Nell’ipotesi di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a 5 giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione.
In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero.
Secondo quanto indicato dal comma 235, dell’articolo 1 L. 197/2022, il debitore manifesta all’Agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione, rendendo, entro il 30 aprile 2023, apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, indicando il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto (sul sito dell’Agenzia delle Entrate -Riscossione è già presente il servizio per presentare on line la domanda di adesione alla rottamazione quater).
Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
Pur se a seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza non è prevista alcuna sospensione dei termini processuali e dei giudizi potenzialmente interessati dalla definizione agevolata.
Di conseguenza potrebbe verificarsi che venga emessa una pronuncia esecutiva prima della presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata o nel periodo intercorrente tra la presentazione della dichiarazione e il perfezionamento della definizione.
Ricordiamo che in relazione all’esecuzione della sentenza favorevole al contribuente, il comma 2 dell’articolo 68 D.Lgs. 546/1992 prevede che in caso di accoglimento del ricorso il tributo corrisposto in più rispetto a quanto statuito dalla sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado, unitamente agli interessi, deve essere rimborsato d’ufficio entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza.
A causa dei tempi richiesti per l’esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva può dunque accadere che l’Agente della riscossione abbia un carico già oggetto di un provvedimento giurisdizionale di annullamento, a seguito del quale non è stato effettuato lo sgravio.
In attesa delle prime indicazioni di prassi, riteniamo che possa soccorrere quanto indicato nella circolare 2/E/2017 – che ha fornito istruzioni in ordine alla definizione agevolata di cui all’articolo 6 D.L. 193/2016, conv. con modif. dalla L. 225/2016, in relazione ai carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2016 – che ammette l’adesione del debitore anche nelle ipotesi innanzi prospettate “qualora ne abbia interesse, che può derivargli essenzialmente dalla circostanza che si tratta di una sentenza non definitiva che potrebbe essere riformata a seguito di impugnazione”.
A tal proposito, non va trascurato, infatti, che il procedimento della definizione agevolata presuppone la rinuncia del debitore al contenzioso – con le precisazioni prima indicate – e quindi anche agli effetti delle eventuali pronunce giurisdizionali emesse.