Gli adempimenti conseguenti alla ricezione del contributo del 5 per mille
di Guido MartinelliMarta Saccaro
Sono in corso di accreditamento in questi giorni i contributi assegnati dai contribuenti in relazione al 5 per mille dell’IRPEF dell’anno 2011. Tra i beneficiari del contributo figurano gli “enti del volontariato” e le associazioni sportive dilettantistiche. I criteri di assegnazione dei fondi e gli adempimenti richiesti sono distinti per le due categorie. Vediamo di seguito di che cosa si tratta.
Gli obblighi di rendicontazione per gli “enti del volontariato”
Nella categoria degli “enti del volontariato” figurano le Onlus, comprese quelle di diritto (organizzazioni di volontariato, Ong e cooperative sociali), le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, le associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori previsti per le Onlus.
Come previsto dal D.P.C.M. 23 aprile 2010, cui la normativa sul 5 per mille per il 2011 faceva rinvio, tutti i beneficiari del 5 per mille sono obbligati a redigere, entro un anno dall’incasso del contributo, un rendiconto che indichi la destinazione delle somme percepite. Gli enti che hanno percepito più di 20.000 euro dovranno trasmettere il rendiconto all’amministrazione competente per l’erogazione del contributo, entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la compilazione. Per tutti gli altri soggetti rimane l’obbligo di conservazione del documento.
Il modello di rendiconto da utilizzare da parte degli enti del volontariato – unitamente alle linee guida da seguire per la predisposizione del documento, recentemente aggiornate – è disponibile sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Il rendiconto non deve essere predisposto e trasmesso solo nel caso in cui il soggetto beneficiario rediga un bilancio sociale. A tale proposito, sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali viene specificato che qualora il bilancio sociale sia pubblicato sul sito dell’Associazione dovrà essere inviata la sola comunicazione dell’avvenuta pubblicazione sul sito e la delibera dell’organo competente di approvazione dello stesso mentre se il bilancio sociale non è pubblicato sul sito dell’Associazione lo stesso dovrà essere trasmesso al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali allegando la delibera dell’organo competente di approvazione dello stesso, con le stesse tempistiche previste per la trasmissione del Rendiconto.
Le regole per le associazioni sportive dilettantistiche
Anche gli enti sportivi dilettantistici stanno ricevendo in questi giorni una comunicazione per l’accredito delle somme degli anni 2010 e 2011. A differenza di quanto avviene per gli enti del volontariato, però, la posizione delle associazioni sportive dilettantistiche è gestita direttamente dal Governo Italiano e, precisamente dall’Ufficio per lo Sport – Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
L’Ufficio per lo Sport istruisce la pratica per l’erogazione dei contributi: a tal fine, è richiesto che le associazioni sportive dilettantistiche effettuino via posta raccomandata o via pec una comunicazione per consentire l’avvio della procedura di liquidazione delle somme. Tale comunicazione è senz’altro utile per aggiornare i codici IBAN su cui far transitare le somme ma, a parte l’indicazione dell’impianto di gioco utilizzato dall’ente, le informazioni che sono richieste sono ridondanti e, a suo tempo, già comunicate alla Pubblica amministrazione con il modulo di iscrizione all’elenco dei possibili beneficiari del 5 per mille e successivamente già autocertificate all’ufficio Coni competente.
Oltre ai dati anagrafici del Presidente dell’ente viene infatti richiesto (nuovamente) di autocertificare la sussistenza dei requisiti necessari per l’applicabilità del beneficio. In proposito, si ricorda che, secondo quanto previsto dal D.M. 2 aprile 2009, come modificato dal D.M. 16 aprile 2009, il contributo in parola è riservato alle associazioni sportive dilettantistiche, in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, nella cui organizzazione è presente il settore giovanile, affiliate agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che svolgono prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
Si fa infine presente che anche per questi soggetti vale l’obbligo di predisposizione del rendiconto delle somme ricevute, nelle stesse modalità e con gli stessi termini previsti per gli enti del volontariato. Sul punto, però, il sito internet dell’Ufficio per lo Sport (www.sportgoverno.it) nulla dice, lasciando quindi sottintendere – ma non ci possiamo giurare! – che con la liquidazione delle somme, a conclusione dell’istruttoria, i controlli sul 5 per mille allo sport dilettantistico siano esauriti.