23 Settembre 2014

Gli acquisti intracomunitari degli Enti non commerciali

di Federica Furlani
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Gli
acquisti intracomunitari di beni da parte degli
enti non commerciali sono assoggettati ad una particolare disciplina rispetto a quella ordinaria prevista per le società e gli enti commerciali; assume anche rilevanza il fatto che l’ente sia o meno soggetto passivo ai fini IVA.
L’ente non commerciale che, non esercitando alcuna attività rilevante ai fini IVA,
non è soggetto passivo, in base a quanto disposto dall’art. 38, co. 5, D.L. 331/93
non assoggetta gli acquisti intraUe ad IVA in Italia nell’ipotesi che il loro ammontare non abbia superato nell’anno precedente il
limite di 10.000 euro e fino a quando non venga superato tale limite nel corso dell’esercizio in corso.
Pertanto, entro i 10.000 euro non è dovuta IVA in Italia ma
nello Stato Ue del cedente e l’ente non commerciale deve presentare
prima di ogni acquisto al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate il
modello INTRA-13 in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati a Entratel, indicando l’ammontare dell’acquisto da effettuare e l’ammontare totale degli acquisti già effettuati, in modo da verificare il limite sopra indicato.
a
Nel caso in cui in corso d’anno venga
superato il predetto ammontare, oppure l’ente abbia optato per l’applicazione dell’imposta in Italia su questi acquisti, dovrà essere
richiedere la Partita IVA, presentando il
mod. AA7/10, e l’
iscrizione al VIES.
Successivamente
per ogni acquisto UE effettuato dovrà adempiere ai seguenti obblighi:
  • numerare la fattura, integrarla con l’indicazione dell’aliquota e dell’imposta e annotarla nell’apposito registro entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento della fattura e con riferimento al mese precedente;
  • versare l’IVA dovuta;
  • presentare in mod. INTRA-12, che deve essere presentato in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati, entro la fine del mese successivo a quello di registrazione degli acquisti. (Tale modello deve essere presentato dagli enti non commerciali anche nell’ipotesi in cui siano tenuti ad assumere il ruolo di debitori dell’imposta mediante applicazione del meccanismo del reverse charge, per gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti, ai sensi dell’art. 17, co. 2, del D.P.R. 633/72).
b 
In tale modello va indicato l’imponibile e l’imposta relativa all’acquisto intracomunitario effettuato e gli estremi di versamento dell’IVA.
  • presentare l’elenco riepilogativo INTRA 2-bis.
Nel caso invece di ente non commerciale che sia
soggetto passivo IVA, su ogni acquisto intracomunitario, indipendentemente dall’ammontare raggiunto, deve essere applicata l’imposta, anche se l’acquisto è riferito all’attività istituzionale.
Tuttavia, nel caso di
acquisto relativo all’attività istituzionale gli adempimenti saranno i medesimi visti sopra per l’ente non soggetto ad imposta che abbia superato l’ammontare di 10.000 euro, mentre nel caso di acquisto relativo all’attività commerciale dovranno essere adempiuti i consueti obblighi e quindi:
  • numerare la fattura, integrarla con l’indicazione dell’aliquota e dell’imposta e annotarla nell’apposito registro IVA entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento della fattura e con riferimento al mese precedente;
  • presentare l’elenco riepilogativo INTRA 2-bis.
Nel caso di
acquisti promiscui, destinati cioè in parte all’attività istituzionale e in parte a quella commerciale, dovranno essere
imputati alle due attività, con i conseguenti obblighi, per la parte di competenza.