14 Agosto 2018

Gli elementi che caratterizzano la stabile organizzazione personale

di Marco Bargagli
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La normativa sostanziale di riferimento in tema di stabile organizzazione personale è contenuta nell’articolo 162, commi 6 e 7, Tuir; articolo, quest’ultimo, soggetto ad importanti modifiche ad opera dell’articolo 1, comma 1010, lett. b), L. 205/2017 (Legge di bilancio 2018).

Con le richiamate disposizioni il legislatore ha voluto individuare i tratti distintivi della stabile organizzazione personale, che si realizza in presenza di un soggetto (il c.d. “agente dipendente”), che nel territorio dello Stato abitualmente conclude contratti in nome dell’impresa estera.

In particolare, le disposizioni in subiecta materia prevedono che:

  • se un soggetto agisce nel territorio dello Stato per conto di un’impresa non residente e abitualmente conclude contratti o opera ai fini della conclusione di contratti, senza modifiche sostanziali da parte dell’impresa;
  • detti contratti sono in nome dell’impresa, oppure sono relativi al trasferimento della proprietà, o per la concessione del diritto di utilizzo di beni di tale impresa o che l’impresa ha il diritto di utilizzare, oppure relativi alla fornitura di servizi da parte di tale impresa,

si considera che tale impresa estera ha una stabile organizzazione nel territorio dello Stato in relazione a ogni attività svolta dal suddetto soggetto per conto dell’impresa, a meno che le attività di tale soggetto siano limitate allo svolgimento delle attività preparatorie o ausiliarie di cui all’articolo 162, comma 4, Tuir le quali, se esercitate per mezzo di una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare questa sede fissa una stabile organizzazione.

Tuttavia occorre considerare che:

  • le previsioni sopra indicate non si applicano quando il soggetto che opera nel territorio dello Stato per conto di un’impresa non residente, svolge la propria attività in qualità di “agente indipendente” e agisce per l’impresa nell’ambito della propria ordinaria attività;
  • quando un soggetto opera esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di una o più imprese alle quali è strettamente correlato, tale soggetto non è considerato un agente indipendente proprio in relazione a ciascuna di tali imprese.

Simmetricamente, a livello internazionale, l’agente dipendente deve avere il potere di concludere contratti per conto dell’impresa, ovvero deve agire sulla base di specifici poteri necessari alla conclusione dei contratti.

In merito, ai sensi dell’articolo 5, par. 5, del modello di convenzione Ocse, quando una persona – diversa da un agente che goda di uno status indipendente – agisce per conto di un’impresa ed abitualmente esercita in uno Stato il potere di concludere contratti in nome dell’impresa, si può considerare che tale impresa abbia una “stabile organizzazione” in detto Stato.

In tema di stabile organizzazione personale è recentemente intervenuta la CTP Padova, Sezione I, con la sentenza n. 19 del 02.01.2018, che si è espressa in seguito ai rilievi mossi da parte dell’Agenzia delle entrate, la quale aveva individuato la presenza di una stabile organizzazione occulta sul territorio dello Stato da parte di una società inglese.

L’Ufficio finanziario, in seguito al ricorso presentato dal contribuente avverso l’avviso di accertamento, aveva ricostruito l’intera vicenda descrivendo anche il business aziendale.

Nello specifico, un soggetto economico svolgeva l’attività di agenzia viaggi, avvalendosi di una rete di partners commerciali (c.d. “Promotori Turistici”), con i quali sottoscriveva due contratti:

  • uno di agenzia, con il quale conferiva l’incarico di operare quale promotore turistico;
  • uno di fornitura di servizi e strumenti software per uso professionale.

In merito, con il primo contratto veniva corrisposta al promotore una provvigione, mentre con il secondo accordo era il promotore che doveva corrispondere un prezzo per l’acquisto del sistema informatico necessario per poter operare.

Sul punto, l’Ufficio riteneva che:

  • la definizione dei contratti tra le società coinvolte avveniva contestualmente da parte degli agenti e, in particolare, la persona di riferimento era la stessa, unico era il corso di formazione, unica era la sede di riferimento ed unica risultava, per gli agenti, la controparte;
  • la costituzione della società inglese sembrava essere funzionale alla formale cessione dei software ad un soggetto terzo rispetto all’agenzia di viaggi, che poneva i software in rassegna come condizione indispensabile per lo svolgimento della sua stessa attività.

La Commissione tributaria ha accolto la tesi dell’Agenzia delle entrate, respingendo il ricorso presentato dal contribuente, risultando comprovato dall’Ufficio come le prestazioni della società estera fossero svolte sul territorio italiano attraverso un’altra società (italiana), configurandosi la stessa come una stabile organizzazione occulta.

Infatti, nonostante l’articolazione formalmente distinta delle due società, nella sostanza le stesse costituivano una struttura economica unitaria, interamente strumentale al raggiungimento dello scopo commerciale della società non residente.

Sotto il profilo normativo il giudice di merito ha rilevato che l’articolo 162 Tuir definisce una stabile organizzazione una sede fissa di affari per mezzo della quale l’impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività nel territorio dello Stato”, rinviando pertanto alle previsioni di cui all’articolo 73, comma 5, Tuir, laddove è previsto espressamente che: “in mancanza dell’atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l’oggetto principale del’ente residente è determinato in base all’attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti”.

In definitiva, a parere del giudice tributario:

  • è stato confermato che, sulla base dei numerosi elementi probatori raccolti dall’Ufficio, la società britannica aveva nel territorio dello Stato Italiano la propria stabile organizzazione;
  • l’Ufficio ha dimostrato che “i clienti finali di (..omissis..) in pratica i consulenti di viaggio di (..omissis..), sono stati effettivamente contattati da (..omissis..) e con la stessa società sono stati effettivamente sottoscritti i contratti di cessione dei software, operazioni commerciali intrattenute in Italia e non in Gran Bretagna, come dimostrato dal fatto che i relativi contratti risultavano stipulati in lingua italiana, come pure le connesse fatture, ed i corrispondenti corsi si svolgevano in Italia”.

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