Gli errori contabili e la compilazione del Modello Unico SC 2014
di Federica Furlani
Una delle novità del Modello Unico Società di Capitali 2014 è l’introduzione nell’ambito del quadro RS, denominato Prospetti vari, di un’apposita sezione dedicata agli Errori contabili.
Ricordiamo che con la circolare 31/E del 24 settembre 2013 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti interpretativi in merito al trattamento fiscale applicabile alla correzione degli errori in bilancio derivanti da:
- mancata imputazione di componenti negativi nell’esercizio di competenza
- mancata imputazione di componendi positivi nell’esercizio di competenza.
Per correggere l’errore contabile, l’estensore del bilancio deve imputare alla parte straordinaria del conto economico dell’esercizio in cui questo emerge una componente a rettifica della voce patrimoniale interessata. La componente in questione non assume in prima battuta rilievo ai fini fiscali, non essendovi i presupposti individuati dall’art. 101 del Tuir per la deduzione delle sopravvenienze passive o dall’art. 88 per la tassazione di quelle attive.
Al contribuente tuttavia deve essere data la possibilità di recuperare il componente negativo non contabilizzato nel periodo di imposta nel quale si è commesso l’errore o di tassare quello positivo non contabilizzato nel periodo “corretto”.
Nel caso in cui il contribuente abbia imputato un componente negativo in un periodo di imposta successivo rispetto a quello di competenza dovrà quindi effettuare una variazione in aumento nel periodo in cui emerge l’errore. Se invece l’omessa contabilizzazione riguarda un componente positivo, vi dovrà essere una variazione in diminuzione nella dichiarazione del periodo in cui si è intervenuti per correggere l’errore.
Non essendo possibile fare assumere rilevanza fiscale ai componenti negativi che emergono, l’Agenzia indica quali siano le modalità per recuperare la deduzione nel periodo d’imposta di competenza.
Se l’annualità è ancora emendabile, deve essere presentata una apposita dichiarazione integrativa “a favore”. Se invece così non è più, va comunque riconosciuta la possibilità di dare evidenza alla componente di costo non dedotta, purché l’annualità in questione sia ancora accertabile.
A tal fine il contribuente deve “ricostruire” tutte le annualità interessate dall’errore fino all’ultima, riliquidando autonomamente le relative dichiarazioni. Per l’ultimo periodo va presentata all’Agenzia una apposita dichiarazione nella quale devono confluire gli effetti delle riliquidazioni effettuate.
Il nuovo prospetto contenuto nel modello Unico 2014
deve quindi essere utilizzato:
- dai soggetti che hanno proceduto alla correzione di errori contabili derivanti dalla mancata imputazione di componenti negativi nell’esercizio di competenza la cui dichiarazione non è più emendabile ai sensi del comma 8-bis dell’art. 2 del D.P.R. n. 322 del 1998;
- dai soggetti sui quali ricadono, a seguito dell’applicazione del regime della trasparenza fiscale, gli effetti di tale correzione.
Va quindi compilato:
- nel caso in cui la dichiarazione in oggetto sia una dichiarazione integrativa a favore ed è riservato ai contribuenti che per i periodi d’imposta in cui gli errori sono stati commessi erano imprese in contabilità ordinaria (ovvero partecipavano a dette imprese in caso di trasparenza fiscale). Tali periodi devono essere precedenti a quello oggetto della presente dichiarazione integrativa;
- nel caso in cui la dichiarazione in oggetto sia una dichiarazione integrativa a sfavore nella quale, tuttavia, confluiscono gli effetti di correzioni di errori contabili considerati “a favore” commessi in periodi d’imposta precedenti a quello oggetto della presente dichiarazione integrativa.
La sezione va redatta al fine di evidenziare le risultanze delle riliquidazioni dei precedenti periodi d’imposta autonomamente effettuate dal contribuente, che producono effetti, oltre che con riferimento alla determinazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito, anche con riferimento a tutte le componenti sintetizzate in dichiarazione che dalla stessa derivano o sulla stessa si commisurano (è il caso ad esempio delle perdite d’impresa riportabili).
Sarà pertanto necessario compilare tanti riquadri del prospetto “Errori contabili” quanti sono i periodi d’imposta interessati dalle riliquidazioni.