Gli enti senza scopo di lucro e la Legge di bilancio 2019 – II° parte
di Guido MartinelliL’articolo 1, comma 82, L. 145/2018 prevede una ulteriore modifica al codice del terzo settore. Vengono, infatti, inserite tra le attività “considerate non commerciali” gli interventi e le prestazioni socio sanitarie poste in essere da fondazioni ex Ipab “a condizione che gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività di natura sanitaria o socio sanitaria e che non sia deliberato alcun compenso a favore degli organi amministrativi”.
Detta agevolazione, ai sensi del comma successivo, si applicherà nei limiti della disciplina comunitaria relativa agli aiuti “de minimis”.
L’articolo 1, comma 621, L. 145/2018 ripropone la disciplina del c.d. “sport bonus” che era stato introdotto in via provvisoria dalla Legge di bilancio dell’anno scorso, ampliando il numero dei soggetti potenzialmente interessati e incrementandone i vantaggi.
Viene riconosciuto un credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati (persone fisiche, enti non commerciali, e, novità rispetto alla disciplina vigente per il 2018, soggetti Ires) nel corso del 2019 per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.
L’anno scorso il beneficio si limitava al finanziamento degli interventi di ristrutturazione e restauro. Si ha diritto all’agevolazione anche nel caso in cui le erogazioni siano destinate ai concessionari o agli affidatari degli impianti.
Le persone fisiche e gli enti non commerciali recupereranno fino ad un massimo del 65% dell’importo erogato nel limite del 20% del loro reddito imponibile, mentre quelli commerciali (sicuramente qui è poco corretto il riferimento al reddito di impresa che, come tale, colpisce anche le attività commerciali delle persone fisiche o degli enti non commerciali) lo potranno detrarre nel limite del 10 per mille dei ricavi annui da ripartire in tre quote annuali di pari importo.
Per il 2018, invece, l’agevolazione era riconosciuta, nei limiti del 3 per mille dei ricavi annui, in misura pari al 50% delle erogazioni liberali in denaro fino a 40.000 euro effettuate nel corso dell’anno.
I commi successivi disciplinano le modalità previste per l’ottenimento del credito di imposta e, comunque, si rinvia ad un futuro decreto del Presidente del consiglio dei ministri per la definizione delle ulteriori formalità e adempimenti necessari.
L’articolo 1, commi 629 e ss., L. 145/2018 contengono la riforma della società Coni servizi spa, di proprietà del Ministero della economia, che assumerà la denominazione di Sport e Salute spa.
Viene previsto che il finanziamento dello Stato allo sport sia pari al 32% degli incassi erariali per le imposte dirette e l’Iva relativi alle attività di gestione impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive e, comunque, per un ammontare non inferiore ai 410 milioni di euro.
La novità sarà che dette risorse non saranno tutte destinate al Coni, che vedrà il suo finanziamento limitato a 40 milioni di euro annui al fine di garantire la copertura delle proprie attività istituzionali e gli oneri relativi alle preparazioni olimpiche delle rappresentazioni nazionali.
Sarà invece la nuova Sport e Salute spa a provvedere al finanziamento delle Federazioni, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, gruppi sportivi militari e di Stato, associazioni benemerite, per un ammontare non inferiore a 280 milioni di euro annui.
Detti importi, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 632, L. 145/2018, potranno essere rimodulati annualmente in relazione alle entrate effettivamente incassate.
Viene poi previsto un nuovo regime di nomina del consiglio di amministrazione di detta società che prevede una netta separazione, con precise incompatibilità, tra i ruoli di vertice del Coni e della Sport e Salute spa.
Viene previsto espressamente che il finanziamento alle Federazioni, pur derivando a questo punto da una società “privata” mantiene la sua natura di “contributo pubblico” e, pertanto, tale modifica sarà ininfluente sugli adempimenti posti a carico dei singoli enti beneficiari di detti contributi.
Sport e Salute spa dovrà destinare due milioni di euro alla riforma dei concorsi pronostici sportivi “al fine di incentivare forme di gioco che non comportano rischi connessi al disturbo da gioco d’azzardo”.
L’articolo 1, commi 641 e ss., L. 145/2018 prevedono una revisione della distribuzione dei proventi radio televisivi legati alla cessione dei diritti sulle gare sportive professionistiche.
Ai sensi del comma 644 potranno accedere alla ripartizione di tali diritti solo le società, quotate e non quotate “che per l’anno precedente abbiano sottoposto i propri bilanci alla revisione legale svolta da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili la quale, limitatamente a tali incarichi, è soggetta alla vigilanza della Consob”.
L’articolo 1, comma 646, L. 145/2018 ha modificato l’articolo 27 bis della tabella di cui all’allegato B annesso al D.P.R. 642/1972, estendendo anche alle “associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro riconosciute dal Coni” l’esenzione da bollo fino all’anno scorso applicabile solo alle Federazioni sportive e agli enti di promozione sportiva.
Pertanto, dal primo gennaio di quest’anno, gli atti, documenti, istanze, contratti nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richieste da dette associazioni e società sportive saranno esenti da bollo.
Ultima norma di interesse è inserita al comma 1022.
Vengono inseriti tra gli enti associativi che potranno beneficiare della decommercializzazione dei corrispettivi specifici versati da associati e tesserati anche “le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse”.
Essendo un provvedimento per il quale è stata prevista una copertura di soli 300.000 euro annui non dovrebbe essere attività molto diffusa ma, la domanda sorge spontanea: quali saranno gli effettivi beneficiari di questa agevolazione?
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