Gli impegni e le garanzie in nota integrativa
di EVOLUTIONA seguito delle modifiche apportate al bilancio d’esercizio dal D.Lgs. 139/2015, le informazioni che prima andavano indicate nei conti d’ordine, vanno ora indicate in nota integrativa al numero 9, comma 1 dell’articolo 2427 cod. civ., di seguito riportato, il quale recita come segue: “la nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni: (…) l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest’ultime sono distintamente indicati”.
Considerato ciò, l’Organismo Italiano di contabilità, nell’aggiornare i propri principi contabili, ha deciso di eliminare l’OIC 22, intitolato “conti d’ordine”, e revisionare l’OIC 12, che è ora il principio contabile di riferimento.
In merito alle informazioni da inserire in nota integrativa, il principio chiarisce quanto segue:
- per le passività potenziali non iscritte in bilancio, si deve far riferimento all’OIC 31;
- gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale rappresentano obbligazioni assunte dalla società, da cui derivano effetti obbligatori certi ma non ancora eseguiti da nessuna delle due parti. La certezza dell’obbligazione deve riguardare l’esecuzione dell’adempimento e non anche il relativo importo (come avviene, ad esempio, per i contratti con clausola di revisione prezzo). Ai fini dell’iscrizione, si deve fa riferimento al valore nominale che si desume dalla relativa documentazione. Qualora l’impegno non sia quantificabile se ne dà informativa nel prospetto.
- tra le garanzie non risultanti dal bilancio vi rientrano tutte le garanzie prestate dalla società, sia reali che personali, sia per obbligazioni proprie che per quelle altrui. Il valore di tali garanzie corrisponde al valore della garanzia prestata o se non determinata, alla migliore stima del rischio assunto alla luce della situazione esistente in quel momento.
Un caso particolare è rappresentato dalla co-fidejussione, per la quale l’OIC 12 prevede che in nota integrativa si riporti l’intero ammontare della garanzia prestata, o se inferiore, l’importo complessivo del debito garantito alla data di riferimento del bilancio. In questa ipotesi, qualora il garante risponda unicamente per una parte del debito oggetto di fidejussione (cd. beneficium divisionis), in nota integrativa deve essere riportato sia l’ammontare complessivo del debito esistente alla data di riferimento del bilancio, che quello pro-quota garantito.
Inoltre, l’articolo 2427, comma 1, numero 22-ter, cod. civ. richiede che vengano indicati anche gli accordi fuori bilancio, ossia quegli accordi che potrebbero esporre la società a rischi o a benefici significativi.
Bilancio abbreviato e micro imprese
Le informazioni richieste dall’articolo 2427, comma 1, numeri 9 e 22-ter devono essere riportate anche nella nota integrativa delle imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata.
Per le micro imprese, l’articolo 2435-ter cod.civ. richiede unicamente le informazioni del citato numero 9 in calce allo stato patrimoniale, tranne nel caso in cui decidano di redigere la nota integrativa, poiché in questo caso devono indicare tutte le informazioni previste per i bilanci abbreviati.
Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti: |