Gli adempimenti di fine anno per le imprese familiari
di Euroconference Centro Studi TributariNormativa di riferimento
- 76/2016 (Legge Cirinnà)
Documenti di Prassi
Conferenza Ministeriale n. 40/1976
Giurisprudenza
Cassazione n. 14908/2012
Premessa
L’impresa familiare è un tipo di impresa individuale (in cui i componenti della famiglia dell’imprenditore collaborano attivamente) introdotta dalla L. 151/1975 (legge di riforma del diritto di famiglia) e regolamentata dall’articolo 230-bis, cod. civ.
L’obiettivo di questa disciplina è quella di proteggere i familiari dell’imprenditore che partecipano e contribuiscono in modo continuativo al lavoro “nella famiglia”, riconoscendo a costoro anche un limitato potere decisionale (riguardo all’attività dell’impresa).
Requisiti per essere collaboratori familiari
Il riconoscimento della qualifica di collaboratore familiare è subordinato al sussistere dei seguenti requisiti:
- la continuità dell’apporto lavorativo fornito dal familiare dell’imprenditore all’interno dell’impresa individuale, senza che tale contributo sia disciplinato da un accordo giuridico specifico;
- esistenza di un legame di parentela (o affinità) tra il collaboratore e il titolare dell’impresa.
Grado di parentela del collaboratore familiare | |
Coniuge | I° grado |
Padre/madre/figli | I° grado |
Nonno, nipoti | II° grado |
Fratelli/sorelle | II° grado |
Zio/a, nipote | III° grado |
Suocero/a, genero, nuora | I° grado |
Cognato/a | II° grado |
La L. 76/2016 (Legge Cirinnà) ha esteso alle unioni civili (anche tra persone dello stesso sesso) la disciplina dell’impresa familiare. In particolare, introducendo l’articolo 230-ter, cod. civ., il legislatore ha inteso disciplinare le prestazioni lavorative rese a favore del convivente more uxorio, in assenza di un diverso rapporto lavorativo tra i medesimi conviventi (es. un rapporto di società o di lavoro subordinato).
Quota di partecipazione agli utili
Le regole fiscali applicabili al reddito delle imprese familiari sono definite dall’articolo 5, commi 4 e 5, Tuir, secondo cui, il reddito dichiarato dall’imprenditore può essere attribuito a ciascun familiare:
- che ha contribuito in modo continuativo e prevalente al lavoro dell’impresa;
- in base alla sua quota di partecipazione agli utili.
La quota complessiva degli utili assegnata ai collaboratori familiari (o conviventi) non può superare il 49% del reddito dell’impresa, il che implica che al titolare dell’impresa familiare deve essere attribuito almeno il 51% del reddito d’impresa realizzato.
La convenienza nella formazione di un’impresa familiare è attribuita esclusivamente alla possibilità di ripartire il reddito tra più soggetti, limitando così la progressività dell’Irpef.
I principi generali di tassazione prescritti per l’impresa familiare, si applicano anche al reddito del convivente di fatto che partecipa agli utili dell’impresa (risoluzione n. 134/E/2017).
Soggetto | partecipazione agli utili |
Titolare impresa individuale | Qquota minima 51% |
Collaboratore familiare (o convivente) | Quota massima 49% |
I redditi attribuiti a familiari o conviventi (in base alle loro quote di partecipazione):
- non costituiscono spese nella determinazione del reddito dell’impresa familiare;
- rappresentano una suddivisione degli utili dell’impresa stessa.
La quota di reddito assegnata:
- al titolare, è produttiva di “reddito d’impresa” (data la natura dell’impresa familiare come impresa individuale);
- ai collaboratori familiari (o conviventi), è tassata come “reddito da partecipazione” (Conferenza Ministeriale n. 40/1976), indipendentemente dall’effettiva percezione (principio di trasparenza).
La partecipazione al reddito d’impresa da parte del familiare (o del convivente) è valida solo in presenza di utili.
Diversamente, se l’impresa registra una perdita, l’imputazione della stessa non è consentita ai partecipanti, ma è riconosciuta fiscalmente (per intero) nei confronti del solo titolare dell’impresa, il quale potrà compensarla con i redditi di altre categorie che concorrono, nel medesimo periodo d’imposta, a formare il proprio reddito complessivo.
Requisiti previsti dalla normativa fiscale
La normativa fiscale, rispetto a quella civilistica, presuppone che la collaborazione resa dal familiare (o dal convivente) debba essere, non solo continuativa, ma anche prevalente rispetto a qualsiasi altra attività lavorativa svolta dal medesimo collaboratore dell’imprenditore.
