22 Settembre 2023

Gli indennizzi assicurativi nel regime semplificato di cassa

di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365
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La scheda di FISCOPRATICO

Tra i temi più critici, e per certi versi più attuali, che devono essere affrontati per la corretta determinazione del reddito del soggetto in “regime semplificato di cassa”, è quello relativo alla disciplina fiscale degli indennizzi per danneggiamento di beni a causa di eventi meteorologici. Le recenti tempeste, con copiosa caduta di grandine, hanno provocato seri danni sia agli immobili, sia a beni mobili che normalmente sono esposti alle intemperie, come, ad esempio, autoveicoli di vario genere.  Vediamo nel prosieguo i vari casi che si possono manifestare, premettendo che il punto di partenza del presente contributo è l’impresa “in regime semplificato di cassa”, sebbene molte considerazioni sotto riportate interessano anche l’impresa in regime ordinario. Non sono, invece, interessati dalla disciplina in rassegna, i soggetti forfettari, atteso che la loro tassazione considera rilevanti solo i ricavi, mentre sono escluse le sopravvenienze attive e le plusvalenze.  A ben guardare, in realtà, gli indennizzi assicurativi potrebbero essere configurati anche come ricavi, nel caso in cui essi siano destinati a ristorare il danno subito da beni merce, così come statuito dall’articolo 85, comma 1, lett. f), Tuir, ed in questo caso tali indennizzi sarebbero rilevanti anche per soggetti forfettari.

Ma non vi è dubbio che il caso più frequente riguarda la perdita o il danneggiamento di beni strumentali. Ipotizziamo il caso di un furgone (quindi di un veicolo non condizionato dalla disciplina della parziale deducibilità di cui all’articolo 164 Tuir) che viene di fatto distrutto, oppure parzialmente danneggiato.

 

Ipotesi di distruzione del bene

Il soggetto in “regime semplificato di cassa” applica le regole di cui agli articoli 101 e 102 Tuir. Per quanto riguarda la prima citazione, si tratta della deducibilità delle minusvalenze realizzate, e non vi è dubbio che, in caso di distruzione del bene, si verifichi una minusvalenza, la cui deducibilità è sancita in modo esplicito anche dall’articolo 102, comma 4, Tuir. In primo luogo, quindi, verrà dedotta la perdita del bene (pari al residuo da ammortizzare) e, in secondo luogo, dovrà essere gestita la plusvalenza generata dall’indennizzo. Gestita nel senso che, ove l’indennizzo è conseguito:

Dal momento che, anche nell’ambito del soggetto in “regime semplificato di cassa”, le sopravvenienze attive sono rilevanti fiscalmente in base al criterio di competenza, consegue che le osservazioni sopra riportate valgono tanto per il soggetto in “regime semplificato di cassa”, quanto per l’impresa in contabilità ordinaria. In questo senso si è pronunciata, peraltro, la Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 20465/2011) che sul punto recita: “Ove questo (il bene, ndr) sia completamente o parzialmente distrutto a seguito dell’evento dannoso, …., si applica l’art. 54 ( ora 86 ndr) . Va da sé che tale plusvalenza, con i calcoli connessi, si realizza quando danno e risarcimento si collocano nelle stesso esercizio; ove ciò non si verifichi trova applicazione l’art. 55 ( ora 88 ndr) secondo cui, salva l’ipotesi che il credito relativo al risarcimento sia stato iscritto a bilancio nel medesimo periodo di imposta dell’evento dannoso, il risarcimento stesso costituisce sopravvenienza attiva completamente tassabile sul presupposto che il danno abbia generato una posta negativa già considerata nell’esercizio di competenza”.

 

Ipotesi di mero danneggiamento del bene

Le cose si complicano se la calamità naturale ha causato un mero danneggiamento del bene e non una sua totale distruzione. Questo è il caso più frequente in merito ai fenomeni di grandine che hanno devastato molti territori nel corso della stagione estiva 2023. In tal caso, non si può applicare “de plano” la norma di cui ai predetti articoli 101 e 102 Tuir, poiché il bene è ancora atto all’uso, ancorché sensibilmente danneggiato. Una prima soluzione si avrà laddove l’indennizzo sia stato conseguito nel medesimo periodo d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa per riportare il valore del bene a quello originario. In tal caso è ragionevole sostenere che i due componenti positivo e negativo si elidano tra loro, anche a livello fiscale.

Qualora l’indennizzo sia stato fruito in un periodo d’imposta successivo a quello di conseguimento del danno (e del correlato sostenimento del costo di riparazione) avremo una sopravvenienza attiva da far concorrere integralmente alla formazione del reddito.

Il tema su cui vale la pena approfondire l’attenzione è quello del conseguimento dell’indennizzo senza che sia stata sostenuta alcuna spesa per la riparazione. Sul punto va ricordato che nei contratti assicurativi, di regola, l’indennizzo riconosciuto a fronte del sostenimento della spesa di riparazione viene commisurato al valore del bene non danneggiato, ma anche nel caso in cui l’assicurato non sostenga alcuna spesa viene comunque riconosciuto un indennizzo (di importo minore rispetto al caso precedente) poiché, in questa ultima fattispecie, la base di calcolo non è più il bene non danneggiato. Ma, al di là del calcolo dell’indennizzo (che certamente verrà eseguito dalla compagnia assicuratrice), in che modo esso concorre alla formazione del reddito, posto che è assente il componente negativo rappresentato dal costo di riparazione? In ogni caso, non può essere disconosciuto che il contribuente ha subito un danno patrimoniale, per cui sarebbe iniquo sottoporre a tassazione l’intero importo conseguito.

Sul tema è ancora applicabile – salvo diversa interpretazione della Agenzia delle entrate (che ad oggi non consta a chi scrive) – una risalente pronuncia degli Ispettori Compartimentali datata 28 e 29 giugno 1989 che riduce la quota tassabile dell’indennizzo quale modalità per riconoscere la “deducibilità” del danno subito. Tale parziale tassazione si ottiene impostando un rapporto che vede al numeratore il costo non ammortizzato, e al denominatore il valore del bene non danneggiato. Ipotizziamo che il valore normale del bene sia 300, l’indennizzo 50 e il costo non ammortizzato 150. La quota tassabile dell’indennizzo sarà 50 x 150 / 300 = 25. Con la parziale tassazione del componente positivo di 50 si ha, quindi, il riconoscimento, di fatto, del danno.

Va da sé che per le medesime ragioni sopra citate (tassazione dell’indennizzo per competenza), il trattamento fiscale non sembra differire tra soggetto semplificato e soggetto in ordinaria. Tuttavia, dato che la pronuncia in effetti è molto datata, sarebbe opportuno che l’Agenzia delle entrate intervenisse sul punto, confermando l’attualità della posizione descritta, tanto più che eventi atmosferici negativi come quello più volte ricordato, sono destinati a ripetersi, purtroppo, nei prossimi tempi.