Gli errori frequenti nelle scissioni societarie
di Ennio VialL’esperienza professionale mostra come l’operazione di scissione societaria sia oltremodo scivolosa e non sono infrequenti i casi in cui ci si imbatte in quelli che possono essere veri e propri errori professionali.
La scissione è una operazione complessa sia sotto il profilo dell’abuso del diritto che della tecnicalità dell’operazione stessa.
Per quanto attiene ad un eventuale profilo di abuso, prima di implementare un’operazione di scissione è sempre il caso di ponderare bene la posizione espressa sul punto dall’Agenzia delle entrate. Per far questo, non resta che studiare gli interpelli diramati copiosamente nel corso degli anni. È, infatti, sbagliato, ad esempio, ritenere che ogni scissione, che non comporti spostamenti di azienda, sia abusiva tout court come pure, dal lato opposto, non è pensabile di poter escludere a priori la potenziale abusività di una operazione di scissione. Pur con delle sfumature che devono essere attentamente valutate, l’Agenzia delle entrate ha dimostrato, nel corso degli anni, di essere particolarmente aperta nelle proprie visioni ammettendo, pur con alcune eccezioni, anche le scissioni asimmetriche di immobili e di liquidità.
Molte operazioni di riorganizzazione che ci accingiamo ad implementare sono già state affrontate dall’Ufficio. In casi dubbi, è possibile valutare la via dell’interpello.
In tema di tecnicalità della scissione, gli errori più frequenti (che capita di riscontrare) attengono alla gestione delle riserve, soprattutto quelle di rivalutazione. Come noto, normalmente, tali riserve vanno attribuite in proporzione ai patrimoni contabili delle società. Le stesse, invece, seguono il bene solo se l’operazione viene implementata nel cosiddetto periodo di sorveglianza. Al riguardo, si ritiene che non sia il caso di indicare (nel progetto di scissione) l’ammontare esatto della ripartizione in quanto, almeno con la norma attualmente in vigore, detta ripartizione va operata con una situazione alla data di efficacia della scissione stessa.
In questi ultimi periodi, sta aumentando l’interesse per le c.d. scissioni ascensore, ossia le scissioni della società madre a favore della società figlia o in via opposta, della figlia a favore della società madre. Quest’ultima viene spesso utilizzata per spostare dalla società figlia alla holding, ad esempio, un compendio patrimoniale, rappresentato da immobili. In questi casi l’errore più frequente consiste nel non valutare l’eventuale necessità per la holding-madre beneficiaria di annullare in parte la partecipazione detenuta nella società figlia.
Sulle riserve, inoltre, va considerato l’orientamento dell’Agenzia delle entrate espresso per la prima volta con la risoluzione n. 97/E/2017. In sostanza, dopo aver ricostituito le riserve in sospensione di imposta, è necessario che il mix tra riserve di utile e riserve di capitale della scindenda rimanga con le medesime proporzioni anche post scissione sia nella scissa che nella quota di patrimonio assegnata alla beneficiaria.
Si deve, peraltro, prestare attenzione al fatto che, sotto il profilo delle riserve, la scissione è neutra solo se la beneficiaria è in grado di ricostituirle. La ricostituzione non è possibile se la beneficiaria è una società di persone in contabilità semplificata.
Altro errore, che a volte si può commettere, è quello di interpretare troppo alla lettera il principio di neutralità fiscale, di cui all’articolo 173, Tuir. Lo stesso, infatti, presuppone che i beni permangano nella sfera di impresa commerciale. La scissione di società commerciale a vantaggio di società semplice, pertanto, non potrà essere fiscalmente neutra.
Un mondo particolare, infine, è rappresentato dalla nuova scissione mediante scorporo. Il contribuente dovrà valutare attentamente quando è possibile implementarla, in luogo del conferimento di beni o di azienda e valutare, inoltre, le conseguenze giuridiche delle diverse operazioni. Sul punto, si segnala che esiste anche una bozza di normativa fiscale dell’operazione che, in parte, ritocca anche quella della scissione classica.
Molti di questi aspetti verranno affrontati nel Laboratorio “Casi pratici di scissione societaria” che si terrà solamente in presenza a Castelfranco Veneto il 27 ed il 28 settembre 2024 e successivamente a Bologna il 22 ed il 23 novembre 2024.