Gli effetti della dichiarazione integrativa a favore
di Angelo GinexGli articoli 2, comma 8, e 8, comma 6-bis, D.P.R. 322/1998 stabiliscono che le dichiarazioni possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d’imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare non oltre i termini di decadenza dal potere di accertamento di cui agli articoli 43 D.P.R. 600/1973 e 57 D.P.R. 633/1972.
Ai fini delle imposte dirette, l’utilizzo in compensazione orizzontale del credito emergente dalla dichiarazione integrativa a favore:
- è sempre consentito in caso di credito derivante dalla correzione di errori contabili o di credito che scaturisce da una dichiarazione integrativa presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva;
- è consentito, con riferimento al versamento dei debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa, in caso di dichiarazione trasmessa oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, ma entro il termine per l’accertamento.
Ai fini Iva, parimenti, se la dichiarazione integrativa a favore è trasmessa:
- entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva, il credito emergente può essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o dichiarazione annuale, compensato o richiesto a rimborso;
- oltre il termine di presentazione della dichiarazione successiva, il credito emergente può essere:
- richiesto a rimborso (ma non portato in detrazione), ove ricorrano i presupposti di cui agli articoli 30 e 34, comma 9, D.P.R. 633/1972:
a) cessazione dell’attività;
b) oppure, se il rimborso è superiore a 2.582,28 euro, quando sussiste una delle seguenti ipotesi:
i) quando si esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni;
ii) quando si effettuano operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25 per cento dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;
iii) limitatamente all’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche;
iv) quando si effettuano prevalentemente operazioni non soggette all’imposta;
v) quando si tratta di soggetto non residente
vi) anche fuori dai suddetti casi, se dalle dichiarazioni dei due anni precedenti risultano eccedenze detraibili.
2. oppure, utilizzato in compensazione orizzontale, ma solo a fronte di debiti maturati nel periodo d’imposta successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa e con specifica indicazione nella dichiarazione ordinaria del periodo in cui avviene l’integrazione.