Requisiti soggettivi necessari per configurare un’impresa familiare |
Continuità nella prestazione di lavoro nel periodo d’imposta |
Prevalenza rispetto ad altre eventuali attività lavorative |
Proporzionalità delle quote di partecipazione agli utili dei collaboratori familiari in base alla quantità e qualità del lavoro svolto da ciascuno di essi |
Ripartizione del reddito nell’impresa familiare
L’imputazione del reddito dell’impresa al collaboratore (o al convivente) è subordinata alle seguenti condizioni:
- esistenza di un documento (un atto pubblico o una scrittura privata autenticata), contenente il nome del partecipante e il suo rapporto di parentela o affinità con l’imprenditore;
- indicazione nella dichiarazione dei redditi dell’imprenditore delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari (conviventi);
- l’atto pubblico (o la scrittura privata) devono essere datati anteriormente all’inizio del periodo d’imposta.
Sebbene non sia necessario specificare nell’atto pubblico (o nella scrittura privata) l’esatta misura delle quote di partecipazione agli utili assegnati ai collaboratori familiari (o conviventi), poiché tali quote vengono determinate retrospettivamente in base al lavoro svolto in azienda (purché sia continuativo e prevalente), la Corte di Cassazione (sentenza n. 14908/2012) ha stabilito che nella gestione delle imprese familiari, la scrittura privata riveste un ruolo fondamentale nei rapporti di partecipazione agli utili, poiché:
- determina le quote di partecipazione agli utili dell’impresa;
- costituisce prova dell’esistenza e dell’entità della partecipazione del singolo partecipante all’impresa familiare, proporzionalmente alla qualità e alla quantità del lavoro svolto.
Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, i signori:
1) Luca Rossi nato a Verona (VR) il 28.1.1982 e residente a Verona (VR), Via Venezia n. 5 – codice fiscale: ________________________; 2) Marco Rossi nato a Verona (VR) il 30.5.1990 e residente a Verona (VR), Via Venezia n. 5 – codice fiscale: ______________________; premesso che · il signor Luca Rossi è titolare dell’impresa individuale denominata “Elettro impianti LR di Luca Rossi”, esercente l’attività di installazione di impianti elettrici e fotovoltaici con sede in Verona (VR), via Vicenza n. 10 – Partita Iva: 1234567890, REA di Verona (VE) al n. 3526; · il signor Marco Rossi, figlio del signor Luca Rossi presta nella suddetta impresa individuale la propria attività lavorativa in modo continuativo dallo scorso 1.9.2023;
Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate, dichiarano e stipulano quanto segue:
1 – Premesse Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto, costituendone il presupposto.
2 – Oggetto La ditta “Elettro impianti LR di Luca Rossi”, con effetto dall’1.9.2023, è costituita nella forma di impresa familiare ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 230-bis del Codice civile e dell’Articolo 9, L. 576/1975;
3 – Quota di partecipazione Le quote di partecipazione agli utili dell’impresa familiare vengono di comune accordo così determinate: · il 51% al titolare dell’impresa, signor Luca Rossi; il 49% al figlio del titolare dell’impresa, sig. Marco Rossi.
4 – Decorrenza Il presente atto ha efficacia dal giorno 1.9.2023 e manterrà la sua piena validità anche per gli anni successivi; cesserà di avere qualsiasi valore giuridico quando l’attività aziendale a cui si riferisce verrà cessata o ceduta a terzi.
5- Recesso (………….)
6- Esclusione (………………….)
7- Diritto di prelazione (…….)
8 – Varie (……….)
Verona, il 1.9.2023
Letto, confermato e sottoscritto.
Signor Luca Rossi (Titolare dell’impresa familiare)
Signor Marco Rossi (collaboratore dell’impresa familiare) |
Decorrenza degli effetti dell’impresa familiare
Le conseguenze fiscali legate all’assegnazione di una parte del reddito ai collaboratori si verificano con decorrenza differenziata a seconda delle seguenti situazioni:
- avvio di un’impresa familiare ex novo;
- trasformazione di un’impresa esistente in una forma di impresa familiare;
- ingresso di un nuovo collaboratore nell’impresa familiare.
Impresa familiare ex novo
In caso di costituzione di una nuova attività di impresa, gli effetti fiscali si manifestano nel medesimo periodo d’imposta di inizio attività, a condizione che l’atto di dichiarazione dell’impresa familiare (atto pubblico o scrittura provata autenticata) sia registrato entro 20 giorni dalla sua costituzione. Di conseguenza, per garantire l’assegnazione del reddito al collaboratore familiare (o convivente), già a partire dal periodo d’imposta 2023 (Modello Redditi 2024), l’atto costitutivo deve essere sottoscritto entro il 31.12.2023 (e registrato nei successivi 20 giorni).
