Gli investimenti pubblicitari del 2020 alla verifica del sostenimento del costo
di Clara PolletSimone DimitriI contribuenti che hanno effettuato nell’anno 2020 investimenti in mezzi pubblicitari dovranno comunicare, entro l’8 febbraio 2021, l’importo delle spese effettivamente sostenute per poter usufruire del credito di imposta in compensazione.
A norma dell’articolo 57-bis D.L. 50/2017, convertito con modificazioni dalla L. 96/2017, per l’anno 2020, è riconosciuto un credito di imposta fino al 50% della spesa sostenuta (nel limite della risorse disponibili), ai soggetti che hanno effettuato investimenti pubblicitari sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, iscritte al Roc e sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il Roc, e dotati del Direttore responsabile.
Ricordiamo che non sono ammesse al credito d’imposta le spese sostenute per altre forme di pubblicità (come ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo: grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e display, pubblicità su schermi di sale cinematografiche, pubblicità tramite social o piattaforme online, banner pubblicitari su portali online, ecc.).
Per accedere all’agevolazione i contribuenti hanno presentato all’Agenzia delle entrate apposita “comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, entro il 30 settembre 2020, funzionante come prenotazione delle risorse ed hanno indicato i dati degli investimenti già effettuati e/o ancora da effettuare nell’anno 2020.
In data 25 novembre 2020 è stato pubblicato sul sito del governo “Dipartimento per l’informazione e l’editoria” l’elenco dei soggetti richiedenti il credito di imposta ammessi, con l’indicazione dell’importo teoricamente fruibile da ciascuno di essi e con l’indicazione della percentuale provvisoria di riparto.
Le percentuali di riparto applicate ai sensi dell’articolo 4, comma 1, D.P.C.M. 90/2018, sono state: per investimenti su stampa il 14,8%, per investimenti su radio e televisioni il 6,5% e per investimenti su entrambi i canali dal 6,5% al 14,8%.
Gli importi indicati nell’elenco sono stati determinati tenendo conto dello stanziamento previsto come tetto di spesa per l’anno 2020, pari a 85 milioni di euro, di cui 50 milioni per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e 35 milioni per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato. Poiché le risorse destinate alla copertura dell’agevolazione sono risultate inferiori all’ammontare totale del credito di imposta richiesto, si è reso necessario effettuare la ripartizione delle stesse tra i richiedenti.
Per confermare la prenotazione effettuata con la “comunicazione per l’accesso” per l’anno 2020, è necessario inviare, dall’8 gennaio all’8 febbraio 2021 (anziché dal 1° al 31 gennaio 2021), con la stessa modalità telematica, la “dichiarazione sostitutiva” relativa agli investimenti effettuati. Non deve essere allegato nessun documento.
Le spese si considerano sostenute secondo quanto previsto dall’articolo 109, comma 2, lettera b), Tuir. Per l’individuazione dell’esercizio di sostenimento della spesa pubblicitaria, pertanto, trova applicazione il principio di competenza, in base al quale i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni stesse sono ultimate, senza che abbia rilievo alcuno il momento in cui viene emessa la relativa fattura o viene effettuato il pagamento.
Il richiedente (soggetto beneficiario) è tenuto a conservare, per i controlli successivi, e ad esibire su richiesta dell’Amministrazione, tutta la documentazione a sostegno della domanda: fatture (ed eventualmente copia dei contratti pubblicitari), attestazione sull’effettuazione delle spese sostenute, rilasciata dai soggetti legittimati, individuati dall’articolo 4, comma 2, D.P.C.M. 90/2018 (soggetti di cui all’articolo 35, commi 1, lettera a, e 3, D.Lgs. 241/1997, legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell’articolo 2409-bis cod. civ.).
Nel caso in cui la comunicazione telematica sia trasmessa da un intermediario, questo è tenuto a conservare copia della comunicazione per l’accesso e copia delle dichiarazioni sostitutive previste nel modello, compilate e sottoscritte dal richiedente (soggetto beneficiario) e copia di un documento di identità dello stesso richiedente.
Solo in esito alla presentazione delle “dichiarazioni sostitutive”, sarà formato l’elenco dei soggetti ammessi all’agevolazione.
Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs 241/1997, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi). Il codice tributo da utilizzare 6900 è stato istituito con la risoluzione 41/E/2019.
Anche per l’anno 2020 il credito di imposta per gli investimenti pubblicitari è soggetto al limite degli aiuti “de minimis” di cui ai regolamenti dell’Unione europea richiamati nella norma istitutiva (articolo 57 bis D.L. 50/2017, convertito con modificazioni dalla L. 96/2017), come peraltro confermato dal “Decreto Cura Italia” (articolo 98 D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 27/2020) e dal “decreto rilancio” (articolo 186 D.L. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. 77/2020). L’agevolazione in oggetto, pertanto, non rientra tra gli aiuti di cui alla Comunicazione della CE “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (2020/C 91 I/01).
Per l’anno 2021 la Legge di bilancio (articolo 1, comma 608, L. 178/2020) ha prorogato con modifiche l’agevolazione per gli anni 2021 e 2022 limitatamente agli investimenti effettuati sulla stampa.