4 Febbraio 2019

Gli interessi economici e professionali determinano la residenza fiscale

di Marco Bargagli
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La normativa sostanziale di riferimento che consente, a livello domestico, di determinare la residenza fiscale di una persona fisica, è contenuta nell’articolo 2, comma 2, Tuir, a norma del quale il soggetto passivo è considerato fiscalmente residente in Italia se, per la maggior parte del periodo d’imposta:

  • è iscritto presso l’anagrafe della popolazione residente;
  • ha il domicilio nel territorio dello Stato, definito come la sede principale degli affari e interessi (articolo 43, comma 1, cod. civ.);
  • ha stabilito la propria residenza nel territorio dello Stato, intesa come la dimora abituale del soggetto passivo (articolo 43, comma 2, cod. civ.).

In ambito internazionale, al fine di evitare fenomeni di doppia imposizione, è possibile fare ricorso all’articolo 4, paragrafo 2, del modello OCSE di convenzione, il quale valorizza ulteriori e più specifici elementi che consentono di individuare la residenza fiscale (es. il luogo ove sono stabilite le relazioni personali e economiche della persona fisica; il soggiorno abituale, la nazionalità del soggetto passivo).

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