21 Settembre 2020

Gli effetti fiscali della rivalutazione sul saldo attivo di rivalutazione

di Stefano Rossetti
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La scheda di FISCOPRATICO

L’operazione di rivalutazione comporta la formazione di un saldo attivo di rivalutazione, ossia la rilevazione nel passivo dello stato patrimoniale della contropartita dei maggiori valori attribuiti ai beni al netto della relativa imposta sostitutiva.

La disciplina civilistica e fiscale del saldo attivo di rivalutazione è contenuta nell’articolo 13 L. 342/2000 che viene espressamente richiamato anche dalla recente legge di rivalutazione ex articolo 110 del Decreto Agosto.

Dal punto di vista civilistico, l’articolo 13 L. 342/2000 prevede che:

  • (comma 1) “il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli 10 e 11 deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione”;
  • (comma 2) “la riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l’osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell’articolo 2445 del codice civile. In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell’assemblea straordinaria, non applicandosi le disposizioni dei commi secondo e terzo dell’articolo 2445 del codice civile”.

Quindi, sulla base di quanto sopra, il saldo attivo può essere imputato alternativamente:

  • a capitale sociale;
  • ad una riserva esplicitamente individuata e denominata facendo riferimento alla legge di rivalutazione applicata, con esclusione di ogni diversa utilizzazione. Le riduzioni di questa riserva possono avvenire esclusivamente con le modalità dei commi 2 e 3 dell’articolo 2445 cod. civ., ovvero:
  1. l’avviso di convocazione dell’assemblea deve indicare le ragioni e le modalità della riduzione (comma 2);
  2. la deliberazione può essere eseguita soltanto dopo 90 giorni dal giorno dell’iscrizione nel registro delle imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all’iscrizione abbia fatto opposizione (comma 3).

Nel caso di utilizzo della riserva per la copertura delle perdite di esercizio, non sarà possibile procedere a distribuzione di utili fino a che la riserva non sia stata ricostituita, salvo il caso in cui l’assemblea straordinaria abbia deliberato la riduzione definitiva.

Considerando che il saldo attivo può essere imputato al capitale sociale (ipotesi meno usuale) o in una riserva (ipotesi più frequente), che però è vincolata in maniera similare al capitale sociale, tanto che il legislatore ha previsto le “cautele” del comma 2 e 3 dell’articolo 2445 cod. civ. e del divieto di distribuzione di utili in caso di utilizzo per coperture delle perdite, possiamo concludere che il saldo attivo di rivalutazione, da un punto di vista civilistico è assimilabile ad una riserva di capitali.

Viceversa, da un punto di vista fiscale il saldo attivo di rivalutazione costituisce una riserva di utili in sospensione d’imposta tassata solo in caso di una sua distribuzione, infatti tale tipologia di riserva viene definita “moderata”, ovvero si crea il presupposto impositivo solo quando tale posta viene esternalizzata e non quando l’utilizzo è interno come nel caso di utilizzo per copertura delle perdite di esercizio.

La distribuzione del saldo attivo di rivalutazione comporta una duplice tassazione:

  • in capo alla società (a meno che non si proceda all’affrancamento);
  • in capo ai soci come dividendi.

Per quanto concerne le modalità attuative del prelievo viene previsto che:

  • le somme attribuite ai soci aumentate dell’imposta sostitutiva (in maniera proporzionale all’importo distribuito) costituiscono reddito imponibile per la società e per i soci in caso di distribuzione della riserva o di riduzione del capitale sociale (articolo 13, comma 3, L. 342/2000);
  • se la distribuzione avviene tramite riduzione di capitale sociale, le riduzioni del capitale deliberate dopo l’imputazione a capitale delle riserve di rivalutazione, comprese quelle già iscritte in bilancio a norma di precedenti leggi di rivalutazione, devono avere per oggetto, fino al corrispondente ammontare, la parte del capitale formata con l’imputazione di tali riserve. Si tratta chiaramente di una clausola antielusiva, volta ad evitare l’aggiramento dell’articolo 13, comma 3, L. 342/2000, in base alla quale si considera prioritariamente distribuita la parte di capitale costituita dall’imputazione di riserve di rivalutazione.

Alle riserve in sospensione di imposta non si applica la presunzione ex articolo 47, comma 1, Tuir, secondo la quale si considerano prioritariamente distribuiti l’utile di esercizio e le riserve di utili indipendentemente dalla delibera assembleare adottata.

Recentemente l’Agenzia delle Entrate attraverso due risposte ad istanza di interpello si è espressa in materia di saldo attivo di rivalutazione. In particolare:

  • con la risposta n. 332/E/2019 è stato esaminato il caso in cui una società procede a distribuire il saldo attivo di rivalutazione non affrancato generando in tal modo un duplice presupposto impositivo: in capo alla società e ai soci. In tale contesto l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che il saldo attivo di rivalutazione è da considerarsi una riserva di utili formatisi nel periodo d’imposta della distribuzione, di conseguenza:
  1. per quanto attiene all’imposizione societaria, “…in caso di distribuzione (anche parziale) della riserva in sospensione d’imposta non oggetto di affrancamento, deve effettuare una variazione in aumento nella propria dichiarazione dei redditi e assoggettare il maggior imponibile così determinato all’aliquota ordinariamente prevista nel momento in cui si verifica il presupposto impositivo (in capo alla stessa società); pertanto, la riserva in sospensione d’imposta – che, virtualmente, confluisce tra le riserve di utili propriamente dette nel periodo d’imposta in cui si verifica la relativa distribuzione – deve considerarsi formata, ai fini fiscali, con utili prodotti nel medesimo periodo d’imposta”;
  2. per quanto concerne il trattamento fiscale dei soci, “trattandosi di riserve, per quanto sopra argomentato, formatesi con utili prodotti, ai fini fiscali, nel corso dell’esercizio 2018, la cui distribuzione è stata deliberata nello stesso esercizio (e ha costituito, appunto, il presupposto impositivo per la tassazione dei medesimi utili in capo alla società istante), si ritiene che alla fattispecie rappresentata dal contribuente non si applichi la regola transitoria di cui al comma 1006 della sopra menzionata legge n. 205 del 2017, bensì la regola generale; conseguentemente, la società istante dovrà operare una ritenuta a titolo d’imposta del 26 per cento calcolata sull’ammontare della riserva oggetto di distribuzione ai due soci detentori, come dichiarato in istanza, di partecipazioni qualificate”.
  • con la risposta n. 316/E/2019 viene trattato il caso relativo ad una società che, a seguito di operazione di fusione per incorporazione, intende utilizzare il saldo attivo per coprire le perdite derivanti dall’allocazione di un disavanzo da fusione. In questo caso l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che, poichè la differenza da annullamento “deve imputarsi direttamente a riduzione del patrimonio netto post-fusione, compensandolo con una o più riserve, qualora il contribuente decida di ridurre il saldo di rivalutazione in sospensione d’imposta, lo stesso sarà tassabile. Nulla impedisce all’istante di coprire contabilmente la suddetta “differenza da annullamento” attingendo a riserve che siano anche fiscalmente disponibili, tra cui non rientra, per le motivazioni sopra esposte, la riserva da rivalutazione”.