27 Marzo 2020

Gli incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici

di Debora Reverberi
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La scheda di FISCOPRATICO

Nell’ambito delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19, l’articolo 5 D.L. 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”) ha autorizzato il Commissario Straordinario, appositamente nominato ai sensi dell’articolo 122, all’erogazione, secondo modalità compatibili con la normativa UE, di contributi a fondo perduto e in conto gestione, nonché finanziamenti agevolati, a favore delle imprese che producono dispositivi di protezione individuale e medicali, con una spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2020.

La ratio legis è quella di assicurare la produzione e la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, ai valori di mercato correnti al 31.12.2019, durante il periodo di emergenza della pandemia.

Con l’ordinanza n. 4/2020 il Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza Covid-19 ha disposto in particolare:

  • l’ambito applicativo soggettivo ovvero i soggetti destinatari dell’incentivo;
  • l’ambito applicativo oggettivo ovvero i programmi di investimento agevolabili;
  • le spese ammissibili all’agevolazione;
  • le agevolazioni concedibili;
  • l’iter procedurale ovvero la domanda di accesso, le fasi istruttoria, di concessione ed erogazione dell’agevolazione.

Per quanto concerne l’ambito applicativo soggettivo vi rientrano le seguenti società localizzate sul territorio dello Stato italiano:

  • società di persone e società di capitali, comprese le società cooperative di cui agli articoli 2511 e ss. cod. civ. e le società consortili di cui all’articolo 2615-ter cod. civ.;
  • in regime di contabilità ordinaria;
  • non sottoposte a liquidazione volontaria o a procedure concorsuali, fatte salve quelle in continuità aziendale;
  • in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizie e urbanistica del lavoro, prevenzione infortuni e salvaguardia ambiente;
  • non destinatarie di aiuti dichiarati illegali o incompatibili dalla CE, non rimborsati o depositati in un conto bloccato;
  • non rientranti al 31.12.2019 nella definizione di “imprese in difficoltà” di cui al Regolamento GBER.

Sotto il profilo oggettivo sono ammissibili le seguenti due tipologie di programmi di investimento volti ad incrementare la disponibilità sul territorio nazionale di dispositivi medici e di protezione individuale:

  1. ampliamento della capacità di un’unità produttiva già esistente e già adibita alla produzione dei dispositivi;
  2. riconversione di un’unità produttiva già esistente per adibirla alla produzione dei dispositivi.

Ai fini dell’ammissibilità il programma di investimento deve presentare le seguenti caratteristiche:

  • avere una data di avvio, intesa come data del primo titolo di spesa ammissibile, successiva al 17.03.2020, data di pubblicazione del L. 18/2020;
  • avere una data di completamento, intesa come data dell’ultimo titolo di spesa ammissibile, entro il termine indicato nella domanda e comunque entro 180 giorni dalla data di notifica del provvedimento di ammissione all’agevolazione;
  • prevedere una spesa minima di 200.000 euro e massima di 2 milioni di euro.

Sono ammissibili all’agevolazione le seguenti tre categorie di spese:

  • spese per macchinari, impianti e attrezzature commisurate alle esigenze del ciclo produttivo;
  • spese per opere murarie inerenti l’installazione o il funzionamento dei macchinari e impianti oggetto di investimento;
  • spese per programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali.

Ad integrazione del finanziamento delle spese sopra elencate è riconosciuto un importo a copertura delle esigenze di capitale circolante, purché giustificate nella scheda illustrativa al programma, fino ad un massimo pari al 20% delle spese totali ammissibili.

L’incentivo è concesso nella forma di finanziamento agevolato in percentuale massima del 75% delle spese ammissibili, entro l’importo massimo di euro 800.000.

Il finanziamento agevolato dovrà essere restituito senza interessi a decorrere dalla data dell’ultima erogazione, secondo il seguente piano di ammortamento:

  • rate semestrali costanti scadenti il 31.05 e il 30.11 di ogni anno;
  • durata massima 8 anni, incluso un anno di pre ammortamento.

Vige un divieto di cumulo con altre agevolazioni pubbliche aventi ad oggetto le medesime spese.

L’accesso all’incentivo segue una procedura valutativa a sportello gestita da Invitalia, aperta alle ore 12.00 di ieri, 26.03.2020.

Nell’ambito dei documenti richiesti per l’ammissione al finanziamento si segnala una relazione tecnica asseverata da un tecnico abilitato iscritto all’albo professionale, attestante:

  • la capacità produttiva giornaliera dell’impresa ante e post investimento;
  • la funzionalità, la pertinenza e la congruità dell’investimento e delle spese previste rispetto agli obiettivi;
  • le caratteristiche tecniche dei dispositivi incluso l’eventuale possesso di certificazioni di prodotto;
  • gli adempimenti autorizzativi necessari e la relativa tempistica per la fattibilità del programma.

In sede istruttoria Invitalia valuta la sussistenza delle condizioni di accesso all’agevolazione e la validità tecnica, economica e finanziaria del programma.