Gli acconti dei contrinuenti minimi
di Luca MambrinSergio Pellegrino
Anche i contribuenti “minimi”, ovvero i soggetti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall’art.27 commi 1 e 2 della D.L. n.98/11, devono versare entro il prossimo 2 dicembre 2013 la seconda o unica rata dell’acconto per l’anno 2013 dell’imposta sostitutiva.
Sono molteplici le situazioni che si possono venire a determinare e che incidono sulle modalità e sull’ammontare dell’importo dovuto a titolo di acconto: in particolare si mette in evidenza che l’art. 27 comma 7 del D.L. 98/2011 ha abrogato il secondo periodo dell’art. 1 comma 117 della Legge 244/2007 che prevedeva, nel caso di transito dal regime ordinario al regime dei contribuenti minimi, l’obbligo di applicazione del metodo storico calcolando l’acconto IRPEF senza tener conto delle norme che regolano il regime agevolato.
Non si pongono particolari problemi per i soggetti che hanno applicato il nuovo regime dei minimi sia nel 2012 che nel 2013: dovranno versare l’acconto dell’imposta sostitutiva del 5% con le stesse modalità previste per il versamento dell’acconto IRPEF.
Per effetto dall’incremento disposto dall’ art. 11, commi da 18 a 20 del D.L. 76/2013, l’acconto IRPEF passa dal 99% al 100%; si ritiene che tale incremento di un punto percentuale dell’acconto IRPEF si rifletta anche sul versamento della seconda o unica rata dell’imposta sostitutiva dei nuovi contribuenti minimi e pertanto, nel caso di adozione del metodo storico:
- deve essere ricalcolato l’acconto dovuto sulla base di quanto indicato nel rigo LM14 del modello Unico PF 2013, applicando la nuova percentuale del 100%;
- deve essere sottratto l’importo versato a titolo di primo acconto (pari al 40% del 99% dell’importo indicato al rigo LM14).
Nel caso invece in cui il contribuente abbia adottato il regime agevolato dei contribuenti minimi solamente a partire dall’anno 2013 (per inizio di una nuova attività o perché terminato il triennio obbligatorio di regime ordinario e avendone i requisiti abbia aderito al regime dei minimi dal 2013) optando per il metodo storico si ritiene che non sia tenuto al versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva per mancanza di base di riferimento su cui calcolare l’acconto, a condizione di non aver conseguito ulteriori redditi da dover assoggettare ad IRPEF. In tale circostanza potrebbe risultare maggiormente conveniente l’adozione del metodo previsionale, posto che il reddito d’impresa o di lavoro autonomo nel 2013 sarà assoggettato ad imposta sostitutiva e si preveda di non conseguire ulteriori redditi da assoggettare ad IRPEF.
Si evidenzia che in entrambe le situazioni descritte (“minimo” nel 2012 e nel 2013 o “nuovo minimo” dal 2013) il contribuente non è tenuto al versamento dell’acconto IRAP dato che i contribuenti minimi non sono soggetti passivi dell’imposta regionale.
Un soggetto invece che ha applicato nell’anno 2012 il regime dei contribuenti minimi ma nel 2013 ne è fuoriuscito, può aver alternativamente adottato:
- il regime ordinario (contabilità ordinaria o semplificata);
- il regime contabile “agevolato” di cui all’art. 27 comma 3 del D.L. 98/2011 (se soddisfa i requisiti dei “vecchi minimi”).
Indipendentemente dal regime adottato, considerando che anche nel regime contabile ”agevolato” l’IRPEF dovrà essere determinata con le regole ordinarie, tali contribuenti potranno optare per la determinazione dell’acconto utilizzando:
- il metodo storico: si ritiene vada versato l’acconto 2013 per l’imposta sostitutiva calcolata sulla base di quanto dichiarato nel quadro LM, che sarà scomputato dall’IRPEF con indicazione a col. 4 del rigo RN37 del modello Unico PF 2014.
La fattispecie è però controversa, atteso che alcuni interpreti hanno sostenuto la non debenza del versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva, non dovendo il contribuente compilare per l’anno 2013 il relativo quadro LM;
- il metodo previsionale: si ritiene possibile adottare anche un criterio previsionale (determinando una base imponibile Irpef per l’anno 2012, con le regole proprie di tale imposta).
Anche tali soggetti non saranno tenuti al versamento dell’acconto IRAP in quanto o esonerati (nel caso di regime contabile “agevolato”) o per mancanza della base di riferimento (nel caso di regime ordinario).
Infine, per i soggetti che hanno adottato il regime previsto dall’art.13 della Legge 388/2000 delle nuove iniziative produttive (regime non soppresso dalla revisione dei regimi agevolati operata dal D.L. 98/2011) e ne sono fuoriusciti transitando direttamente al nuovo regime dei contribuenti minimi (ad esempio nel caso in cui l’attività è stata iniziata nel 2010 e scaduto il triennio e avendone i requisiti si è optato nel 2013 per il regime dei nuovi minimi), non è dovuto alcun acconto di imposta sostitutiva, per assenza di una base storica di riferimento.