Gli indirizzi operativi per le attività di prevenzione dell’evasione fiscale
di Davide AlbonicoCon la circolare 19/E/2019, l’Agenzia delle entrate – Divisione contribuenti ha definito gli indirizzi operativi, rivolti agli Uffici presenti sul territorio, per le attività di prevenzione e contrasto all’evasione, coerentemente con le linee strategiche 2019-2021 fissate nell’atto di indirizzo del Mef.
Al di là delle attività ex post di controllo e accertamento, l’Agenzia delle entrate pone l’accento sull’importanza di una sempre maggiore compliance e semplificazione degli adempimenti fiscali, in una logica ex ante.
Tali attività si devono basare, essenzialmente, sull’analisi dei dati e delle informazioni a disposizione dell’Agenzia delle entrate volte ad individuare le caratteristiche generali dei soggetti più a rischio da selezionare per le attività di controllo.
A tal riguardo è di tutta evidenza che, nonostante l’enorme mole di dati e informazioni a cui l’Agenzia delle entrate ha accesso nel corso degli ultimi anni rappresenti un “tesoro” che poche altre amministrazioni fiscali estere hanno a disposizione, si pone il serio problema di come questi dati vengono raccolti, utilizzati, incrociati.
Difatti, l’avere a disposizione i dati relativi alla fatturazione elettronica, alla trasmissione telematica dei corrispettivi, alle informazioni acquisite nell’ambito della cooperazione internazionale, ecc. …, non significa necessariamente avere automaticamente censito e inquadrato correttamente il comportamento dei singoli contribuenti, al contrario occorrerà valorizzare le basi dati disponibili e ampliare la capacità di analisi avanzata dei dati stessi, attraverso l’evoluzione degli strumenti tecnologici a disposizione (big data, machine learning, intelligenza artificiale), permettendo così di intervenire in maniera innovativa e con tempistiche più ridotte.
L’Agenzia delle entrate, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, individua 3 differenti ambiti di attività:
- attività di prevenzione e promozione dell’adempimento spontaneo, attraverso un’interlocuzione costante e preventiva tra Agenzia delle entrate e contribuente;
- attività di controllo fiscale destinate alle diverse macro tipologie di contribuenti;
- attività di interpretazione delle norme tributarie mediante l’emanazione di circolari, risoluzioni ed interpelli, la diminuzione della conflittualità nei rapporti con i contribuenti, la riduzione delle impugnazioni, l’incremento delle vittorie in giudizio e la riduzione del rischio di evasione da riscossione.
Tali obiettivi dovranno essere inevitabilmente perseguiti attraverso un coordinamento rafforzato tra uffici centrali e periferici, una stretta collaborazione con la Guardia di Finanza e un costante scambio di informazioni con le amministrazioni fiscali estere.
Relativamente alla categoria dei cd. grandi contribuenti, ovvero quei soggetti con volume d’affari, ricavi o compensi superiori a 100 milioni di euro, la Direzione centrale dovrà intensificare il supporto alle Direzioni regionali, impegnate “sul campo” nelle attività di controllo, anche attraverso la predisposizione di linee guida contenute in documenti di prassi.
Le Direzioni regionali dovranno concentrarsi su chi presenta un maggior rischio fiscale senza peraltro esprimere comportamenti collaborativi e trasparenti, anche attraverso attività di cd. “tutoraggio” (sulle dichiarazioni presentate per l’anno 2017) e di controlli volti a intercettare e a contrastare i fenomeni di pianificazione fiscale nazionale e internazionale aggressivi più complessi.
Il giudizio sulla maggiore o minore rischiosità del soggetto terrà necessariamente conto degli indicatori di rischio che emergono dall’analisi degli elementi informativi a disposizione e potrà essere svolto mediante un sintetico aggiornamento della “scheda di rischio” qualora, negli anni precedenti, non sia stato rilevato un livello di rischio alto.
Chiaramente il livello di rischio dovrà necessariamente tener conto dei comportamenti che attestino la propensione del contribuente all’instaurazione di un rapporto collaborativo con l’Amministrazione finanziaria basato sulla trasparenza e sulla reciproca fiducia (quale, ad esempio, l’adesione al programma di cooperative compliance o la presentazione di interpelli per i nuovi investimenti).
Con particolare riferimento poi alla presentazione di istanze di interpello (sia esso ordinario, probatorio, disapplicativo ed antiabuso), si segnala come ai fini della verifica del rispetto della soluzione interpretativa resa in risposta alle suddette istanze, dovrà essere attivato il relativo controllo sostanziale entro l’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Per quanto riguarda le attività di controllo, relativamente alle quali verrà data priorità a posizioni riguardanti periodi di imposta per i quali il potere di accertamento decade alla data del 31 dicembre 2019, le linee d’intervento per l’anno 2019 raccomandano di focalizzarsi su quelle posizioni che presentano un maggior grado di sostenibilità delle pretese, migliorando la qualità delle contestazioni e valorizzando il dialogo e le forme di interlocuzione con i contribuenti.
Spetterà inoltre agli uffici periferici regionali segnalare alla Direzione centrale tutte quelle fattispecie rinvenute nel corso delle attività di verifica sul territorio che possano innescare filoni di indagine su scala nazionale.
Si rimanda a successivi contributi il commento in relazione agli ulteriori indirizzi operativi dettati dall’Amministrazione finanziaria con la circolare in oggetto, avuto riguardo alle diverse macro categorie di contribuenti.