19 Febbraio 2018

Gli acquisti di carburante anticipano la fatturazione elettronica

di Giovanni Valcarenghi
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Il tema dell’avvio obbligatorio della fatturazione elettronica sta destando interesse e preoccupazione negli operatori; si è ben compreso come, in verità, il primo banco di prova non va individuato nella data del 1° gennaio 2019, bensì in quella del 1° luglio 2018, quando la novità entrerà a gamba tesa nel mondo dei carburanti e lubrificanti.

Al riguardo, vale tuttavia la pena di fare qualche precisazione, finalizzata a ricercare possibili vie di fuga da un sistema che si presenta – al momento – non certo chiaro e cristallino. Infatti, la norma di riferimento è da ricercare nell’articolo 1, comma 920, L. 205/2017, ove si afferma che “Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto devono essere documentati con la fattura elettronica”.

Provando a fare una scomposizione chirurgica della norma, si può affermare che:

  • l’oggetto dell’acquisto deve essere il carburante per autotrazione, con ciò potendosi probabilmente considerare compreso qualsiasi tipo di carburante, dalla benzina, al gasolio, al GPL, al metano e simili;
  • il luogo in cui è effettuato l’acquisto deve coincidere con un impianto stradale di distribuzione, con ciò potendosi ipotizzare che, ove la cessione sia effettuata da soggetto differente, l’obbligo di fatturazione elettronica venga meno.

Il ragionamento ci deve allora portare alla diffusa pratica del netting, in forza della quale, dopo avere stipulato apposite convenzioni con le case petrolifere, i soggetti possono effettuare i rifornimenti di carburante presso gli impianti stradali appartenenti alla filiera convenzionata, pur se l’acquisto si considera effettuato direttamente dalla casa petrolifera. Sarà infatti quest’ultima a fatturare la cessione del carburante e a richiedere il pagamento, provvedendo poi a regolarsi internamente con il gestore affiliato.

Si potrebbe allora sostenere che il rifornimento è effettuato presso l’impianto, mentre l’acquisto è effettuato presso la casa petrolifera. Se tale tesi fosse considerata corretta, una prima via di fuga dall’intasamento presso il distributore di carburante per ottenere la fattura elettronica potrebbe essere proprio quella di attivare i contratti di netting.

Ulteriormente, poi, sappiamo che la novità della fatturazione elettronica è stata accompagnata anche dall’obbligo di effettuare un pagamento tracciato, finalizzato a consentire la detrazione dell’Iva e la deduzione del costo.

Tale ulteriore condizione, diversamente da quella della fattura elettronica, non opera più in riferimento all’acquisto presso l’impianto stradale di distribuzione, bensì:

Quindi, se la fattura elettronica può essere evitata ricorrendo al sistema del netting (ove si condividesse la ricostruzione che precede), il pagamento dovrà essere effettuato in forma obbligatoriamente tracciata. In tal senso, allora, anche le abitudini correnti di utilizzo del sistema RID dovranno essere adeguate alle nuove prescrizioni normative.

Si noti, peraltro, la stranezza in forza della quale:

  • ai fini dell’Iva, fermo restando la validità del pagamento effettuato con carta di credito, di debito o prepagata, si ipotizza la possibilità di prevedere altre forme di pagamento considerabili tracciate mediante semplice provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate;
  • ai fini delle imposte dirette, invece, si riconosce l’esclusiva validità del pagamento effettuato mediante carta di credito, di debito o prepagata.

Al riguardo, si crede che la distonia si frutto esclusivamente di una disattenzione del Legislatore, non potendosi condividere una logica che tende a differenziare le modalità di saldo in relazione al comparto impositivo. Infatti, la fattura guida l’operazione prima nel campo dell’Iva e, successivamente, in quello delle imposte dirette. Si ritiene, allora, che la differenziazione vada eliminata con apposito intervento.

Il medesimo ragionamento, inoltre, deve essere svolto anche in relazione all’applicabilità del limite di cui all’articolo 164 Tuir alle differenti specie di veicoli. Infatti:

  • se da un lato è vero che l’articolo 164 Tuir si rivolge solo ad alcune tipologie di veicoli, si potrebbe sostenere che la limitazione della forma di pagamento non risulterebbe applicabile al carburante di un autocarro, di un autotreno o autoarticolato e simili;
  • per altro verso, va considerato che il titolare dell’autocarro, prima ancora di pensare alla deduzione del costo, si sarà confrontato con la detrazione dell’Iva e, in tale comparto, il vincolo appare di natura assolutamente generica, poiché riferito ai carburanti destinati a veicoli stradali a motore.

Quindi, dal punto di vista operativo, anche l’autotrasportatore, ad esempio, avrà l’onere del pagamento tracciato, non tanto per la deduzione del costo, quanto piuttosto per la detrazione dell’Iva e, per conseguenza, le imposte dirette si accodano in un solco già tracciato.

 

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