23 Dicembre 2022

Gli effetti dell’accoglimento del reclamo

di Luigi Ferrajoli
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La scheda di FISCOPRATICO

Come noto, il fallimento – e, ora, la “liquidazione giudiziale”, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 14/2019 (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza) – può essere revocato per effetto dell’accoglimento del reclamo proposto dal debitore o da qualunque interessato con ricorso da depositarsi nella cancelleria della Corte d’appello nel termine perentorio di trenta giorni dall’emissione della sentenza.

Sia al comma 15 dell’articolo 18 L.F. sia all’articolo 53, comma 1, C.C.I.I. è espressamente previsto che, se il fallimento e la liquidazione giudiziale sono revocati, “restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura”.

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