25 Gennaio 2023

Gli effetti del perfezionamento della rottamazione sulle pronunce giurisdizionali

di Gianfranco Antico
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La scheda di FISCOPRATICO

L’ultima edizione della definizione agevolata – di cui all’articolo 1, commi 231252, L. 197/2022 – prevede la rottamazione dei debiti contenuti nei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti misure agevolative di cui si è determinata l’inefficacia, con il solo versamento delle somme do­vute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le proce­dure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

Il pagamento delle somme dovute – in forza di quanto previsto dal comma 232, dell’articolo 1, della L. 197/2022 – è effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, ovvero a rate (massimo 18 rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio 2023 e il 30 novembre 2023. Le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. Gli interessi sono dovuti dal 1° agosto 2023, al tasso del 2% annuo).

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