Gli acconti 2013 e la possibilità del ravvedimento “super economico”
di Federica FurlaniSergio Pellegrino
Passata la scadenza del 2 dicembre per gli acconti Irpef, Ires ed Irap e dopo l’ulteriore scadenza di oggi per l’aumento dell’acconto Ires ed Irap (per i soggetti Ires) dal 101% al 102,5%, nella confusione che si è generata, non è improbabile che qualcosa … ci sia sfuggito.
Possiamo a questo punto pensare di “regolarizzare” l’omesso o insufficiente versamento degli acconti con il ravvedimento operoso, disciplinato dall’art. 13 comma 1 del D.Lgs. 472/1997, che consente al contribuente “ritardatario” di beneficiare di una riduzione delle sanzioni rispetto a quella ordinaria prevista per l’omesso versamento che è pari al 30% dell’importo non versato.
Per effettuare la regolarizzazione, vanno corrisposti:
- l’imposta o la maggior imposta dovuta, con relativo codice tributo;
- gli interessi calcolati in base al saggio legale, attualmente (dal 1.1.2012) pari al 2,5%;
- la sanzione in misura ridotta.
La prima possibilità è quella di beneficiare di quello che è stato definito “impropriamente” ravvedimento sprint.
Per evitare la penalizzazione per quei soggetti che effettuano la regolarizzazione in un tempo molto “vicino” rispetto alla scadenza ordinaria del termine di versamento, vale a dire entro 14 giorni dalla stessa, la sanzione non si applica nella misura “ordinaria” del 30%, ma in una misura variabile pari al 2% per ogni giorno di ritardo.
Se quindi il versamento viene effettuato il giorno successivo rispetto alla scadenza, la sanzione si applica nella misura del 2%; dopo 2 giorni sarà pari al 4%, e così via, fino al quattordicesimo giorno, nel quale sarà pari al 28%:
Dal quindicesimo giorno successivo rispetto alla scadenza, invece, si applicherà la sanzione nella misura ordinaria del 30%.
La riduzione della sanzione prevista nei primi 14 giorni dovrà essere combinata con i benefici del ravvedimento operoso, che comporterà l’applicazione della riduzione ad 1/10 della misura indicata: si pagherà quindi lo 0,2% per ogni giorno di ritardo fino al quattordicesimo.
A partire dal quindicesimo giorno e fino al trentesimo giorno si renderanno invece applicabili le regole del ravvedimento breve: la sanzione ammonterà al 3% della somma per la quale è stato omesso il versamento.
Infine, laddove la regolarizzazione non venga effettuata entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza ordinaria, l’ultima possibilità per il contribuente di sanare la violazione con l’istituto del ravvedimento operoso è quella di effettuare il c.d. ravvedimento lungo, da perfezionare entro il termine di presentazione della dichiarazione relativo all’anno nel corso del quale la violazione è stata commessa: in tal caso la sanzione da applicare è pari ad 1/8 del minimo, e quindi corrisponde al 3,75%.
Nel caso di omesso o insufficiente versamento degli acconti Ires, Irpef ed Irap 2013, il termine ultimo per effettuare la regolarizzazione beneficiando delle sanzioni ridotte è quindi il 30 settembre 2014.
La regolarizzazione può considerarsi perfezionata solo a condizione che il contribuente versi spontaneamente entro la scadenza prevista, oltre all’imposta anche le sanzioni e i relativi interessi.
Tuttavia, se il contribuente effettua un versamento complessivo di imposta, sanzioni, interessi in misura inferiore al dovuto e le sanzioni e/o gli interessi non siano commisurati all’imposta versata in ritardo, il ravvedimento può considerarsi perfezionato solo con riferimento alla quota di imposta proporzionata alla sanzione e agli interessi versati.
In questo modo, una parte dell’imposta sarà stata così regolarizzata e una parte darà invece luogo all’irrogazione della sanzione piena ordinaria nella misura del 30%.
Il versamento di imposta, sanzioni ed interessi deve essere effettuato sempre con il modello F24 utilizzando gli appositi codici tributo.
La regolarizzazione inoltre deve essere posta in essere prima che la violazione sia constatata e prima di accessi, ispezioni e verifiche, altrimenti il ravvedimento è inibito per i periodi e i tributi oggetto di controllo.
Anche la ricezione di un preavviso di irregolarità si sostanzia, di fatto, nel riscontro di una violazione; quindi, se ricevuto, la via della regolarizzazione spontanea deve considerarsi definitivamente preclusa.