Gli adempimenti da porre in essere se si riceve una lettera di compliance corretta
di Gianfranco AnticoAl fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, dando così attuazione all’articolo 1, commi da 634 a 636, L. 190/2014, con provvedimenti che si susseguono con cadenza ordinaria, il Direttore dell’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti una serie di informazioni riguardanti possibili anomalie relative a specifiche tipologie di redditi.
Ciò di fatto consegna ai contribuenti le informazioni in possesso dell’Agenzia delle entrate per poter modificare le proprie dichiarazioni e correggere il tiro, superando il tradizionale rapporto tra fisco e contribuenti, favorendo l’adempimento spontaneo in relazione agli obblighi dichiarativi, in linea con analoghe esperienze già avviate in altri paesi europei.
L’Agenzia delle entrate, quindi, invia ad alcuni contribuenti delle comunicazioni nelle quali sono riportate le anomalie rinvenute nelle loro dichiarazioni dei redditi o nelle dichiarazioni Iva, riguardanti omissioni o infedeltà riscontrate, mettendo a confronto i dati dichiarati con quelli che l’Amministrazione finanziaria ha a disposizione all’interno delle proprie banche dati.
Le comunicazioni inviate non sono atti autonomamente impugnabili, perché non costituisco atti impositivi. Eventuali contestazioni, non giustificate dalla presentazione di documentazione da parte del contribuente, potranno essere comunque sollevate durante le fasi del procedimento accertativo.
Le comunicazioni sono inviate tramite PEC o posta ordinaria (nei casi di indirizzo PEC non attivo o non registrato nell’INI-PEC) e sono consultabili, da parte del contribuente, all’interno dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle entrate, denominata “Cassetto fiscale“.
Chi riceve una comunicazione da parte dell’Agenzia delle entrate può richiedere informazioni secondo le modalità illustrate all’interno della comunicazione ricevuta. In generale, potrà rivolgersi:
- alla Sezione di Assistenza Multicanale (SAM), attraverso il numero verde gratuito 800.90.96.96 da telefono fisso e il numero 06.96668907 da cellulare, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17, selezionando l’opzione “servizi con operatore – comunicazione per l’adempimento spontaneo o della direzione centrale accertamento”;
- alla Direzione Provinciale di competenza;
- a uno degli uffici territoriali della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate.
È possibile trasmettere la documentazione giustificativa dell’anomalia segnalata:
- direttamente, attraverso l’applicativo CIVIS, in formato elettronico;
- presentandola alla Direzione Provinciale di competenza;
- rivolgendosi ad un intermediario abilitato ai Servizi telematici di trasmissione della dichiarazione.
Per accedere a CIVIS, dal sito www.agenziaentrate.it è necessario selezionare la voce CIVIS presente all’interno del box “Servizi”. Il servizio è riservato agli utenti registrati ai servizi telematici Entratel/Fisconline dell’Agenzia delle entrate.
Dopo l’invio della documentazione, il sistema assegna un numero di protocollo che identifica l’operazione compiuta. Successivamente, sempre in CIVIS, sarà disponibile una seconda ricevuta che indicherà se i file inviati sono stati accettati o scartati. In caso di scarto bisognerà trasmetterli nuovamente.
Gli errori e le omissioni possono essere regolarizzati:
- presentando una dichiarazione integrativa o una prima dichiarazione (nel caso di dichiarazione tardiva);
- versando le maggiori imposte dovute e gli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente effettuato;
- versando, in misura ridotta, le sanzioni specifiche delle violazioni oggetto di comunicazione e in essa contenute.
Nella dichiarazione integrativa, da presentare esclusivamente per via telematica (direttamente o tramite intermediario abilitato), barrando l’apposita casella “dichiarazione integrativa” presente nel frontespizio del modello, devono essere indicati:
- i redditi o gli imponibili non dichiarati, come segnalato nella lettera ricevuta;
- tutti gli altri dati già esposti nella dichiarazione originaria e che non richiedono alcuna modifica.
Coloro che intendono regolarizzare gli errori commessi, ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso, devono versare tutte le sanzioni dovute, ridotte in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni, ai sensi dell’articolo 13, D.Lgs. 472/1997.
I contribuenti interessati dalle comunicazioni della “Compliance per le imprese e i lavoratori autonomi”, devono calcolare distintamente le sanzioni ridotte correlate all’infedele dichiarazione (Irpef, Irap ed IVA), nonché le sanzioni ridotte relative alle violazioni prodromiche e conseguenziali eventualmente commesse. Sul punto, per approfondimenti si rinvia alla circolare n. 42/E/2016.
Per versare le somme dovute (maggiore imposta, interessi e sanzione ridotta) deve essere utilizzato il modello F24, disponibile, con le relative istruzioni di compilazione, sul sito dell’Agenzia delle entrate.
Nell’apposito campo del modello F24 va riportato il “codice atto” indicato in alto a sinistra nella lettera ricevuta.