudizio di ottemperanza di cui all’articolo 70 D.Lgs. 546/1992, laddove sussistano i seguenti presupposti:
- la sentenza sia esecutiva (quindi, non è più necessario il passaggio in giudicato previsto nel regime ante Lgs. 156/2015);
- l’Amministrazione finanziaria sia inadempiente agli obblighi derivanti dalla sentenza favorevole al contribuente;
- sia decorso il termine stabilito dalla legge per l’esecuzione della sentenza da parte dell’Amministrazione finanziaria o, in mancanza, il termine di 30 giorni dalla sua messa in mora ad opera del contribuente.
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