17 Settembre 2016

Giunge a maturazione il credito INPS 2014

di Comitato di redazione
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Eventuali crediti INPS (delle varie gestioni lavoratori autonomi) relativi all’anno 2014 potranno essere compensati sul modello F24 solo fino al prossimo 30 settembre; eventuali eccedenze dovranno invece essere solo richieste a rimborso.

L’imminente scadenza del termine sopra evocato, impone agli operatori di verificare con attenzione la presenza di tali eccedenze, programmandone un “logico” utilizzo entro la scadenza, pena il dovere attivare una procedura di rimborso dalla durata e dell’esito tutt’altro che scontati. I malfunzionamenti dell’istituto sono noti a tutti coloro che si interfacciano con lo stesso, peraltro con il fastidio di non riuscire a colloquiare in modo diretto e personale con gli operatori.

Tale tagliola temporale, evidentemente introdotta al solo fine di fare cassa peraltro senza un adeguato supporto normativo, è stata introdotta a decorrere dal 2013.

Potrebbe apparire, allora, che il richiamo che facciamo risulti stantio o inopportuno; diversamente, sappiamo che non è così, posto che solo lo scorso anno le case di software hanno ricevuto precise istruzioni sui meccanismi ed automatismi della compensazione. Non è allora da escludersi che ci siano anche delle code degli anni passati da gestire con assoluta cautela.

Per chi intendesse riferirsi ad un documento “fresco”, potrà verificare la circolare INPS n. 97 del 08.06.2017 e, più precisamente, il paragrafo 5.

Nel documento di legge che “al fine di unificare con l’attuale normativa fiscale i criteri riguardanti la compensazione di somme versate in misura eccedente rispetto al dovuto, la compensazione tramite mod. F24 potrà avvenire solo con somme versate in eccesso riferite alla contribuzione richiesta con l’emissione dei modelli di pagamento avvenuta nel 2015.

Stendiamo un velo pietoso in merito a questo presunto adeguamento; infatti, nella normativa fiscale non esiste alcun termine ultimo di compensazione del credito, posto che l’eventuale eccedenza non utilizzata confluisce nel successivo modello e si rigenera, senza alcun obbligo di richiedere il rimborso.

Preso atto del termine, dunque, si precisa che tutte le somme a credito, utilizzate in compensazione entro la data di presentazione della dichiarazione modello UNICO 2016 tramite modello F24 con anno di riferimento 2014, devono essere riportate esclusivamente nelle colonne 19 o 32 del quadro RR del modello UNICO 2016.

Qui si coglie l’impellenza del termine, in merito al quale ci viene spontaneo ricordare che nulla impedisce al contribuente di anticipare la scadenza di un qualsiasi versamento, magari di un acconto che scade il prossimo mese di novembre, piuttosto che di un tributo locale con termine di pagamento al prossimo dicembre.

Se ci si accorgesse oggi che residuano dei crediti pendenti antecedenti a quelli generatisi nel 2014 (attenzione che non è sufficiente verificare la risultanza del modello passato, ma risulta indispensabile indagare in merito all’anno di formazione), le somme a credito dovranno essere oggetto di domanda di rimborso oppure di compensazione contributiva (c.d. auto conguaglio) come indicato nella circolare INPS n.182 del 10 giugno 1994.

Le domande per effettuare tali operazioni dovranno essere presentate esclusivamente online collegandosi all’indirizzo www.inps.it, selezionando dall’opzione Elenco di tutti i servizi l’applicazione Cassetto previdenziale artigiani e commercianti; dal menù posto a sinistra dello schermo selezionare – Domande telematizzate – quindi Compensazione contributiva o Rimborso.

Anche per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata va utilizzato il medesimo procedimento; per la contribuzione risultante a credito e non utilizzata in compensazione il professionista deve presentare istanza di rimborso, utilizzando esclusivamente la modalità online collegandosi all’indirizzo www.inps.it, selezionando dall’opzione – Elenco di tutti i servizi Gestione separata: domanda di rimborso.

Questo è quanto risulta urgente provvedere a fare entro il prossimo 30 settembre, al fine di recuperare in modo veloce dei crediti che rischiano, altrimenti, di restare incagliati.

Ricordiamo anche che la compensazione delle eccedenze INPS con modello F24 determina una sorta di restituzione di somme che hanno rappresentato un onere deducibile nell’anno di pagamento, con contestuale obbligo di ripristinare il carico fiscale mediante la compilazione del quadro RM. In tal modo, si dovrebbe sterilizzare il beneficio a suo tempo legittimamente goduto, con una tassazione separata, riconducibile a tassazione ordinaria mediante apposita opzione da esercitare nel modello dichiarativo.

 

Dottryna