10 Settembre 2024

Gli affidamenti negli enti locali e le funzioni dell’organo di revisione

di Manuela Sodini
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La scheda di FISCOPRATICO

Tra le attività che l’organo di revisione di un ente locale, sia esso revisore unico o collegiale, si trova a dover pianificare (e porre in essere) rientrano quelle sul controllo degli affidamenti.

Il ciclo passivo di un ente locale – vale a dire l’acquisto di forniture, servizi e lavori – si basa sul Codice dei contratti pubblici; nello specifico, sull’applicazione del D.Lgs. 36/2023 entrato in vigore l’1.4.2023 e che ha acquistato efficacia dall’1.7.2023, andando di fatto a sostituire il precedente codice (D.Lgs. 50/2016).

Prima di tutto, è opportuno chiarire che l’area dell’attività contrattuale e degli affidamenti rientra pienamente nell’ambito delle attività di controllo da parte dei revisori degli enti locali in quanto, da un lato, come prevede il sistema dei controlli interni, di cui all’articolo 147-bis, Tuel (D.Lgs. 267/2000), “sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento. Le risultanze del controllo … sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale.” Dall’altro lato, l’organo di revisione è pienamente coinvolto sulla programmazione e gestione degli affidamenti, essendo chiamato ad esprimersi con pareri obbligatori, ai sensi dell’articolo 239, Tuel:

  • sugli strumenti di programmazione economico-finanziaria, tra cui rientrano: il DUP, il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi (tali programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili, come prevede l’articolo 37, D.Lgs. 36/2023);
  • sulla proposta di bilancio di previsione e sue variazioni in corso d’anno;
  • sulla modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;
  • sulle proposte di ricorso all’indebitamento, rappresentando spesso una fonte di finanziamento di taluni lavori pubblici.

Inoltre, sempre in base all’articolo 239, Tuel, l’organo di revisione svolge, anche mediante tecniche motivate di campionamento, la funzione di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all’effettuazione delle spese, all’attività contrattuale, predispone la relazione al rendiconto della gestione, quale documento di chiusura del ciclo di bilancio di un ente locale, oltre, a doversi fare carico della gestione e trasmissione dei questionari sul monitoraggio dei progetti PNRR che la Corte dei Conti sottopone ai revisori; questionari che implicano un’adeguata conoscenza da parte del revisore dell’attività contrattuale e degli affidamenti di un ente locale.

Recentemente, la Commissione Arconet nella riunione del 17.7.2024 ha esaminato lo schema del decreto ministeriale di aggiornamento degli allegati al D.Lgs. 118/2011 che comprende anche l’adeguamento dei principi contabili al nuovo Codice dei contratti pubblici, con l’aggiornamento degli allegati nn. 4/1, 4/2 e 4/3, per renderli coerenti con il D.Lgs. 36/2023.

Da un punto di vista operativo, l’organo di revisione per svolgere le proprie funzioni sull’area dell’attività contrattuale e degli affidamenti può avvalersi di due documenti molto utili: da un lato ricorrere agli strumenti messi a disposizione dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti che, nel gennaio 2024, hanno pubblicato check list aggiornate in base alle novità introdotte dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) e fac simili di verbale per supportare i revisori che operano negli enti locali. In particolare, è stata messa a disposizione:

  • una check-list che riguarda gli atti della programmazione e l’applicazione dei principi previsti dagli articoli 1-11 del Codice (il principio del risultato, della fiducia, dell’accesso al mercato, della buona fede e affidamento, della solidarietà e sussidiarietà, dell’auto-organizzazione amministrativa, dell’autonomia e dell’equilibrio contrattuale, della tassatività delle cause di esclusione e partecipazione, dell’applicazione dei contratti collettivi di lavoro);
  • sei check list riguardanti, rispettivamente:
    • l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a euro 150.000;
    • l’affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a euro 140.000;
    • procedure negoziate per lavori di importo pari o superiore a euro 150.000 e inferiore a euro 1.000.000;
    • procedure negoziate per lavori di importo pari o superiore a euro 1.000.000 e fino alle soglie di rilevanza europea;
    • procedure negoziate per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a euro 140.000 e fino alle soglie di rilevanza europea;
  • una check-list per la verifica sulla contabilizzazione del Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla luce della FAQ Arconet n. 53 del 18.10.2023 che illustra la correlazione al principio contabile, principio attualmente in corso di modifica come risulta dai lavori della Commissione Arconet del 17.7.2024 sopra richiamati.

Oltre ai suddetti strumenti, liberamente scaricabili dal sito del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, attingendo alla sezione “Documenti di studio”, o piuttosto dal sito della Fondazione Nazionale dei Commercialisti, i revisori degli enti locali possono avvalersi anche di un recente documento pubblicato nel mese di agosto dall’Autorità Anticorruzione (ANAC) e liberamente scaricabile dal sito che contiene un Vademecum sugli affidamenti diretti di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro e di forniture e servizi di importo inferiore a 140.000 euro, in grado di fornire utili indicazioni sia dal punto di vista normativo che operativo; documento che Anac ha ritenuto opportuno mettere a disposizione, stante l’attuale rilevanza sia in termini numerici che economici degli affidamenti diretti nel settore degli appalti pubblici.