Gli immobili in comodato nella dichiarazione dei redditi
di Laura MazzolaGli immobili concessi in comodato non devono essere dichiarati da parte del soggetto comodatario, ossia dal soggetto che utilizza gratuitamente l’immobile.
Ai sensi dell’articolo 1803, comma 1, cod. civ. “Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta”.
Questa tipologia di contratto viene spesso utilizzata dai genitori, proprietari di due o più abitazioni, che decidono di “farle usufruire” ai figli in forma gratuita.
In pratica, il comodatario, ossia colui al quale è concesso l’uso del bene, diviene titolare di un diritto personale di godimento di una cosa, in questo caso un immobile, su cui tuttavia non possiede nessun diritto di proprietà.
Difatti, l’immobile rimane di proprietà del comodante, cioè colui che concede l’uso del bene, ed è il medesimo soggetto che dichiara tale bene all’interno del modello 730 o del modello Redditi PF.
Nell’ipotesi di locazioni brevi, spetta al proprietario continuare ad indicare, all’interno della propria dichiarazione dei redditi, gli immobili concessi in comodato.
Infatti, come chiarito dall’Agenzia delle entrate nella circolare 24/E/2017, per quanto riguarda la concessione in godimento dell’immobile al comodatario, per effetto delle disposizioni che prevedono l’applicazione della ritenuta in capo al comodatario stesso, il comodante resta titolare del reddito fondiario derivante dal possesso dell’immobile oggetto di comodato, mentre il comodatario/locatore diventa titolare del reddito derivante dalla locazione, qualificabile come reddito diverso assimilabile alla sublocazione.
In particolare, tali immobili devono essere indicati alternativamente:
- nel quadro B del modello 730/2022;
- nel quadro RB del modello Redditi Pf 2022.
Dal canto suo il comodatario ha l’onere di dichiarare il reddito relativo alle locazioni poste in essere.
In particolare, tale reddito deve essere indicato alternativamente:
- nel quadro D, rigo D4, del modello 730/2022 (codice 10);
- nel quadro RL, rigo RL10, del modello Redditi Pf 2022.
Si evidenzia che, per i redditi che derivano dalla “sublocazione” di beni immobili ad uso abitativo, per periodi non superiori a 30 giorni, stipulati dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa e di locazione, da parte del comodatario dell’immobile ricevuto in suo gratuito per la medesima durata, è possibile optare per l’applicazione della cedolare secca.
Infine, si ricorda che, a decorrere dall’anno d’imposta 2021, il regime fiscale delle locazioni brevi è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione inferiore a 30 giorni di non più di 4 appartamenti per ciascun periodo d’imposta.
Negli altri casi, l’attività di locazione, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale, ai sensi dell’articolo 2082 cod. civ..
Pertanto, se nel corso del 2021 sonno state destinate a locazione breve più di quattro unità, non può essere utilizzato il modello 730/2022, ma occorre utilizzare il modello Redditi Pf 2022.