12 Dicembre 2023

Gli errori frequenti nella scissione asimmetrica

di Ennio Vial
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La scheda di FISCOPRATICO

La scissione asimmetrica è l’operazione societaria deputata a dividere i soci di una società.

Ogni scissione è un caso a sé e deve, quindi, essere approcciata tenendo conto delle sue peculiarità. Tuttavia, vi sono delle accortezze che, se opportunamente adottate, consentono di evitare di incorrere in errori professionali.

Il primo errore è rappresentato dal fatto di ritenere che la scissione asimmetrica non abusiva sia solo quella che ha ad oggetto rami d’azienda. Si leggono, infatti, progetti di scissione ove società prive di dipendenti e con un patrimonio esclusivamente immobiliare vengono qualificate come portatrici di rami di azienda.

Si tratta, a ben vedere, di un affanno inutile, in quanto la scissione asimmetrica è ormai ammessa, sia in presenza di meri compendi immobiliari, sia in presenza di meri patrimoni di liquidità (c.d. liquidity company).

Sicuramente la scissione asimmetrica, che consente di separare rami aziendali, è stata sdoganata in tempi più remoti, rispetto a quella avente ad oggetto compendi immobiliari o patrimoni liquidi, avvallata solo in tempi più recenti dall’Agenzia delle entrate, anche in ragione del mutato contesto normativo.

Nelle numerose risposte ad interpello fornite dall’Agenzia delle entrate, in relazione agli immobili, il suddetto profilo assegnatario emerge nei casi in cui le società si traducano in meri contenitori per rinviare sine die il realizzo dei plusvalori latenti. L’ipotesi, ad esempio, è quella delle società dove gli immobili non sono destinati alla locazione, ma sono utilizzati direttamente dai soci. Per quanto concerne le società con patrimonio liquido, il carattere assegnatario emerge nei casi in cui la società presti il denaro ai soci o conceda loro delle garanzie. Nessuna criticità, invece, nel caso in cui la fruizione del denaro da parte dei soci avvenga mediante distribuzione di dividendi (regolarmente assoggettata a tassazione).

La spasmodica evidenziazione dell’esistenza di compendi aziendali, laddove si sia in presenza di meri beni, oltre a risolversi in una fatica inutile sotto il profilo dell’abuso, potrebbe prestare il fianco a qualche retropensiero da parte di chi legge il progetto. Costui, infatti, potrebbe, forse, ipotizzare che l’enfatizzazione del ramo aziendale sia volta a legittimare una, purtroppo abusiva, cessione di quote di società meramente immobiliari di gestione.

Nella scissione asimmetrica, inoltre, è fondamentale che i pesi economici dei patrimoni delle società rispecchino effettivamente i valori di spettanza di ciascun socio.

Un grave errore, al riguardo, potrebbe essere quello di non prevedere forme di conguagli economici.

Potrebbe, infatti, accadere che l’organo amministrativo, che ben potrebbe non coincidere con la compagine sociale, decida nelle more della scissione di alienare una parte dei beni, magari quelli destinati ai soci non amministratori. Appare, quindi, fondamentale che una idonea clausola di conguaglio permetta di compensare il valore economico dell’immobile venuto meno.

Nelle scissioni asimmetriche, inoltre, si deve considerare che vi sono alcune posizioni soggettive che devono, per legge, essere attribuite in proporzione al patrimonio contabile. Si pensi, per fare alcuni esempi, alle perdite fiscali, all’Ace o al Rol.

Considerazioni analoghe valgono anche per le riserve di rivalutazione in sospensione di imposta. Queste ultime, per previsione normativa, non possono che essere attribuite in proporzione ai patrimoni contabili, salvi i casi di stretta connessione con i beni rivalutati che le hanno generate (nel qual caso devono seguire i beni).

Da ultimo, si deve ricordare come per qualsiasi tipo di scissione la norma preveda l’esatta individuazione dei beni che vengono assegnati alle società beneficiarie pena, in caso di scissione parziale, il mancato passaggio alle stesse.

Per esatta descrizione, tuttavia, non si deve avere riguardo necessariamente a poste contabili, peraltro riferite a una situazione patrimoniale che non viene neppure predisposta per esclusione del Codice civile o per esonero da parte dei soci.

L’indicazione esatta, che non lascia adito a dubbi, può avvenire anche limitandosi ad indicare i beni attraverso una descrizione, ad esempio, “i beni immobili detenuti in proprietà situati nel comune Alfa” e, per le poste liquide, facendo un generico riferimento alla liquidità, non essendo necessariamente richiesto che il riferimento sia fatto ad uno specifico conto. Peraltro, quand’anche si facesse riferimento al conto corrente è opportuno scrivere che viene trasferito il saldo contabile del conto stesso, in considerazione del fatto che il trasferimento del conto non è generalmente ammesso dalle banche, che si rendono eventualmente disponibili a chiudere la posizione alla scissa e ad aprire un conto nuovo alla beneficiaria.

La stessa società scissa potrebbe non gradire, ad ogni buon conto, di rimanere orfana del suo conto corrente.