Gli aspetti procedurali del commercio elettronico
di Leonardo PietrobonLa consegna della merce o la fruizione dei servizi acquistati on line rappresenta l’epilogo di un processo che parte da lontano sotto il profilo organizzativo e procedurale.
Infatti, un’operazione di commercio elettronico nasce con lo “scambio” di tutta una serie di informazioni tra il soggetto venditore/prestatore e il soggetto acquirente/committente. In particolare, l’iter del commercio elettronico potrebbe essere così sintetizzato:
- la messa a disposizione delle informazioni generali obbligatorie da parte del fornitore (venditore/prestatore), ossia la fornitura agli utenti delle informazioni legate alle condizioni/clausole generali di vendita, nel pieno rispetto di quanto stabilito dal Lgs. 70/2003, nonché l’indicazione degli obblighi di cui al Codice del Consumo, come modificato dal D.Lgs. 21/2014;
- la compilazione da parte dell’utente dell’ordine di acquisto, con la scelta del prodotto, delle condizioni di pagamento, dell’indirizzo di recapito fisico della merce o del luogo di fruizione del servizio;
- l’inoltro dell’ordine da parte del fornitore ai fini della spedizione, con invio della ricevuta di avvenuta spedizione.
Con riferimento alla messa a disposizione delle informazioni generali obbligatorie, di cui al D.Lgs. 70/2003 (punto n. 1 dell’elencazione precedente), si ricorda che le stesse risultano applicabili esclusivamente nei rapporti contrattuali B2B (business to business – rapporti tra soggetti economici) e B2C (business to consumer), con la conseguente esclusione dei rapporti di commercio elettronico C2C (consumer to consumer).
In particolare, secondo quanto stabilito dall’articolo 7 D.Lgs. 70/2003, le informazioni che devono essere fornite riguardano a titolo esemplificativo:
- Il nome, la denominazione o la ragione sociale;
- il domicilio o la sede legale;
- gli estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore e di comunicare direttamente ed efficacemente con lo stesso, compreso l’indirizzo di posta elettronica;
- il numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche, REA, o al registro delle imprese;
- gli elementi di individuazione nonché gli estremi della competente autorità di vigilanza qualora un’attività sia soggetta a concessione, licenza od autorizzazione;
- l’eventuale ordine professionale o istituzione analoga, presso cui il prestatore sia iscritto e il numero di iscrizione;
- il titolo professionale e lo Stato membro in cui è stato rilasciato;
- il riferimento alle norme professionali e agli eventuali codici di condotta vigente nello Stato membro di stabilimento e le modalità di consultazione dei medesimi;
- il numero della partita Iva o altro numero di identificazione considerato equivalente nello Stato membro, qualora il prestatore eserciti un’attività soggetta ad imposta;
- l’indicazione in modo chiaro ed inequivocabile dei prezzi e delle tariffe dei diversi servizi della società dell’informazione fornita, evidenziando se comprendono le imposte, i costi di consegna ed altri elementi aggiuntivi da specificare;
- l’indicazione delle attività consentite al consumatore e al destinatario del servizio e gli estremi del contratto qualora un’attività sia soggetta ad autorizzazione o l’oggetto della prestazione sia fornito sulla base di un contratto di licenza d’uso.
Sempre secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 70/2003, e, in particolare dall’articolo 21, nei casi in cui manchino o siano incomplete le informazioni di cui sopra, e sempre che l’omissione o l’incompleta indicazione non costituisca reato, il fornitore è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 103 ad un massimo di € 10.000; sanzione che raddoppiata nei casi di particolare gravità o di recidiva nella commissione della medesima violazione.
Come accennato, oltre al rispetto delle condizioni di cui al D.Lgs. 70/2003, nel caso in cui “l’utente” sia un consumatore, come definito dal Codice del Consumo, l’articolo 51 D.Lgs. 206/2005 (c.d. Codice del Consumo) prevede l’obbligo per il fornitore/prestatore di fornire o di mettere a disposizione del consumatore medesimo, in modo appropriato al mezzo di comunicazione utilizzato, gli obblighi informativi previsti per i contratti a distanza e per quelli negoziati fuori dai locali commerciali; informazioni contenute nell’articolo 49, comma 1, lett. da a) a v), D.Lgs. 206/2005.
Si segnala, tuttavia, che alcune delle informazioni obbligatorie previste dal D.Lgs. 206/2005 si sovrappongono a quelle previste dal sopra citato D.Lgs. n. 70/2003. In particolare, secondo quanto previsto dal citato articolo 49 D.Lgs. 206/2005 devono essere fornite informazioni riguardanti:
- l’identità del fornitore;
- l’indirizzo geografico dove il fornitore è stabilito e il suo numero di telefono, di fax e l’indirizzo elettronico, ove disponibili, per consentire al consumatore di contattare rapidamente il fornitore e comunicare efficacemente con lui e, se applicabili, l’indirizzo geografico e l’identità del professionista per conto del quale agisce;
- le caratteristiche essenziali del bene o del servizio;
- il prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse o le imposte;
- le spese di consegna;
- le modalità del pagamento, della consegna del bene o della prestazione del servizio e di ogni altra forma di esecuzione del contratto;
- l’esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso;
- le modalità e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio del diritto di recesso;
- il costo dell’utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando diverso dalla tariffa di base;
- la durata della validità dell’offerta e del prezzo;
- la durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ad esecuzione continuata o periodica.
Ciò che muta è, invece, il regime sanzionatorio: l’autorità preposta a vigilare su tali adempimenti, ovvero l’AGCM (Autorità Garante Concorrenza e Mercato), può infatti irrogare, nel caso di violazioni o omissione, una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 2.000,00 ad un massimo di € 5.000.000,00, ex articolo 66 D.Lgs. 206/2005.