29 Giugno 2016

Gli immobili assegnabili in modo agevolato

di Leonardo Pietrobon
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Dal punto di vista oggettivo, secondo quanto stabilito dal comma 115 dell’articolo 1 L. n. 208/2015 possono essere assegnati o ceduti in via agevolata i beni immobili diversi da quelli indicati nell’articolo 43, comma 2, primo periodo, del D.P.R. n. 917/1986, ovvero quelli “utilizzati esclusivamente per l’esercizio […] dell’impresa commerciale da parte del possessore”. Di conseguenza, se l’immobile:

  • rientra nel concetto di cui all’articolo 43, comma 2, D.P.R. n. 917/1986 non risulta assegnabile in modo agevolato;
  • non ricade nel concetto di cui all’articolo 43, comma 2 D.P.R. n. 917/1986 risulta assegnabile in modo agevolato.

Il richiamo operato dal Legislatore all’articolo 43, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986 di certo non agevola l’individuazione dell’ambito oggettivo di applicazione della norma agevolativa. Di conseguenza è necessario operare un’analisi di tipo “oggettivo” propedeutica all’applicazione delle disposizioni in commento.

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