17 Aprile 2024

Gli aspetti contabili della Global Minimum Tax: i recenti emendamenti al principio contabile OIC25

di Laura MagnaniMarta Rossi
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La scheda di FISCOPRATICO

Il D.Lgs. 209/2023, attuativo della L. 111/2023 (c.d. legge delega di riforma fiscale), in tema di rapporti internazionali, recepisce formalmente, nel Titolo II, le disposizioni della Direttiva 2022/UE/2523 la quale, in linea con il “Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two)” (OCSE) introduce un livello di imposizione minima globale dei gruppi multinazionali o nazionali (c.d. “Global Minimum Tax”).

In linea di massima, la Global Minimum Tax si applica alle imprese localizzate in Italia che fanno parte di un gruppo multinazionale o nazionale con ricavi annui pari o superiori a 750.000.000 euro, risultanti nel bilancio consolidato della controllante capogruppo, in almeno due dei quattro esercizi immediatamente precedenti a quello considerato.

L’obiettivo è quello di assicurare che tali gruppi scontino un livello impositivo minimo in relazione ai redditi prodotti in ogni Paese in cui operano, garantendo che l’aliquota di imposta effettiva (Effective Tax rate – ETR) sia almeno il 15%, attraverso l’introduzione di regole condivise sull’applicazione di un’imposizione integrativa (c.d. Top-Up Tax), ove l’imposizione effettiva risulti inferiore a tale livello.

L’articolo 9, D.Lgs. 209/2023, prevede che l’imposizione integrativa in Italia debba avvenire attraverso tre distinte forme di prelievo:

  1. imposta minima integrativa, dovuta dalle società controllanti localizzate in Italia di gruppi multinazionali o nazionali, in relazione alle imprese facenti parte del gruppo soggette ad una tassazione inferiore al 15% (tenuto conto dell’applicazione di un’imposta minima nazionale) nel Paese in cui sono localizzate (approccio “dall’alto verso il basso“, che assegna la priorità nell’applicazione dell’imposta minima integrativa all’impresa collocata in posizione più alta nella catena partecipativa);
  2. imposta minima suppletiva, dovuta da una o più imprese di un gruppo multinazionale localizzate in Italia in relazione alle imprese facenti parte del gruppo soggette ad una bassa imposizione, quando non è stata applicata, in tutto o in parte, l’imposta minima integrativa equivalente in altri Paesi;
  3. imposta minima nazionale (Qualified Domestic Minimum Top-Up Tax – QDMTT), dovuta in relazione alle imprese di un gruppo multinazionale o nazionale soggette ad una bassa imposizione localizzate in Italia.

L’articolo 60, D.Lgs. 209/2023, prevede che le disposizioni sull’imposta minima integrativa e sull’imposta minima nazionale si applicano già agli esercizi che decorrono dal 31.12.2023 (quindi quello in corso, il 2024, per i soggetti solari); mentre l’imposta minima supplettiva, salvo specifiche eccezioni, si applica a partire dagli esercizi che decorrono dal 31.12.2024.

Oltre all’onere di conteggiare l’imposizione integrativa, esercizio di non facile applicazione, le imprese del gruppo saranno gravate di un ulteriore adempimento. L’articolo 51, D.Lgs. 209/2023, prevede, infatti, che debba essere inviata all’Agenzia delle entrate, entro il quindicesimo mese successivo all’ultimo giorno dell’esercizio con riferimento a cui si riferisce, la c.d. “Comunicazione rilevante”, in cui dovranno essere indicati:

  • i dati identificativi delle imprese;
  • la descrizione della struttura societaria;
  • le informazioni necessarie per calcolare l’aliquota di imposizione effettiva;
  • l’importo e l’allocazione dell’imposizione integrativa e;
  • l’eventuale elenco delle scelte previste dal Decreto revocate o esercitate.

Alla data in cui si scrive, si è ancora in attesa della pubblicazione di un Decreto del MEF che dovrà stabilire modalità, elementi e condizioni per la predisposizione e la trasmissione della predetta Comunicazione.

A fronte di una novità di tale portata, nell’ultimo anno è sorta la necessità di disciplinare anche i profili contabili della Global Minimum Tax. L’OIC, pertanto, al termine della fase di consultazione avviata a settembre 2023, ha pubblicato, in data 18.3.2024, i testi definitivi degli emendamenti ad alcuni principi contabili nazionali, tra cui quelli relativi all’OIC 25, che ha lo scopo di definire i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle imposte sul reddito, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa.

Allineandosi con quanto fatto a livello internazionale dallo IASB, nell’OIC 25 è stata introdotta una disposizione temporanea in base alla quale le disposizioni derivanti dal c.d. Secondo Pilastro (Pillar Two) dell’OCSE, recepite dalla UE, non rilevano ai fini della fiscalità differita.

Invece, con riferimento alla fiscalità corrente, le imposte derivanti dall’applicazione del modello del Secondo Pilastro OCSE devono essere distintamente indicate nella voce 20 sub e) di Conto Economico, rubricata imposte correnti Secondo Pilastro.

Per i soggetti destinatari di tale disciplina, l’OIC chiarisce che in Nota Integrativa è necessario indicare:

  • quanta parte delle imposte sul reddito derivanti dall’applicazione del Secondo Pilastro OCSE insiste sui redditi propri e quanta su redditi di altre società appartenenti al medesimo gruppo; e
  • nei bilanci chiusi successivamente all’entrata in vigore della legislazione sulla Global Minimum Tax, ma prima della data di efficacia dell’imposizione derivante dall’applicazione di tale normativa, dunque già nei bilanci degli esercizi in corso al 31.12.2023, le informazioni circa l’inclusione della Società nell’ambito di applicazione del modello del Secondo Pilastro OCSE e una descrizione dello stato di avanzamento del processo di implementazione del modello.

Gli emendamenti all’OIC 25 si applicano immediatamente dopo la loro pubblicazione. Questo significa che gli eventuali effetti che ne derivano sono rilevati in bilancio retroattivamente, secondo l’OIC 29.