Articolo 1, commi dal 60 al 65 e comma 229, D.D.L. di Bilancio 2019 | Iperammortamento | Proroga agli investimenti effettuati entro il 31.12.2019 ed entro il 31.12.2020 alle seguenti due condizioni, da verificarsi al 31.12.2019: - Ordine accettato dal fornitore
- Pagamento di un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione del bene.
Conferma dell’applicabilità dell’agevolazione ai soli beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive localizzate in Italia. Introduzione di una maggiorazione del costo di acquisizione del bene a scaglioni decrescenti al crescere dell’ammontare complessivo degli investimenti effettuati in un periodo d’imposta, valevole solo per gli investimenti effettuati dal 2019: Ammontare degli investimenti effettuati nel periodo | Misura dell’incremento del costo di acquisizione del bene | Fino a euro 2.500.000 | 170 % | Da euro 2.500.001 a euro 10.000.000 | 100 % | Da euro 10.000.001 a euro 20.000.000 | 50 % | Da euro 20.000.001 | 0 % |
Proroga iperammortamento per beni immateriali stand alone di cui all’elenco dell’allegato B della L. 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017), successivamente integrato l’articolo 1, comma 32, L. 205/2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018), con una maggiorazione del costo del 40%. Inclusione fra il costo di acquisizione dei beni immateriali dell’allegato B dei canoni di accesso, mediante soluzioni di cloudcomputing, per la quota di competenza dell’esercizio. Conferma dell’esclusione, dall’ambito applicativo oggettivo, dei seguenti beni: - beni con coefficiente di ammortamento < 6,5 % ai sensi del D.M. 31.12.1988;
- fabbricati e costruzioni;
- beni dell’allegato 3 alla L. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016).
Conferma sia degli adempimenti documentali di cui all’articolo 1, comma 11, L. 232/2016, sia dell’applicazione delle disposizioni in materia di investimenti sostitutivi previste dall’articolo 1, commi 35 e 36, L. 205/2017. Conferma dell’irrilevanza della maggiorazione del costo ai fini della determinazione degli acconti d’imposta dovuti per il periodo in corso al 31/12/2019 e per quello successivo. |
Articolo 1, commi dal 70 al 72, D.D.L. di Bilancio 2019 | Credito d’imposta R&S | Introduzione di una misura del credito d’imposta R&S variabile in relazione alla tipologia di investimenti ammissibili sostenuti come previsti dal modificato articolo 3, comma 6, D.L. 145/2013: Tipologia di investimenti ammissibili | Misura del credito R&S | a) Spese del personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, impiegato direttamente in attività di R&S | 50 % | a-bis) Spese del personale titolare di rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso dal subordinato, impiegato direttamente in attività di R&S | 25 % | b) quote d’ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio; | 25% | c) spese per contratti di ricerca extra muros stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, start up innovative e PMI innovative (eccetto imprese del medesimo gruppo) | 50% | c-bis) spese per contratti di ricerca extra muros con altre imprese (eccetto imprese del medesimo gruppo) | 25% | d) competenze tecniche e privative industriali | 25% | d-bis) materiali, forniture, altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di R&S | 25% |
Le spese della lettera d-bis) rilevano solo se non comportano una riduzione dell’eccedenza agevolabile. Dimezzamento del limite massimo di spesa annuale ammissibile: da 20 milioni di euro a 10 milioni di euro. In materia di obblighi documentali, previsione di una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati della R&S (con decorrenza già per i crediti d’imposta 2018): – in caso di R&S interna predisposta e sottoscritta dal responsabile R&S o dai responsabili di ciascun progetto o sotto progetto e controfirmata dal legale rappresentante; – in caso di R&S esterna redatta e sottoscritta dal soggetto terzo commissionario che esegue la R&S. Forniti chiarimenti in materia di spese sostenute dalle imprese commissionarie residenti in Italia in virtù di contratti di ricerca e sviluppo per conto di imprese residenti o localizzate in UE o in Stati aderenti allo SEE o in Stati di cui al D.M. 4.9.1996: ai fini del calcolo del credito rilevano esclusivamente gli investimenti ammissibili per attività svolte direttamente in laboratori e strutture localizzati nel territorio dello Stato italiano. |
Articolo 1, commi dal 78 al 81, D.D.L. di Bilancio 2019 | Formazione 4.0 | Proroga del credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0 a tutto il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018. Introduzione di una misura agevolativa differenziata, per percentuale di spesa di formazione agevolabile e limite massimo di spesa annua, in relazione alla dimensione d’impresa definita in base all’allegato I al Regolamento (UE) 651/2014: Dimensione impresa | Misura del credito | Limite massimo di spesa annuo | Micro e piccola impresa | 50% | euro 300.000 | Media impresa | 40% | euro 300.000 | Grande impresa | 30% | euro 200.000 |
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Articolo 1, comma 228, D.D.L. di Bilancio 2019 | Voucher innovation manager | Nuovo incentivo per le PMI consistente in un contributo a fondo perduto nella forma di voucher riconosciuto per i due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31.12.2018. Spetta in misura percentuale sulle spese effettivamente sostenute e documentate per consulenze specialistiche atte a sostenere i processi di trasformazione 4.0 e di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa, rese da società di consulenza o da manager qualificati iscritti in un elenco che verrà istituito dal Mise. La misura del contributo è variabile in funzione della dimensione d’impresa, definita in base alla Raccomandazione 2003/361/CE: Dimensione impresa | Misura del contributo | Limite massimo annuo | Micro e piccola impresa | 50% | euro 40.000 | Media impresa | 30% | euro 25.000 | Reti d’impresa | 50% | euro 80.000 |
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