Gli effetti della conciliazione giudiziale
di EVOLUTIONLa conciliazione giudiziale può essere totale o parziale. In caso di conciliazione parziale, la controversia prosegue limitatamente alle questioni sulle quali non si è raggiunto l’accordo.
Gli effetti della conciliazione sono i seguenti:
- estinzione totale o parziale della causa, a seconda che la conciliazione sia totale o parziale ex articoli 48, comma 2, D.Lgs. 546/1992 e 48-bis, comma 4, D.Lgs. 546/1992;
- riduzione delle sanzioni al 40 o al 50 per cento del minimo previsto dalla legge, a seconda che la conciliazione sia avvenuta rispettivamente in primo o secondo grado ex articolo 48-ter, comma 1, D.Lgs. 546/1992.
Versamento delle somme
In base al disposto di cui all’articolo 48-ter, comma 2, D.Lgs. 546/1992 le somme dovute per effetto della conciliazione devono essere versate:
- entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo conciliativo, in caso di conciliazione fuori udienza;
- entro 20 giorni dalla data di redazione del processo verbale di constatazione, in caso di conciliazione in udienza.
Ai sensi dell’articolo 48-ter, comma 4, D.Lgs. 546/1992 trova applicazione l’articolo 8 D.Lgs. 218/1997, il quale, in materia di accertamento con adesione, prevede che le somme dovute possono essere versate in un’unica soluzione o in forma rateale in un massimo di:
- 8 rate trimestrali di pari importo, comprensive degli interessi legali calcolati dalla data dell’atto di conciliazione;
- 16 rate trimestrali di pari importo, se le somme superano i 50.000 euro.
Ex articolo 28-quinquies D.P.R. 602/1973 è possibile operare la compensazione di tali somme con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili che il contribuente vanti nei confronti delle Amministrazioni pubbliche.
L’articolo 48-ter, comma 3, D.Lgs. 546/1992 prevede che, in caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio provvede all’iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all’articolo 13 D.Lgs. 471/1997, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.
Ciò significa che, secondo l’attuale formulazione dell’articolo 48-ter D.Lgs. 546/1992, ogni inadempimento non inficia la conciliazione, che si perfeziona al momento della sottoscrizione dell’accordo o della redazione del processo verbale, ma ridonda in provvedimenti di riscossione di quanto non versato e delle relative sanzioni.
La conciliazione fuori udienza risulta problematica in quanto la disciplina per essa prevista non risulta coordinata con quella relativa al mancato pagamento delle somme dovute.
Infatti, il termine per il versamento delle somme dovute decorre dalla data di sottoscrizione dell’accordo conciliativo, ovvero da un momento antecedente al vaglio di legittimità.
Ne deriva che, in mancanza di un termine entro il quale il presidente di sezione o la Commissione tributaria deve pronunciarsi sull’istanza congiunta, il contribuente potrebbe essere chiamato a corrispondere, sulla base dell’accordo, l’importo dovuto oltre il termine suindicato, con conseguente applicazione delle sanzioni.
Al contrario, se il versamento precedesse la presentazione dell’istanza congiunta, successivamente ritenuta inammissibile dal giudice, il pagamento diventerebbe indebito, avendo il titolo perso la propria efficacia, con conseguente obbligo di restituzione in capo al ricevente.
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