Gli aspetti sanzionatori del visto di conformità
di Leonardo PietrobonCome accennato nel precedente intervento (L.Pietrobon, “Check list per l’asseverazione dei crediti tributari diversi dall’Iva” del 22.01.2015), secondo quanto stabilito dall’art. 35 del D. Lgs. n. 241/1997, sono soggetti abilitati al visto di conformità sulle dichiarazioni concernenti le imposte dirette:
- gli iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili o in quello dei consulenti del lavoro, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, per le dichiarazioni da loro predisposte e le scritture contabili da loro tenute;
- i soggetti iscritti alla data del 30.9.93 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso della laurea in giurisprudenza o economia, o equipollenti, ovvero del diploma di ragioneria, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, per le dichiarazioni da loro predi- sposte e le scritture contabili da loro tenute;
- i responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF-imprese.
Sotto l’aspetto degli adempimenti, ai fini del rilascio del visto di conformità, è necessario che tali soggetti (esclusi i responsabili dei CAF-imprese):
- stipulino una polizza assicurativa della responsabilità civile, il cui massimale non sia inferiore ad € 3.000.000;
- effettuino un’apposita comunicazione alla Direzione regionale delle entrate (DRE) territorialmente competente, la quale verifica il possesso dei requisiti da parte del professionista e, in caso positivo, ne effettua l’iscrizione in un apposito elenco.
In materia di comunicazione alla DRE competente, la Circolare n. 22 della DRE Piemonte precisa che in prossimità della scadenza di ciascuna polizza, qualora il professionista non produca il rinnovo della polizza assicurativa ovvero gli attestati delle quietanze, la DRE inoltrerà un primo invito in tal senso a mezzo mail, fax o lettera. Ove il professionista non ottemperi, gli sarà inviata una ulteriore formale richiesta di sanare l’irregolarità entro 30 giorni, avvertendolo nel contempo che, in caso di mancata regolarizzazione entro tale termine, sarà cancellato d’ufficio dall’elenco per rinuncia all’iscrizione.
Risultano, invece, esclusi dall’abilitazione al rilascio del visto di conformità i professionisti diversi da quelli indicati dal citato art. 35 del D. Lgs. n. 241/1997, anche se abilitati all’invio telematico dei modelli dichiarativi, secondo quanto stabilito dall’art. 3, comma 3, lett. e) del D.P.R. n. 322/1998.
Nonostante in più occasioni l’Agenzia delle entrate abbia affermato che i controlli propedeutici al rilascio del visto di conformità non implicano valutazioni di merito, riguardo agli oneri sostenuti o alle situazioni soggettive che attribuiscono detrazioni d’imposta, e il riscontro dei redditi indicati dal contribuente (es. certificati catastali e contratti di locazione), tranne che per quelli risultanti dalle certificazioni delle ritenute scomputate in sede di dichiarazione, esiste comunque un regime sanzionatorio.
Dal punto di vista sanzionatorio, infatti, il riferimento normativo in caso di “infedele” apposizione del visto di conformità è costituito dall’art. 39, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 241/1997, secondo cui ai soggetti abilitati che rilasciano il visto di conformità infedele si applica la sanzione amministrativa da € 258,00 ad € 2.582.
Lo stesso art. 39 stabilisce inoltre che, in caso di:
- violazioni ripetute, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta, a carico del professionista o del responsabile del CAF, la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità, per un periodo da uno a tre anni (si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione amministrativa);
- ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, è disposta l’inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità.
Nell’ipotesi in cui, inoltre, sussistano ripetute violazioni, ovvero violazioni particolarmente gravi, da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile, è effettuata un’apposita segnalazione agli organi competenti per l’adozione di ulteriori provvedimenti.
E’ in ogni caso doveroso ricordare che in base al principio di colpevolezza, di cui all’art. 5 del D. Lgs. n. 472/1997, le sanzioni a carico dei professionisti si applicheranno solo nei casi in cui, in sede di controllo, emerga una discordanza che avrebbe dovuto essere riscontrata, effettuando opportunamente i controlli in sede di rilascio del visto di conformità.