La giurisdizione tributaria in tema di rimborso di tributi
di Luigi FerrajoliCon la sentenza n. 25977 del 16 dicembre 2016, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite si è pronunciata in tema di giurisdizione nell’ambito del rimborso di tributi ed ha affermato che devono essere decisi dal giudice tributario le controversie in cui il diritto al rimborso del contribuente sia contestato dall’erario, essendo, viceversa, devoluti al giudice ordinario soltanto quelli in cui non residuino questioni circa l’esistenza dell’obbligazione, il quantum della restituzione e le modalità della sua esecuzione.
La controversia in esame prende le mosse dall’azione monitoria proposta nei confronti dell’Agenzia delle Entrate da parte di soggetti risultati vittoriosi nei confronti di una compagnia di assicurazioni al fine di ottenere il rimborso dell’imposta versata per la registrazione della sentenza ottenuta a definizione del relativo giudizio.
In primo grado, il Giudice di pace adito aveva respinto l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall’Agenzia e, in secondo grado, il Tribunale aveva rigettato l’appello proposto dall’Ufficio medesimo affermando, nel caso specifico, la giurisdizione ordinaria e rilevando la circostanza che il rimborso era stato chiesto dal soggetto cui era riferibile il pagamento.
Avverso questa sentenza aveva quindi proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate per ottenerne la cassazione.
Investita della questione, la Suprema Corte ha analizzato i motivi formulati dall’Ufficio ed in particolar modo quello con cui l’Ufficio aveva lamentato la violazione e falsa applicazione degli articoli 1 e 81 c.p.c., degli articoli 1180 e 2033 cod. civ. e dell’articolo 2 del D.Lgs. 546/1992, volto sostanzialmente a verificare la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario oppure la giurisdizione del giudice tributario rispetto all’azione di rimborso di un’imposta pagata in luogo di altri.
Sul punto, la Cassazione ha riportato le recenti pronunce emesse in materia rammentando che, in tema di rimborso di tributi, spettano al giudice tributario i procedimenti nei quali il diritto del contribuente sia contestato dall’erario, mentre sono devoluti al giudice ordinario soltanto quelli in cui non residuino questioni circa l’esistenza dell’obbligazione, l’ammontare della restituzione e le modalità della sua esecuzione, attesa la riserva alle commissioni tributarie ex articolo 2 del D.Lgs. 546/1992 di tutte le cause di cognizione aventi ad oggetto tributi (Cass. n. 21893/2009 e n. 25931/2011).
Ciò in quanto il diritto al rimborso di un tributo non dovuto – rientrante nelle materie di cui al citato articolo 2 del D.Lgs. 546/1992 – non rientra nell’indebito di diritto comune, dovendo per esso diversamente osservarsi le regole del riparto di giurisdizione e la speciale disciplina processuale prevista dalle singole leggi d’imposta e dalla legge sul contenzioso tributario (da ultimo, Cass., SS.UU, n. 19069/2016). Per tali ragioni, la Suprema Corte ha affermato che le controversie in materia di rimborso di tributi sono devolute allo stesso giudice cui è conferita giurisdizione sul rapporto tributario controverso.
Le Sezioni Unite hanno inoltre rilevato come, nel caso in esame, la procuratrice degli attori riusciti vittoriosi (soggetti passivi dell’obbligazione tributaria), pagando l’imposta di registro per loro conto, avesse estinto l’obbligazione tributaria.
Tuttavia, secondo la Suprema Corte, l’adempimento spontaneo di un’obbligazione da parte del terzo, ai sensi dell’articolo 1180 cod. civ., benché determini l’estinzione dell’obbligazione anche contro la volontà del creditore, non attribuisce automaticamente al terzo un titolo per agire direttamente nei confronti del debitore, “non essendo in tal caso configurabili né la surrogazione per volontà del creditore, prevista dall’articolo 1201 cod. civ., né quella per volontà del debitore, prevista dall’articolo 1202 cod. civ., né quella legale di cui all’articolo 1203 cod. civ., n. 3, la quale presuppone che il terzo che adempie sia tenuto con altri o per altri al pagamento del debito” (Cass. SSUU n. 9946/2009 e n. 2060/2010).
Secondo la Cassazione, la consapevolezza da parte del terzo di adempiere un debito altrui escluderebbe altresì la surrogazione legale di cui all’articolo 1203 cod. civ., n. 5 e articolo 2036 cod. civ., comma 3, che, postulando che il pagamento sia riconducibile all’indebito soggettivo ex latere solventis senza che sussistano le condizioni per la ripetizione, “presuppone nel terzo la coscienza e la volontà di adempiere un debito proprio”.
Orbene, poiché nel caso di specie nessun indebito di diritto comune era ravvisabile, la Corte ha escluso che sussistessero i presupposti per radicare la giurisdizione del giudice ordinario in luogo di quello tributario, essendovi contestazione sia sull’esistenza del debito da rimborso sia sulle modalità e sulle procedure per ottenerlo.
Da ciò ne è derivata la cassazione della sentenza e la conseguente dichiarazione della giurisdizione del giudice tributario.
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