8 Settembre 2020

Gli effetti delle risposte alle istanze di interpello

di Stefano Rossetti
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La scheda di FISCOPRATICO

L’ordinamento riconosce al contribuente il diritto di presentare un’istanza di interpello per venire preventivamente a conoscenza del parere dell’Amministrazione finanziaria in relazione all’interpretazione di fattispecie concrete e personali che lo riguardano (articolo 11 L. 212/2000).

La risposta fornita all’istanza di interpello vincola l’operato, in relazione al medesimo soggetto e in relazione a quella determinata fattispecie, dell’Amministrazione finanziaria in virtù del c.d. “principio della tutela dell’affidamento” (articolo 10, comma 2, L. 212/2000).

L’articolo 11, comma 3, L. 212/2000, declinando il principio della tutela dell’affidamento, dispone che:

  • la risposta scritta e motivata, vincola ogni organo della amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell’istanza e limitatamente al richiedente”;
  • (pertanto) gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta espressa o tacita, sono nulli”.

Inoltre, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 11 L. 212/2000, il principio della tutela dell’affidamento “si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell’amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell’istante”.

Per effetto dei principi stabiliti dalle norme sopra citate:

  • ferma restando l’attività di controllo in ordine alla corrispondenza tra la fattispecie astrattamente descritta dal contribuente nell’istanza e quella concreta riscontrabile in sede di verifica, i principi contenuti nella risposta inibiscono la possibilità di sollevare rilievi già in sede ispettiva, sia da parte dell’Agenzia delle Entrate sia da parte della Guardia di finanzia;
  • la risposta produce gli effetti del punto precedente solo nei limiti tracciati dalla richiesta della parte e dal tenore della risposta fornita;
  • la risposta produce gli effetti solo per il contribuente istante.

Oltre a quanto sopra, occorre sottolineare che la presentazione di un’istanza di interpello disapplicativo comporta delle conseguenze particolari legate al procedimento istruttorio che deve seguire l’Agenzia delle Entrate per eseguire l’attività di controllo.

L’interpello disapplicativo costituisce l’unica categoria di interpello obbligatorio rimasta nel sistema.

Si tratta dell’interpello già previsto dall’articolo 37-bis, comma 8, D.P.R. 600/1973, il quale consente al contribuente di richiedere un parere in ordine alla sussistenza delle condizioni che legittimano la disapplicazione di norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta o altre posizioni soggettive del soggetto passivo.

A mero titolo esemplificativo, senza pretesa di esaustività, rientrano in tale categoria le istanze di interpello presentate per disapplicare:

  • la disciplina prevista dagli articoli 84 e 172 Tuir e, in generale, le disposizioni che limitano l’utilizzo delle perdite fiscali anche in caso di operazioni straordinarie;
  • l’articolo 109 Tuir per i fenomeni di dividend washing.

In caso di presentazione di questa tipologia di interpello l’Amministrazione finanziaria in sede di accertamento è tenuta a seguire una procedura “aggravata” costruita secondo il modello delle contestazioni di abuso del diritto, che si sostanzia:

  • in un obbligo di contestazione “separata” dell’indebita fruizione del componente negativo di reddito (deduzione, detrazione, credito d’imposta) o di altra posizione soggettiva, senza pregiudizio dell’ulteriore azione di accertamento;
  • nella necessità di notificare, ai sensi dell’articolo 60 D.P.R. 600/1973 ed entro il termine ordinario di decadenza previsto per l’emanazione dell’atto impositivo, una richiesta di chiarimenti volta ad attivare un contraddittorio endoprocedimentale obbligatorio (a pena di nullità dell’atto impositivo);
  • nella concessione al contribuente di un termine (60 giorni) entro cui fornire eventuali deduzioni difensive;
  • nella proroga del termine ordinario di decadenza dell’azione di accertamento collegato tanto alla facoltà di contraddittorio endoprocedimentale tanto al tempo considerato fisiologico per l’analisi, da parte dell’Amministrazione finanziaria, delle eventuali deduzioni difensive addotte (la proroga, in particolare, opera sia nel caso in cui i chiarimenti siano forniti, sia nell’ipotesi in cui sia scaduto inutilmente il termine a disposizione del contribuente);
  • nell’obbligo di motivare, a pena di nullità, l’eventuale atto impositivo anche alla luce dei chiarimenti forniti dalla parte (c.d. motivazione “rafforzata”).