9 Settembre 2014

Gli incentivi all’imprenditoria giovanile in agricoltura

di Luigi Scappini
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In un 
precedente intervento ci siamo interessati degli strumenti introdotti dal Legislatore con il 
Decreto Crescita per quanto riguarda l’incremento occupazionale nel settore agricolo (dato che, stando alle notizie di questi giorni è già di per sé di segno positivo e quindi in controtendenza rispetto all’andamento generale).
Ma, come anticipato, il decreto contiene anche 
interventi tesi a 
incentivare l’
imprenditoria stessa, con un occhio di riguardo ai 
giovani, sia quali soggetti portatori di nuove iniziative imprenditoriali, che veicolo per il ricambio generazionale.
Il nuovo 
comma 1-quinquies dell’
articolo 16 Tuir, concede ai coltivatori diretti e agli Iap iscritti nella previdenza agricola di 
età inferiore ai 
35 anni, una 
detrazione, nella misura del 
19%, delle 
spese sostenute per i 
canoni di 
affitto dei terreni agricoli, nel 
limite di 
euro 80 per ciascun ettaro preso in affitto e fino a un massimo di euro 1.200 annui.
In sede di conversione del decreto, con il preciso fine antielusivo, è stata introdotta la precisazione che i terreni non devono essere di 
proprietà dei 
genitori e che il contratto di locazione deve avere la forma scritta.
L’agevolazione, per espressa previsione normativa 
soggiace alla regola 
de minimis, come di recente riscritta a mezzo del regolamento Ue 1408/2013.
La detrazione in oggetto si rende applicabile 
a decorrere dal periodo d’imposta 
2014, tuttavia, 
ai fini del calcolo dell’
acconto dovuto per detto periodo di imposta, 
non 
se ne deve tenere conto.
Altra agevolazione, introdotta in sede di conversione, è quella avente l’obiettivo prioritario di 
incentivare il 
ricambio 
generazionale del settore e 
migliorare l’
accesso al 
credito, sempre avendo un occhio di riguardo ai giovani, 
ratio, tra l’altro, del D.Lgs. 185/2000, decreto il cui capo III del titolo I viene integralmente sostituito a mezzo dell’articolo 7-
bis del Decreto Crescita.
L’agevolazione consiste nella 
concessione di 
mutui 
agevolati, a un 
tasso pari a 
zero, della durata massima di 
10 anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 75% della spesa ammissibile.
È previsto che nell’ipotesi di mutui contratti in merito a iniziative circoscritte al settore della produzione agricola la durata del mutuo agevolato, sempre comprensiva del periodo di preammortamento, è incrementata a 15 anni.
Il Legislatore, oltre a prevedere che l’agevolazione sia autorizzata dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, individua il 
limite 
massimo di aiuto erogabile in quelli previsti in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Rimandando ad 
altro intervento, si ricorda come, ai sensi del Regolamento 1408/2013 la misura massima è individuata in 
euro 15.000 nell’arco di 
3 esercizi finanziari.
Gli investimenti oggetto di richiesta di agevolazione non devono essere superiori a euro 1.500.000.
Venendo ai 
soggetti che possono fruire di tale erogazione agevolata dei mutui, essi, ai sensi dell’articolo 10 
–bis consistono nelle 
imprese, in 
qualunque 
forma costituite, che:
  • subentrino nella conduzione di un’intera azienda agricola, che esercita in via esclusiva l’attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 codice civile da almeno un biennio, prendendo quale dies a quo per il calcolo, la data di presentazione della domanda di agevolazione;
  • presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento dell’azienda agricola attraverso iniziative nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
Le 
imprese devono nello specifico rispettare i seguenti requisiti:
  1. devono essere state costituite da non più di sei mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione;
  2. devono esercitare in via esclusiva l’attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 codice civile;
  3. devono essere amministrate e condotte da un giovane imprenditore agricolo di età compresa tra i 18 ed i 40 anni. Nel caso il soggetto istante sia una società, la maggioranza dei soci e delle quote di partecipazione, deve essere rappresentata da giovani imprenditori sempre di età compresa tra i 18 ed i 40 anni.
Limitatamente ai progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, sono ammessi all’agevolazione anche i soggetti attivi da almeno due anni alla data di presentazione della domanda, fermo restando i requisiti di cui ai punti 2 e 3 sopraesposti.
Con un 
decreto di 
futura 
emanazione, saranno individuati 
criteri e 
modalità di fruizione.