Esempio
Il signor Marco Verdi avvia un’attività di giardiniere in data 15.12.2023, costituendo contemporaneamente un’impresa familiare con suo fratello Luca. Poiché gli effetti fiscali dell’impresa familiare si manifestano già nel 2023, nel modello Redditi 2024, sarà assegnata a Luca una quota del reddito realizzato nel 2023, in relazione all’attività svolta a favore dell’impresa individuale del fratello Marco, fermo restando il limite massimo del 49% del reddito d’impresa realizzato.
Costituzione di un’impresa familiare da un’impresa esistente
Qualora un’impresa individuale esistente venga successivamente dichiarata “impresa familiare”, gli effetti fiscali si verificano a partire dal periodo d’imposta successivo alla data dell’atto (circolare n. 98/E/2000). Conseguentemente, se l’atto in parola viene stipulato:
- entro il 31.12.2023, l’effetto fiscale di ripartizione del reddito al collaboratore familiare (o convivente) si verificherà solo a partire dal 2024 (Modello Redditi 2025);
- oltre la data del 31.12.2023, l’effetto fiscale di ripartizione del reddito al collaboratore familiare (o convivente) si verificherà solo a partire dal 2025 (Modello Redditi 2026).
Esempio
Il signor Luca Rossi svolge attività di pittore di interni dal 2020. In data 18.12.2023, l’imprenditore individuale stipula un atto costitutivo di impresa familiare con suo figlio Michele. Nel caso in analisi, atteso che gli effetti fiscali dell’impresa familiare iniziano a decorrere dal periodo d’imposta successivo alla costituzione dell’impresa familiare (anno 2024), consegue che:
- il reddito d’impresa del periodo d’imposta 2023 (modello Redditi 2024) dovrà essere assoggettato a tassazione in capo al solo titolare dell’impresa individuale, signor Luca Rossi;
- soltanto a partire dal periodo d’imposta 2024 (modello Redditi 2025), dovrà essere assegnata al figlio dell’imprenditore, signor Michele Rossi, una quota di reddito proporzionale all’attività svolta.
Ingresso di un nuovo collaboratore
L’effetto fiscale è differito al periodo d’imposta successivo, anche nel caso in cui nuovi collaboratori familiari (o conviventi) entrino a far parte di un’impresa familiare già esistente. In questo caso, la quota del reddito d’impresa assegnata ai nuovi collaboratori potrà essere a loro attribuita a partire dall’anno successivo a quello in cui avviene la modifica dell’atto. Di conseguenza, per far partecipare il collaboratore (o il convivente) alla suddivisione del reddito d’impresa familiare già dal periodo d’imposta 2024 (modello Redditi 2025), la modifica dell’atto deve essere effettuata entro il prossimo 31.12.2023.
Esempio
L’imprenditore individuale Luca Rossi esercita l’attività di elettricista in forma familiare con suo fratello Giovanni dal 1980. Il 21.12.2023, a seguito dell’ingresso di un nuovo collaboratore familiare (il figlio), l’atto dell’impresa familiare subisce una modifica. In tale fattispecie:
- il reddito d’impresa familiare realizzato nel 2023 (modello Redditi 2024) dovrà essere ripartito tra il titolare e suo fratello;
- il reddito d’impresa familiare realizzato nel 2024 (modello Redditi 2025) dovrà essere ripartito tra il titolare, suo fratello e suo figlio;
Uscita di un collaboratore
Al collaboratore che interrompe l’attività svolta all’interno dell’impresa familiare nel corso dell’anno, deve essere assegnata una quota di reddito proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato durante l’anno. I requisiti di continuità e prevalenza dell’attività devono essere valutati considerando il periodo precedente la cessazione.
Esempio
Il signor Luca Rossi esercita, dal 2019, l’attività di idraulico in forma familiare con suo figlio Luigi. Nel mese di luglio 2023, il figlio Luigi cessa l’attività nell’impresa familiare del padre, avviando una propria attività di impresa. La quota di reddito del 2023 assegnata al figlio di Luigi Rossi sarà proporzionata all’attività svolta fino al mese di luglio 2023.
Al collaboratore che lascia l’impresa familiare spetta una parte degli incrementi patrimoniali, che include plusvalenze latenti, compreso il valore dell’avviamento derivante dall’attività svolta da lui, insieme a una quota di utili residui ancora non distribuiti. Queste somme non hanno rilevanza fiscale e, di conseguenza, non sono soggette a tassazione.
Impresa familiare: adempimenti di fine anno | ||
Tipologia di operazione | Data di stipula atto | Decorrenza effetti fiscali |
Costituzione di una nuova impresa familiare | Entro il 31.12.2023 | dal 2023 |
Enunciazione di impresa familiare relativamente ad un’impresa già esistente | Entro il 31.12.2023 | dal 2024 |
Ingresso nell’impresa familiare di un nuovo collaboratore | Entro il 31.12.2023 | dal 2024 |