Gli accordi di ristrutturazione dei debiti nel CCII
di Luigi FerrajoliIl nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, di cui al D.Lgs. 14/2019, disciplina agli articoli 57 e ss. gli accordi di ristrutturazione dei debiti che, nell’attuale scenario normativo, rappresentano un efficace strumento per l’impresa avente un’esposizione debitoria nei confronti di un limitato numero di creditori.
Nello specifico, gli accordi di ristrutturazione dei debiti possono essere:
- ordinari, di cui all’articolo 57 CCII, se prevedono il raggiungimento di accordi con creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti;
- agevolati, di cui all’articolo 60 CCII, nel caso in cui la predetta percentuale si riduca al 30% e non vengano contestualmente richieste misure protettive, con la previsione dell’integrale pagamento immediato dei creditori estranei agli accordi;
- ad efficacia estesa, di cui all’articolo 61 CCII, qualora i creditori vengano raggruppati in categorie omogenee (fornitori, banche, enti, ecc..) e sia prevista la possibilità che gli effetti degli accordi si estendano anche ai creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria individuata, tenuto conto dell’omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici. All’interno di ogni categoria, gli accordi sono raggiunti con creditori rappresentanti almeno il 75% dei crediti, con l’obbligo per il restante 25% di accettarli.




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