9 Marzo 2015

Gli impianti fotovoltaici possono sfuggire alle società di comodo

di Leonardo Pietrobon
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Il rapporto tra impianti fotovoltaici e la normativa società di comodo rappresenta ancora oggi un problema da non sottovalutare, nonostante i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con la C.M. n. 36/E/2013, mediante la quale l’Amministrazione finanziaria ha fornito una quadro (quasi) “completo” circa l’inquadramento, mobiliare o immobiliare e non solo, degli impianti che producono energia elettrica da fonte fotovoltaica.

In riferimento alla normativa società di comodo, con il citato documento di prassi, l’Agenzia ha stabilito che il contribuente titolare dell’impianto fotovoltaico deve applicare agli stessi coefficiente del 6%, generalmente previsto per i beni immobili, a prescindere dal fatto che gli stessi siano inquadrati come beni mobili o immobili. Tale scelta “unitaria” è stata giustificata dall’Amministrazione finanziaria dal fatto che “tali beni produconogli stessi ricavi indipendentemente dalla natura attribuita all’investimento per finalità tributarie”. Tale scelta, quindi, in alcuni casi rispetto ai dubbi del passato ha rappresentato e può sicuramente rappresentare, un’ottima soluzione, ma in alcune circostanza può continuare ad essere ancora un parametro irraggiungibile.

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